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Dal 1° gennaio 2025, il Codice di procedura civile rivisto consentirà ai giudici di eseguire, a determinate condizioni, atti processuali orali, in particolare udienze, mediante videoconferenze e, in via eccezionale teleconferenze. Mediante detti strumenti, i giudici potranno inoltre collegare elettronicamente ai procedimenti le persone coinvolte. Nella nuova ordinanza il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e di sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici. Per utilizzare detti strumenti, i giudici e le persone coinvolte nel procedimento dovranno dunque disporre della necessaria infrastruttura e rispettare determinate disposizioni. Attraverso sufficienti misure di protezione e un’adeguata informazione dei partecipanti, si intende garantire che i dati di tutte le persone coinvolte nel procedimento siano adeguatamente protetti in fase di preparazione e di esecuzione dell’atto processuale nonché in caso di registrazione di suono e immagine.
Con la presente revisione sarà attuata a livello di ordinanza l’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!»).
In caso di una grave penuria di elettricità in Svizzera, l’approvvigionamento viene limitato mediante le seguenti misure di gestione: contingentamento, contingentamento immediato e disconnessione della rete. Ne sono esclusi i centri di consumo che servono a garantire la rete fissa e la radiocomunicazione mobile. L’ordinanza stabilisce dunque quali misure specifiche devono essere attuate dai concessionari di radiocomunicazione mobile in caso di penuria di elettricità nel loro settore.
La revisione attua la mozione 14.4122 Caroni «Per un diritto penale amministrativo moderno» che incarica il Consiglio federale di adeguare la DPA agli importanti sviluppi giuridici intervenuti dalla sua entrata in vigore nel 1975.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 26 ordinanze agricole.
Il 18 giugno 2023 la legge sul clima e sull’innovazione (LOCli) è stata accettata in votazione popolare. Il progetto di ordinanza sulla protezione del clima precisa le condizioni quadro della LOCli e gli strumenti di promozione definiti in detta legge. Il progetto comprende anche modifiche dell’ordinanza sul CO2 e dell’ordinanza sull’energia (OEn).
Per l’attuazione della mozione 20.4738, il progetto posto in consultazione propone di estendere le clausole dei CCL che fissano salari minimi inferiori a quelli stabiliti dalle legislazioni cantonali. Per l’attuazione della mozione 21.3599, è previsto di concedere il libero accesso ai conti annuali delle commissioni paritetiche a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori soggetti a un CCL esteso che versano contributi alle spese d’esecuzione.
In Svizzera le condotte di approvvigionamento e smaltimento sono documentate e accessibili in modi molto diversi. Un complemento della legge sulla geoinformazione intende creare la base legale per un Catasto delle condotte svizzero (CCCH). Quest’ultimo dovrebbe fornire geodati in modo completo ed esaustivo a livello svizzero sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture, nella qualità necessaria e in forma armonizzata, al fine di sostenere la sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi nel sottosuolo, nonché la digitalizzazione e il coordinamento nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione. Ciò fornirà un importante contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento della società con energia, acqua e comunicazioni nonché allo smaltimento.
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati prevede di attuare, nell’ambito di un progetto preliminare, l’iniziativa del Cantone di San Gallo 19.300 Nessun termine di prescrizione per chi ha commesso un reato grave. La normativa proposta intende inserire l’assassinio nell’elenco dei reati imprescrittibili del Codice penale e del Codice penale militare.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e l’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076).
L’avamprogetto posto in consultazione prevede, in adempimento della mozione 20.3419 Rieder, di sancire nella legge le condizioni necessarie per differire o annullare una votazione popolare già indetta. Il Consiglio federale propone di apportare alcune modifiche anche per quanto riguarda l’iter giurisdizionale in caso di ricorsi sulle elezioni e votazioni (in adempimento della Mo. 22.3933 Stöckli). Altri elementi contemplati dalla revisione riguardano inoltre l’istituzione di basi legali per l’utilizzo di apposite mascherine per compilare le schede di voto (in adempimento della Mo. 22.3371 CIP-N), l’impiego di mezzi tecnici per l’accertamento dei risultati, la definizione del domicilio politico e un adeguamento delle norme che permettono di fissare le date di votazione della Confederazione.
La modifica della legge mira a uniformare le prestazioni delle IPG eliminando le differenze di trattamento nella concessione delle prestazioni accessorie, che attualmente vengono erogate solo a chi presta servizio. Inoltre, si terrà maggiormente conto delle esigenze dei neonati quando la madre deve essere ricoverata per un lungo periodo poco dopo la loro nascita. Infine, si terrà maggiormente conto della necessità dei bambini con gravi problemi di salute di avere presso di sé i genitori durante il ricovero.
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di attuare in un progetto preliminare le richieste di due iniziative parlamentari inerenti al diritto di locazione («Per la buona fede nel diritto di locazione. Contestazione della pigione iniziale soltanto in caso di stato di necessità del locatario» e «Criteri comprovabili per determinare le pigioni in uso in una località o in un quartiere»). Sono proposti adeguamenti nell’ambito della contestazione della pigione iniziale e nei criteri per determinare le pigioni in uso in una località o in un quartiere.
Il progetto di nuova ordinanza abroga l’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (RS 431.011) e l’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1). L'indirizzo corretto per le risposte è: Aemterkonsultationen@bfs.admin.ch
La legge sui disabili del 13.12.2002 è rafforzata con l’introduzione di una protezione materiale e procedurale per le persone con disabilità contro la discriminazione, sia nei rapporti di lavoro secondo il diritto privato che nell’accesso e nell’uso delle prestazioni di privati destinate al pubblico. L’avamprogetto regola anche il riconoscimento delle lingue dei segni e la promozione dell’uguaglianza per le persone sorde o audiolese.
La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è sottoposta a una revisione parziale. Pur mantenendo la struttura di base della LAP, alcune disposizioni della legge vengono modificate per rafforzare la resilienza dell’approvvigionamento economico del Paese, in particolare in caso di crisi di approvvigionamento.
Con la revisione parziale dell’OPAG la Confederazione intende provvedere al rafforzamento dei diritti dell’infanzia. Le nuove disposizioni di ordinanza precisano che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è incaricato di approfondire le conoscenze specialistiche e sviluppare reti di contatto nell’ambito dei diritti dell’infanzia. Si crea inoltre una base giuridica affinché la Confederazione possa incaricare terzi di svolgere determinati compiti di sostegno e coordinamento nell’ambito dei diritti dell’infanzia.
La presente revisione del regime delle rendite per superstiti contiene misure che mirano a stabilire la parità di diritto tra vedove e vedovi e ad adeguare il sistema alle realtà sociali attuali. Le misure prevedono di limitare le prestazioni per i superstiti al periodo di educazione dei figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, e includono delle disposizioni transitorie destinate ad accompagnare l’introduzione del nuovo regime.
Il presente avamprogetto di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) tiene conto degli sviluppi nel settore della migrazione. Le modifiche interessano in particolare le disposizioni sull’attività lucrativa e sul rilascio e la decadenza dei permessi. Riguardano inoltre le imprese di trasporto aereo, gli obblighi dopo la notificazione di una decisione di allontanamento, le misure coercitive nonché diversi sistemi d’informazione.
La revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari mira a un’ulteriore armonizzazione con il diritto dell’UE. In futuro, i principi attivi approvati nell’UE saranno considerati approvati senza indugio in Svizzera e i principi attivi ritirati nell’UE saranno considerati ritirati senza indugio anche in Svizzera. Sono ancora possibili eccezioni. Inoltre, le omologazioni per i prodotti fitosanitari vengono ora limitate nel tempo e l’omologazione dei prodotti fitosanitari autorizzati in uno Stato membro dell’UE può essere semplificata a determinate condizioni. Infine, l’ordinanza viene completamente rivista e ristrutturata per renderla più comprensibile ed eliminare ridondanze. Con la revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV le tasse per le attività del Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari vengono aumentate, con l’obiettivo di migliorare il grado di copertura dei costi.
Con la nuova legge federale sui sistemi d’informazione nelle assicurazioni sociali si creerà le basi giuridiche necessarie per consentire agli assicurati e a terzi quali autorità, medici e altri fornitori di prestazioni di comunicare per via elettronica con gli organi esecutivi del 1° pilastro, degli assegni familiari e l’indennità per perdita di guadagno. La nuova legge speciale permetterà di garantire una regolamentazione trasparente, flessibile ed efficiente in materia di utilizzo dei sistemi d’informazione per tutte le assicurazioni del 1° pilastro, gli assegni familiari e l’indennità per perdita di guadagno e di armonizzare le basi legali vigenti.
L’Unione europea desidera rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri o associati a Schengen. La Direttiva (UE) 2023/977 mira a modernizzare il quadro giuridico esistente e a standardizzare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto all’interno dello spazio Schengen. Essa definisce i principi e le condizioni dello scambio di informazioni e le varie scadenze per rispondere alle richieste presentate da un altro Stato Schengen. Specifica inoltre i compiti dell’SPOC (Single Point Of Contact), le sue capacità, la sua organizzazione e la sua composizione. La questione della protezione dei dati è un elemento importante della Direttiva (UE) 2023/977. La Direttiva (UE) 2023/977 contiene disposizioni che devono essere incorporate nel diritto nazionale. Queste devono essere inserite nella Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).
Benché rari, i terremoti di forte intensità rappresentano comunque uno dei rischi maggiori cui il nostro Paese è esposto. In Svizzera l’assicurazione contro i terremoti non è obbligatoria. Attualmente, la quota di edifici assicurati contro i danni sismici è circa del 15 per cento. Nel 2021 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di istituire le basi legali necessarie per il finanziamento dei danni provocati agli edifici in caso di terremoto con un sistema di impegni eventuali. Il progetto di consultazione sull’introduzione di una competenza della Confederazione nell’ambito della protezione sismica e sulla copertura dei danni agli edifici in caso di sisma si basa sui parametri fissati dal Consiglio federale nel novembre 2022 e si fonda su un rapporto di un gruppo di lavoro composto da Confederazione, Cantoni e associazioni. In caso di terremoto grave i proprietari di immobili forniscano un contributo alla copertura dei danni pari al massimo allo 0,7 per cento del valore dell’assicurazione immobiliare.
Con la terza revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (LATer) si prevede l’introduzione di disciplinamenti appropriati e più chiari nell’ambito dei medicamenti per terapie avanzate (Advanced Therapy Medicinal Products), recependo in larga misura il diritto UE. Ciò al fine di garantire alla popolazione l’accesso a terapie di alta qualità e a prodotti innovativi. In adempimento delle mozioni presentate al Consiglio federale, il progetto prevede inoltre nuovi disciplinamenti per un utilizzo maggiore e coerente di strumenti digitali nell’ambito della prescrizione, dispensazione e impiego di medicamenti. Infine, saranno adottate diverse misure nell’ambito dei medicamenti a uso veterinario, al fine di prevenire ulteriormente lo sviluppo di resistenze ai principi attivi antimicrobici, garantire l’accesso al mercato delle terapie avanzate nell’ambito della medicina veterinaria ed evitare gli ostacoli al commercio attraverso l’equivalenza con i regolamenti UE pertinenti. Le misure previste dalla presente modifica della LATer promuovono la digitalizzazione di importanti processi del settore sanitario, illustrano l’utilizzo delle nuove tecnologie e migliorano la qualità dell’assistenza, contribuendo all’attuazione della strategia Sanità2030 del Consiglio federale e del piano direttore della Confederazione per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina.
Il nuovo regolamento (UE) 2023/2667 notificato alla Svizzera quale sviluppo dell’acquis di Schengen modifica principalmente il codice dei visti e il VIS. Esso prevede la creazione di una piattaforma elettronica europea che sarà a disposizione di tutti i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata Schengen. La piattaforma per la domanda di visto dell’UE disporrà di criteri per determinare lo Stato competente per il trattamento della domanda di visto e procederà a un esame preliminare della ricevibilità della domanda. Anche se la digitalizzazione prevista dal presente regolamento non tange le procedure nazionali.