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Migliorare l’applicazione del diritto dei cartelli e aumentare l’accettazione delle procedure da parte di tutte le parti coinvolte attraverso varie modifiche a livello di Commissione della concorrenza e Tribunale amministrativo federale.
La revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.01) deve sostenere l’attuazione delle nuove disposizioni della LPAmb. Da un lato, il Consiglio federale intende concretizzare ulteriormente i nuovi requisiti; dall’altro, vuole eliminare le contraddizioni presenti nell’OIF nonché tra la LPAmb e l’OIF. Infine, con le modifiche a livello di legge, decadono i requisiti per l’urbanizzazione previsti dal diritto in materia di protezione contro l’inquinamento fonico.
La legge sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e) pone le basi per l’introduzione del mezzo d’identificazione elettronico (Id-e) statale in Svizzera. La Confederazione verifica l’identità del richiedente e gli rilascia un Id-e. L’Id-e e gli altri mezzi di autenticazione elettronici sono emessi mediante un’infrastruttura statale di fiducia messa a disposizione dalla Confederazione. La legge sull’Id-e disciplina i requisiti di questa infrastruttura, che sarà accessibile agli attori dei settori pubblico e privato. Al Consiglio federale è delegata la competenza di specificare in un’ordinanza il quadro previsto dalla legge. Le disposizioni di esecuzione della legge sull’Id-e, che saranno sottoposte a consultazione, mirano in particolare a disciplinare le procedure di identificazione e di rilascio, le misure di protezione dei dati e i vari standard tecnici e organizzativi applicabili all’Id-e, agli altri mezzi di autenticazione elettronici e all’infrastruttura di fiducia della Confederazione.
Ad aprile 2024 il Consiglio federale ha presentato il proprio rapporto sulla stabilità delle banche proponendo un pacchetto di misure da attuare a livello di ordinanza per mezzo di un avamprogetto comprendente, in particolare, un rafforzamento mirato della base di fondi propri.
La Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l’Iran prevede l’applicazione del diritto d’origine in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio. Ciò causa regolarmente problemi. È quindi previsto che in futuro ai cittadini iraniani domiciliati in Svizzera si applichi in linea di principio il diritto svizzero in questi ambiti giuridici
Al fine di attuare le misure a livello di ordinanza, nell’aprile 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SFI) di presentare un progetto di consultazione entro la fine di febbraio 2025 concernente il pacchetto di misure contenute nel rapporto sulla stabilità delle banche. Le misure comprendono in particolare il rafforzamento mirato della base di fondi propri.
Il 31 gennaio 2025 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha deciso di contrapporre un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio». In particolare, intende vietare i fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio ed estendere l’obbligo di ottenere un permesso d’uso ai fuochi d’artificio che producono un elevato livello di rumorosità. Una minoranza sostiene una variante più restrittiva, che prevede il divieto di accensione di fuochi d’artificio particolarmente rumorosi anche in occasione di eventi privati, un’ulteriore estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso e l’introduzione di un obbligo di autorizzazione per i fuochi d’artificio professionali in occasione di eventi pubblici.
Il regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice dei visti Schengen va a completare la procedura esistente per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. Per la trasposizione di questo regolamento (UE) occorre adeguare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). È stata inoltre proposta una modifica della LStrI indipendente dallo sviluppo dell’acquis di Schengen, che consiste in alcuni adeguamenti redazionali relativi alla nozione di «frontiera». Alcune di queste disposizioni della LStrI devono ancora essere concretizzate a livello di ordinanza, motivo per cui occorre adeguare l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) nonché l’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).
L’articolo 329e del Codice delle obbligazioni (CO) prevede una settimana di congedo non retribuito per i lavoratori sino ai 30 anni compiuti che si impegnano in attività giovanili extrascolastiche. Nelle mozioni 23.3734 e 23.3735, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere questo congedo a due settimane. Questo progetto adempie a tale mandato.
Considerando l’applicazione pratica della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, è possibile rilevare che il miglioramento della protezione dei clienti ha comportato una penalizzazione involontaria in fatto di competitività per le imprese di riassicurazione svizzere. ll Consiglio federale propone pertanto di escludere gli intermediari di contratti di riassicurazione dall’obbligo di registrazione e dalla vigilanza da parte della FINMA. Con il presente progetto vengono inoltre adeguati altri aspetti tecnici della LSA e dell’ordinanza sull’assicurazione (OS).
Con la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (LPD), il trattamento di dati concernenti persone giuridiche non rientra più nel campo d’applicazione di tale legge. Affinché gli organi federali continuino a disporre di basi legali sufficienti per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche oltre il termine transitorio di cinque anni fissato all’art. 71 LPD, la legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) viene modificata in modo tale che le disposizioni speciali in materia di protezione dei dati personali siano applicabili anche ai dati concernenti persone giuridiche. Il progetto mira inoltre a regolamentare e concretizzare esplicitamente a livello di legge i diritti fondamentali delle persone giuridiche nei confronti degli organi federali che trattano i loro dati (in particolare il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione). Il progetto di legge riguarda solo la protezione dei dati concernenti persone giuridiche durante il loro trattamento da parte di organi federali e non riguarda il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di privati. Non ne derivano quindi nuovi obblighi per i privati.
La presente revisione propone ulteriori deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna, precisa le disposizioni relative ai permessi per veicoli e trasporti eccezionali e apporta gli adeguamenti derivanti dall’abrogazione nella LCStr del divieto di gare motoristiche in circuito. Il Consiglio federale delibera inoltre l’entrata in vigore di detta modifica della LCStr.
La polizia deve sapere ciò che la polizia sa. In un’epoca di globalizzazione della criminalità lo scambio di informazioni è di fondamentale importanza. La revisione della LSIP accoglie la richiesta avanzata nella mozione depositata da Eichenberger 18.3592 e nei postulati di Schläfli [Romano] 15.3325 e Guggisberg 20.3809 riguardo a un miglioramento dello scambio di dati di polizia. La revisione della LSIP crea i presupposti giuridici per l’interrogazione unica. Vengono così eliminate le complesse regolamentazioni delle interfacce a vantaggio di un utilizzo più efficiente delle informazioni.
Il progetto di nuova ordinanza concretizza l’art. 17a LATer, che consente di applicare dispositivi di sicurezza (identificativi univoci e dispositivi antieffrazione) sugli imballaggi dei medicamenti per permettere la verifica della loro autenticità. Questi dispositivi di sicurezza mirano a prevenire l’introduzione di contraffazioni e la commercializzazione illegale di medicamenti nella catena di approvvigionamento legale.
Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sui brevetti (LBI), decidendo in particolare i seguenti punti: per ogni domanda di brevetto sarà necessario eseguire una ricerca obbligatoria e presentare un rapporto sullo stato della tecnica, sarà consentito richiedere un esame completo su richiesta, sarà permessa la presentazione di atti tecnici in inglese, l’attuale procedura di opposizione sarà sostituita con una procedura di ricorso estesa, saranno incrementate la sicurezza giuridica e la trasparenza sia per i depositanti sia per i terzi (cfr. in merito anche il messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti, FF 2023 7).
Date queste premesse, devono ora essere modificate e integrate le rispettive disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, offrendo così l’occasione per rivedere completamente l’OBI (revisione totale). L’OBI risale al 1977 e da allora è stata più volte sottoposta a revisioni parziali. Questo ha fatto sì che la struttura e l’articolazione dell’ordinanza non siano più chiare né ordinate e pertanto verranno modificate nel rispetto delle Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione. Per quanto concerne il contenuto, l’attuazione della revisione parziale della LBI permetterà di semplificare la procedura. Inoltre, nell’era della digitalizzazione verranno semplificate la comunicazione elettronica nonché la gestione elettronica dei dati ed eliminati gli ostacoli in linea con la trasformazione digitale.
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento. Il Consiglio federale propone di autorizzare la ratifica di questi due accordi.
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sottopone un progetto preliminare concernente la revisione della legge federale contro la concorrenza sleale. Il progetto mira a creare le basi legali per poter perseguire penalmente il mancato rispetto di condizioni di lavoro.
L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiara-zioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni.
Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale propone un’aggiunta nella legge sull’agricoltura. L’introduzione della possibilità di costituire su base volontaria scorte di vini DOC dovrebbe consentire ai produttori di compensare meglio le fluttuazioni del raccolto.
Il 21 marzo 2025 il Parlamento ha adottato la revisione della legge sul trasporto di merci (FF 2025 1103). Il Consiglio federale pone quindi in consultazione le relative disposizioni di esecuzione.
Le modifiche all’ordinanza sulle poste concedono alla Posta maggiore flessibilità nella distribuzione, rendendo la fornitura del servizio universale più efficiente ed economica. Il servizio universale deve anche comprendere un canale di distribuzione digitale e l’accesso al traffico elettronico dei pagamenti.
Il progetto crea le premesse per poter autorizzare tempestivamente − come nell’UE − l’immissione in commercio temporanea di medicamenti veterinari immunologici non omologati nelle situazioni di emergenza in cui l’uso di tali medicamenti è necessaria.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione concernente le revisioni dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn) e dell’ordinanza sull’energia (OEn), dell’ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) e dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico (OOSE).
La presente modifica mira a prolungare di cinque anni la validità della LAiSE fino al 31 dicembre 2031, in modo che il Consiglio federale e il Parlamento abbiano più tempo per elaborare e mettere in vigore le regolamentazioni che la sostituiranno.
Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge per un regime di autorizzazione basato sui rischi applicabile alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 37a cpv. 2 LIG). Con il presente progetto di legge il Consiglio federale attua questo mandato.