Sono apportate modifiche all’ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione civile (OPCi) in vigore attinenti al settore delle costruzioni di protezione.
Nell’attuale legge federale del 20 dicembre 2019 (stato 1° settembre 2023) sulla protezione civile e sulla protezione civile, le disposizioni relative alle responsabilità e alle quote di finanziamento di CMS devono essere modificate.
Nella primavera del 2023, il Consiglio federale ha definito i parametri della futura organizzazione di crisi e incaricato il DDPS di redigere una nuova ordinanza. Il progetto in consultazione prevede l’istituzione, in caso di future crisi complesse di vario genere, di uno stato maggiore di crisi politico-strategico subordinato al dipartimento responsabile secondo la situazione. Il dipartimento responsabile può impiegare anche uno stato maggiore di crisi operativo. Per garantire una gestione delle crisi completa e interdipartimentale che possa attivarsi in modo rapido e sistematico, è prevista anche l'istituzione di un uno stato maggiore centrale permanente.
La presente revisione della LPPC è finalizzata all’attuazione di diverse misure previste dalla prima parte del rapporto concernente l’apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione civile, tra cui l’estensione dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile a determinate categorie di persone soggette all’obbligo militare, e la possibilità di far svolgere ai civilisti parte del loro servizio in organizzazioni di protezione civile che presentano una carenza di effettivi. La revisione permette inoltre di introdurre anche altre modifiche. Oltre ad alcuni adattamenti formali, si tratta in particolare di creare un quadro giuridico per il nuovo orientamento del Servizio sanitario coordinato e per il passaggio dalla Confederazione ai Cantoni di determinati compiti legati alle sirene fisse e mobili.
La legge federale per la protezione dei beni culturali (LPBC) è sottoposta a revisione totale. In conseguenza alle modifiche apportate alla LPBC, deve essere adattata anche la relativa ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC; RS 520.31). Pertanto viene sottoposta anch'essa a revisione totale.
Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre adattare di conseguenza anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). D'ora in avanti essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).
Questa legge (RS 520.3) ha ormai più di quaranta anni e sarà sottoposta a revisione totale per essere adeguata in particolare alla Costituzione federale (RS 101), alla legge sui sussidi (RS 616.1) e alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). La revisione permetterà inoltre di integrare nella legislazione svizzera le disposizioni del Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori degli impianti d'accumulazione in relazione ai sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell'organo responsabile finora applicato da Confederazione e Cantoni rimane invariato.
Nell'ambito dell'ultima revisione della LPPC, entrata in vigore il 1o gennaio 2012, l'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare un nuovo progetto di legge volto a colmare le lacune individuate dall'operazione ARGUS. L'obiettivo principale della revisione è quindi quello di evitare che vengano prestati servizi di protezione civile abusivi e versate IPG illecite, in particolare estendendo il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) ai militi della protezione civile. La LPPC subisce inoltre altre modifiche necessarie.
In linea con la revisione parziale della LPPC, l'OPCi è stata modificata soprattutto nei settori dell'istruzione, del materiale e delle costruzioni di protezione, ma anche in altri settori come ad esempio la protezione dei dati. Di conseguenza occorre modificare anche l'Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) e l'Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01).
vigore da ormai sei anni, la LPPC sarà sottoposta ad una prima revisione per tenere conto delle esperienze acquisite negli ultimi anni, in particolare nei settori dell'istruzione, degli organi di condotta nella Protezione della popolazione, dei servizi d'istruzione nella protezione civile e delle costruzioni di protezione.
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
Per concretizzare la Mozione Wyss (05.692), che chiede al Consiglio federale di introdurre un sistema d'allerta meteorologico a due livelli, è necessario adattare le basi legali a livello di ordinanza. Per questo motivo occorre modificare sia l'Ordinanza sull'allarme (OAll, RS 520.12), sia l'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401).
L'inventario contiene i beni culturali d'importanza nazionale che, secondo le disposizioni convenzionali e legali sulla protezione dei beni culturali, devono essere protetti con assoluta priorità Basi legali: internazionali (SR 0.520.3 / 0.520.33), nazionali (SR 520.3 / 520.31). Versione ulteriore dell'inventario: 1988, 1995.
Secondo il progetto, in futuro, in situazioni di catastrofe e d'emergenza, nonché per svolgere lavori di ripristino, dovrà essere possibile impiegare immediatamente militi non istruiti della protezione civile attribuiti al personale di riserva, senza che debbano seguire un'istruzione di base preliminare; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei militi che hanno seguito una formazione.