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Nel quadro dell'attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
L'ordinanza sulle rilevazioni statistiche deve essere sottoposta a una modifica per due motivi: da un lato un nuovo regolamento UE, diventato vincolante per la Svizzera nell'ambito degli accordi bilaterali, richiede alcuni adeguamenti del diritto nazionale nel settore della statistica federale e dall'altro il Consiglio federale è stato incaricato dal legislatore di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli dei collegamenti di dati statistici.
Secondo le indicazioni dell'ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d'affari del ramo si aggira attorno ai 175 200 milioni di franchi. A parte poche eccezioni, la Svizzera è l'unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente. L'obiettivo principale dell'ordinanza è di proteggere i consumatori. A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali: i requisiti per i tassametri; le procedure per l'immissione sul mercato; le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
L'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» richiede l'istituzione da parte della Confederazione di una cassa pubblica per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale non ritiene indispensabile un cambiamento tanto radicale, ma considera invece che per l'assicurazione sociale malattie un sistema costituito da una pluralità di assicuratori presenti dei vantaggi evidenti rispetto a una situazione di monopolio con una sola cassa malati. Il Consiglio federale raccomanda quindi di respingere l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e le oppone un controprogetto indiretto.
Il controprogetto del Consiglio federale alla detta iniziativa popolare è costituito essenzialmente da due elementi. Da una parte l'introduzione di una riassicurazione per le prestazioni di costo molto elevato, abbinata a un miglioramento della compensazione dei rischi, si propone di ridurre al minimo la tendenza degli assicuratori a selezionare i rischi nell'AOMS. Dall'altra, l'assicurazione di base e quella complementare in futuro dovranno essere separate e gestite da società (enti giuridici) differenti e sarà necessario istituire misure volte a impedire lo scambio di informazioni tra una cassa malati e un'altra società dello stesso gruppo. Questo provvedimento favorirà la trasparenza e servirà anch'esso a contrastare la selezione dei rischi.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento del Paese attualmente in vigore deve essere adeguata alla nuova situazione economica e modernizzata. A prescindere dalle cause di una crisi, l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) deve poter intervenire rapidamente e in modo mirato in situazioni di grave penuria imminenti o già sopraggiunte che riguardano l'intero Paese. La stretta interconnessione e la forte dinamicità dei moderni processi di approvvigionamento esigono reazioni più rapide in caso di problemi. L'AEP dovrà concentrarsi sempre di più sull'obiettivo di contribuire a rafforzare la resistenza delle infrastrutture ancor prima che insorgano problemi di approvvigionamento, soprattutto a livello di telecomunicazioni, logistica dei trasporti e reti elettriche. I gestori delle infrastrutture che con i loro servizi forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero accertarsi fin d'ora di essere in grado di operare anche in condizioni prossime alla crisi. Nell'ambito della revisione della LAP occorre creare degli strumenti per coinvolgere in modo ottimale questi attori, con misure mirate, nella prevenzione delle crisi attuata dall'AEP.
Il diritto federale in vigore prevede vari strumenti e procedure per trattare le domande di cooperazione delle autorità straniere e per impedire ingerenze nella sovranità svizzera. Un'analisi ha tuttavia evidenziato lacune e deficit. Il progetto previsto disciplina la cooperazione con le autorità straniere nei settori in cui mancano disposizioni di una legge speciale o di un trattato internazionale. Contiene inoltre disposizioni che fissano le condizioni alle quali possono essere autorizzati atti ufficiali stranieri in Svizzera. Il progetto propone inoltre misure con cui prevenire violazioni della sovranità svizzera.
La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori degli impianti d'accumulazione in relazione ai sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell'organo responsabile finora applicato da Confederazione e Cantoni rimane invariato.
La legge sull'ingegneria genetica deve essere modificata per garantire dal punto di vista giuridico la coesistenza conformemente ai risultati scaturiti dal PNR 59 e consentire, in certe regioni e a determinate condizioni, di rinunciare all'utilizzo degli OGM nell'agricoltura. Le ordinanze in questione devono quindi essere adattate (nuova ordinanza sulla coesistenza e adattamento dell'ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione).
Attuazione della responsabilità solidale dell'appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni salariali e lavorative a livello di ordinanza
La revisione parziale ha per oggetto i termini per i lavori di attuazione (disposizioni transitorie) di cui all'articolo 36 dell'ordinanza sulla maturità professionale.
Il 18 ottobre 2012 su richiesta della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) l'organo direttivo UFFT/Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si è dichiarato disposto a far sì che i Cantoni dispongano di più tempo per modificare le norme cantonali e i programmi d'insegnamento relativi ai cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale.
Il Consiglio federale stabilisce gradualmente l'importo del supplemento, tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie (art. 15b cpv. 4 ultimo periodo LEne). Un adeguamento, che deve essere ogni volta di almeno 0,05 cent./kWh, si rende necessario qualora si preveda che il supplemento non è più sufficiente a finanziare gli scopi per i quali viene impiegato secondo l'articolo 15b cpv. 1 LEne. Il fabbisogno approssimativo di mezzi per il finanziamento della RIC deve essere calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3j cpv. 3 OEn.
Con l'ordinanza s'intendono creare le basi giuridiche affinché la Confederazione possa adottare le misure volte a prevenire la tratta di esseri umani (p. es. campagne pubbliche). In virtù di tale ordinanza la Confederazione potrà inoltre accordare aiuti finanziari a organizzazioni non governative che contribuiscono a prevenire la tratta di esseri umani.
In relazione al risanamento della galleria autostradale del San Gottardo che si renderà necessario nei prossimi 10 anni circa, la legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina dovrà essere integrata con un nuovo articolo 3a (Galleria autostradale del San Gottardo) e adeguata alla Costituzione federale vigente.
Nell'ambito del nuovo orientamento della politica energetica, la Svizzera intende, tra le altre cose, ottimizzare e accelerare le procedure esistenti per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti elettrici e delle linee elettriche. L'avamprogetto di revisione parziale dell'OPIE contiene diverse misure che semplificano le procedure che i richiedenti e le autorità interessate devono seguire nell'ambito del piano settoriale e dell'approvazione dei piani, permettendo una rapida realizzazione degli impianti elettrici. La revisione parziale offre anche l'occasione di apportare gli adeguamenti divenuti necessari in seguito alle mutate condizioni.
La sparizione forzata è una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo, sia per le vittime dirette sia per i loro congiunti. Con la convenzione, per la prima volta un trattato vincolante sul piano internazionale affronta questa tematica adottando un approccio globale per lottare contro la sparizione forzata. L'idea cardine della convenzione rispecchia la convinzione della Svizzera che si debba fare tutto il possibile per impedire questo grave crimine. Per questo motivo, la Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della convenzione e l'ha firmata il 19 gennaio 2011. L'ordinamento giuridico svizzero risulta già conforme in molti punti con gli obblighi sanciti dalla convenzione. Ai fini dell'attuazione entro i confini nazionali, in alcuni settori sono però necessarie modifiche legislative.
Il Consiglio federale intende migliorare alcuni aspetti della legge federale sulla procedura di consultazione. Per chiarire le norme procedurali applicabili ed evitare incertezze sarà abolita l'attuale distinzione terminologica tra «consultazioni» e «indagini conoscitive». In futuro le consultazioni saranno indette sistematicamente dal Consiglio federale, fatta eccezione per i progetti di portata minore che saranno di competenza dei dipartimenti. Secondo l'avamprogetto di legge, tra questi ultimi rientrano segnatamente i progetti con uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo, per i quali la consultazione serve in primo luogo ad acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base al di fuori dell'Amministrazione federale. Il nuovo disciplinamento permette di meglio delimitare nella pratica le procedure di consultazione il cui avvio spetta ai dipartimenti o alla Cancelleria federale e, di conseguenza, di distinguerle più facilmente da quelle di competenza del Consiglio federale. Per quanto concerne la procedura, ai due tipi di consultazione si applicano regole in gran parte identiche.
Indagine conoscitiva inerente all'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. Il 14 dicembre 2012 l'Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo è stata adottata la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). Dall'estate del 2012 un gruppo di esperti ha elaborato un progetto di ordinanza relativa a detta legge, accompagnato da un rapporto esplicativo. Il gruppo di esperti, sotto l'egida dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI dal 1° gennaio 2013), era costituito da rappresentanti della Conferenza dei governi cantonali (CdC), della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).
Il registro di commercio svizzero deve essere modernizzato. La revisione totale del titolo trentesimo del codice delle obbligazioni (RS 220) contempla la creazione di un registro di commercio completamente elettronico a livello svizzero. I cantoni resteranno tuttavia competenti per la tenuta del registro di commercio. La procedura d'iscrizione sarà abbreviata e la collaborazione tra autorità semplificata. L'utilizzo sistematico del numero d'assicurato AVS migliorerà la qualità delle iscrizioni. Degli adattamenti puntuali del diritto delle società permetteranno di facilitare la costituzione e lo scioglimento delle società a struttura semplice; per queste società, la forma autentica non sarà più necessaria. Allo stesso tempo, si tratta di concretizzare il campo d'applicazione extraterritoriale della legge sulla sorveglianza dei revisori (RS 221.302) per migliorare l'equilibrio tra la protezione degli investitori, la sorveglianza e la competitività del mercato svizzero dei capitali.
La revisione parziale si preocupa di due punti principali: deposito doganale e sicurezza. I depositi doganali continueranno ad esistere. In futuro non sarà però più possibile imporre merci svizzere all'esportazione e in seguito immagazzinarle ancora in un deposito doganale in Svizzera. In materia di sicurezza è previsto, da un lato, di disciplinare in modo più chiaro le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane in fatto di compiti che i Cantoni le delegano e, dall'altro, di abrogare nel decreto federale relativo a Schengen la disposizione che prevede un effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine.
Sulla base delle esperienze raccolte nei primi 12 anni dall'introduzione della tassa sul traffico pesante, le attuali modifiche dell'OTTP permettono di realizzare, tra l'altro, adeguamenti tecnici. Sono inoltre previste misure nell'ambito della lotta contro gli abusi.
Il progetto mira da una parte a consolidare, dall'altra parte a sviluppare la normativa federale sugli atti pubblici.
Con la legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali si intende disciplinare a livello svizzero la registrazione uniforme di tumori nel rispetto dei diritti della personalità dei pazienti. I registri cantonali e regionali già esistenti devono servire da modello per il progetto di registrazione a livello nazionale. Con le basi legali per tale registrazione s'intende inoltre porre le condizioni per promuovere la registrazione di altre malattie molto diffuse o maligne non trasmissibili (p. es. disturbi cardiovascolatori, diabete).