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E prevista la detrazione degli incentivi pubblici, concessi per l'adozione di provvedimenti energetici, dal computo dell'aumento di pigione determinato dalla prestazione suppletiva; essi sono da dichiarare mediante il modulo per la notificazione degli aumenti di pigione, e rientrano tra i contenuti obbligatori di quest'ultimo.
Nel quadro dell'esame dell'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» (12.074), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso di elaborare un controprogetto indiretto. Quest'ultimo mira ad adempire l'obiettivo dell'iniziativa di sopprimere la distorsione della concorrenza tra il settore della ristorazione, attualmente assoggettato all'aliquota normale dell'IVA dell'8 per cento e quello della vendita take away che sottostà a un'aliquota ridotta (2,5 %) Il progetto preliminare della Commissione propone un'aliquota normale per numerose prestazioni take away.
Il progetto persegue due obiettivi principali: da un lato, le stesse disposizioni procedurali dovrebbero essere applicate a tutti i procedimenti penali fiscali e, dall'altro, il giudizio del fatto dovrebbe avvenire indipendentemente dall'imposta interessata, secondo fattispecie penali e principi di diritto penale definiti in modo possibilmente uniforme.
In adempimento dell'iniziativa parlamentare 10.467 l'avamprogetto di revisione della legge federale sul credito al consumo introduce il divieto di pubblicità aggressiva per il credito al consumo. Secondo l'avamprogetto questo divieto dovrebbe però concretarsi grazie all'autoregolamentazione del settore creditizio. Inoltre prevede disposizioni concernenti un più preciso esame della capacità creditizia dei consumatori, oltre ad alcune modifiche formali di minore entità.
L'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi è armonizzata con il nuovo regolamento europeo sui prodotti biocidi, che entrerà in vigore nell'Unione europea il 1° settembre 2013. La revisione introduce nuovi elementi di protezione della salute e dell'ambiente, permettendo altresì di evitare ostacoli tecnici al commercio e di mantenere l'attuale accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).
Il 27 febbraio 2013, il Consiglio federale ha deciso di respingere l'iniziativa popolare federale «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» e di preparare una revisione parziale della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto. Il piano d'azione Economia verde, approvato l'8 marzo 2013 dal Consiglio federale, serve da base per il disegno di revisione della LPAmb.
Le basi legali devono essere ampliate al fine di sancire l'obiettivo di un'economia efficiente in materia di gestione delle risorse, di garantire lo scambio con l'economia, la scienza e la società e di stabilire nuove regole nel settore Consumo e produzione. Per quanto concerne i settori Rifiuti e materie prime e Impegno internazionale occorre adattare e completare le basi legali esistenti.
La revisione comprende due oggetti indipendenti:
Un'iscrizione nel registro delle esecuzioni può comportare notevoli inconvenienti per la persona escussa, in particolare nella ricerca di lavoro e di alloggio e nella concessione di crediti. Siccome l'esecuzione può essere promossa senza dover provare il credito, di fatto non di rado le esecuzioni riguardano crediti contestati o addirittura inesistenti. La Commissione è del parere che, contro le esecuzioni ingiustificate, il diritto vigente fornisca strumenti inadeguati o molto onerosi o rischiosi per la persona escussa. Per tale motivo propone una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per migliorare la protezione delle persone interessate dagli effetti dannosi delle esecuzioni ingiustificate.
A causa di determinate situazioni a livello internazionale è necessaria una revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Viene introdotto un nuovo articolo concernente l'informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere. Inoltre non viene concessa nessuna assistenza amministrativa agli Stati che si sono adoperati attivamente per acquisire dati in modo illegale. Infine occorre procedere ad adeguamenti della legge a seguito dell'autorizzazione delle domande raggruppate come deciso dal Parlamento con l'emanazione della LAAF.
La legge in merito ai documenti d'identità (RS 143.1) prevede che le carte d'identità potranno essere richieste anche in futuro nei comuni, se questi ultimi sono abilitati a farlo. La procedura elettronica deve ancora essere regolamentata nell'ordinanza sui documenti d'identità (RS 143.11) e nell'ordinanza del dipartimento.
Il disegno di legge aumenterà la certezza giuridica nell'ambito del blocco e della restituzione di averi patrimoniali di persone politicamente esposte. In modo particolare, esso consentirà al Consiglio federale di bloccare in via cautelativa gli averi patrimoniali di persone politicamente esposte e del loro entourage. In futuro, eventuali ordinanze di blocco di averi non saranno più basate direttamente sulla Costituzione (art. 184 cpv. 3).
Nel quadro della revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO) sono previsti diversi adeguamenti che, da un lato sono, emersi dai risultati delle verifiche periodiche e, dall'altro, mirano però anche a colmare lacune esistenti e a chiarire determinati aspetti. Gli adeguamenti riguardano i seguenti elementi: rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), adeguamenti specifici per le diverse tecnologie, garanzie di origine, etichetta Energia, disposizione penale etichetta Energia.
Le norme penali sulla corruzione, introdotte nel 2000 e nel 2006, hanno dato complessivamente buoni risultati. È tuttavia necessario procedere ad alcuni adeguamenti, in particolare per quanto riguarda la corruzione nel settore privato, che in futuro dovrà essere perseguita d'ufficio e sanzionata dal Codice penale. Ciò permetterà di precisare la portata del fenomeno e chiarire che, alla stregua della corruzione di pubblici ufficiali, la corruzione nel settore privato non è accettabile.
La presente ordinanza disciplina la gestione dei sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico. I progressi compiuti nella creazione del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare, sviluppato dagli Uffici federali dellʼagricoltura (UFAG), di veterinaria (UFV) e della sanità pubblica (UFSP) per lʼadempimento dei compiti d'esecuzione nei settori della salute animale, della protezione degli animali e della sicurezza alimentare, hanno contribuito ad ampliare il sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico (SISVet) e a far sì che venga integrato come sistema dʼinformazione ASAN nel portale Agate. La banca dati dei laboratori dellʼUFV sarà inoltre sostituita da un nuovo sistema.
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale ha proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Sulla base di tali proposte, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato le mozioni 13.3000 - 13.3003. Il presente avamprogetto attua tali mozioni.
Secondo le misure 19 e 51 del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX, il DFI/UFSP è stato incaricato di esaminare l'attuale regolamentazione della distribuzione delle compresse di ioduro di potassio in caso di evento al di fuori delle zone di allarme predisposte in quanto a necessità, attuabilità e tempistiche e di provvedere alle necessarie modifiche delle basi giuridiche.
Nelle regioni situate in zona 3, dove il Cantone non è in grado di distribuire le compresse allo iodio nei tempi previsti, queste dovranno essere distribuite alla popolazione in unica soluzione e in via definitiva. Secondo le basi giuridiche attualmente vigenti, i costi sono a carico della Confederazione e degli esercenti di centrali nucleari. Il DDPS iscriverà il corrispondente fabbisogno finanziario nel budget ordinario 2015.
L'Ordinanza VIS vigente dev'essere riveduta in vista della messa in esercizio del nuovo sistema nazionale d'informazione visti ORBIS. Questo sistema, che nel gennaio 2014 sostituirà l'odierno sottosistema di SIMIC, consentirà una maggiore compatibilità con il sistema centrale europeo, operativo dall'11 ottobre 2011.
Applicazione dell'art. 48 cpv. 2bis della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) mediante una modifica delle seguenti ordinanze:
Con la mozione 10.3881 «Futuro del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero» il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale. Il progetto posto in consultazione definisce gli obiettivi del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero, contiene una serie di misure appropriate per il raggiungimento degli obiettivi stessi e illustra lo sviluppo e il finanziamento futuri dell'infrastruttura del traffico merci.
Occorre migliorare la protezione delle foreste contro gli organismi nocivi pericolosi ed agevolarne l'adattamento alle mutate condizioni climatiche. La legge federale sulle foreste deve quindi essere modificata in alcuni punti.
La revisione parziale menzionata in titolo intende semplificare l'applicazione della franchigia valore e delle franchigie quantitative. Questo permetterà di semplificare la dichiarazione e l'imposizione e di facilitare il passaggio del confine.
La legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13) prevede lo stanziamento di 5,5 miliardi di franchi per risolvere i problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali. Nel primo messaggio programmatico del 2009 il Consiglio federale spiegava in che ordine di priorità intendeva intervenire sui tratti stradali interessati, chiedendo contestualmente lo stanziamento dei fondi per realizzare i primi progetti in agenda. Ogni quattro anni - sempre in base alla LFIT - ne illustra lo stato di avanzamento, inoltre verifica e aggiorna l'ordine delle priorità fissato chiedendo lo sblocco di ulteriori risorse per cantierizzare la prossima tranche di lavori programmati.
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.