Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Lo scopo è differenziare le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all'utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati. In futuro, oltre alla rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica nel processo di produzione, dovrebbe poter essere pubblicizzata anche la rinuncia parziale, ovvero la rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate. Ciò riguarda in particolare il latte, la carne, le uova e i prodotti che ne derivano, come formaggio, burro, yogurt e insaccati.
Il progetto di consultazione contiene un atto modificatore unico (legge sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020) che comprende le modifiche apportate alle leggi interessate e un decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA di due punti al massimo. I due atti sono giuridicamente legati così che la legge non potrà entrare in vigore nel caso in cui l'aumento dell'IVA non fosse accettato dal popolo e dai cantoni. Tale aumento dell'IVA dipende dalla messa in vigore di un'età di riferimento unificata nell'AVS e nel 2° pilastro e di una limitazione del diritto alle rendite vedovili nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti alle persone con compiti educativi o assistenziali.
La legge rivista sul CO2 e l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) sono in vigore dal 1° gennaio 2013. Il progetto di modifica dell'ordinanza sul CO2 precisa l'attuazione di diversi strumenti della politica climatica, chiarisce alcuni punti e tiene conto delle nuove conoscenze derivanti dall'esperienza pratica.
Le norme in materia di liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) elaborate in gennaio dell'anno in corso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III) devono essere riprese nel diritto svizzero.
Le modifiche della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14) mirano a raggiungere la parità di trattamento tra persone soggette all'imposta alla fonte e persone tassate nella procedura ordinaria.
Il regolamento EUROSUR (EUROSUR = European Border Surveillance System) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di sorveglianza delle frontiere esterne. Crea un sistema per lo scambio comune di informazioni e per la collaborazione tra gli Stati membri di Schengen e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). EUROSUR serve a incrementare l'efficacia allo scopo di ridurre l'immigrazione illegale nello spazio Schengen, le perdite di vite umane in mare e la criminalità transfrontaliera. Il regolamento EUROSUR è un atto giuridico dettagliato dell'UE, in buona parte applicabile direttamente. Il regolamento EUROSUR impone alla Svizzera di allestire e gestire un centro nazionale di coordinamento che assicuri i contatti con la rete EUROSUR.
V. http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/?lang=it
Le presenti modifiche fanno seguito all'iniziativa parlamentare 10.450 «Punire severamente la vendita di dati bancari» depositata dal Gruppo PLR.I Liberali. Esse prevedono che le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nella legge sugli investimenti collettivi, nella legge sulle banche e nella legge sulle borse siano estese alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente.
Introduzione nell'OLL 2 di una nuova disposizione sulle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni (art. 43a OLL 2).
vedi sito tedesco
L'avamprogetto posto in consultazione verte, da un lato, sul recepimento e la trasposizione della modifica del codice frontiere Schengen (di seguito CFS) allo scopo di stabilire una disciplina congiunta del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen). Con la modifica del CFS sono precisate e completate le condizioni e procedure per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. È altresì introdotta la possibilità per gli Stati Schengen di ripristinare temporaneamente, a determinate condizioni, i controlli alle frontiere interne qualora dalla valutazione di un singolo Stato Schengen emergano gravi lacune per quanto riguarda il controllo alla frontiera esterna da parte di tale Stato. Il recepimento di questa modifica del CFS presuppone lievi modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr). Sono parimenti sottoposte a consultazione tre piccole modifiche di legge. Una nuova base legale inserita nella legge sull'asilo (LAsi) disciplina il riconoscimento delle decisioni in materia d'asilo e di allontanamento erogate da altri Stati Schengen/Dublino. Un complemento alla LStr introduce la possibilità per le autorità comunali competenti di consultare online i dati del sistema centrale d'informazione visti (C-VIS). Infine, nella LStr è specificato che la disposizione della carcerazione cautelativa è esclusa nei riguardi dei giovani minori di 15 anni.
Il Regolamento (UE) n. 1053/2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen disciplina la valutazione dell'attuazione e dell'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di Stati Schengen candidati ed effettivi e abroga la precedente base legale degli anni Novanta, che è stata rilevante anche per la Svizzera nel quadro della sua associazione a Schengen. In futuro s'intende sopperire in modo più efficiente alle carenze nell'attuare o applicare il diritto di Schengen, rafforzando così la cooperazione di Schengen e la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Il Regolamento attribuisce alla Commissione europea una funzione di coordinamento, pur lasciando le decisioni importanti agli Stati Schengen, come in passato.
Il progetto allegato fa in modo che la procedura di fatturazione individuale dei costi per l'energia di compensazione, che ha dato prova di efficacia, sia mantenuta garantendo così la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera. A tal fine occorre sancire a livello di legge il disciplinamento che regge l'imputazione dei costi per l'energia di compensazione, attualmente contenuto in un'ordinanza. Menzionando esplicitamente chi assume i costi si stabilisce certezza del diritto senza ingerire su un sistema ormai ben collaudato. La fatturazione dell'energia di compensazione ai gruppi di bilancio da parte della società nazionale di rete costituisce una prassi corrente dal 2009 ed è in linea con le modalità finora in uso per il settore.
Dal 1° gennaio 2013 il Consiglio federale ha la competenza di adeguare una struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di questa competenza e procede ad adeguamenti della struttura tariffale TARMED. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista il 1° ottobre 2014.
In adempimento della Mozione Abate (12.3791: «Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo»), l'articolo 25 dell'OLL 2 essere adattato per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.
Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre adattare di conseguenza anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). D'ora in avanti essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2011 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) obbligano i detentori di centrali idroelettriche a ridurre gli effetti negativi sui corsi d'acqua attuando misure di risanamento nell'ambito dei deflussi discontinui, della riattivazione del bilancio in materiale solido di fondo e della libera migrazione dei pesci. Per le centrali idroelettriche esistenti, il finanziamento delle misure di risanamento è stato disciplinato nella legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn, RS 730.01). Secondo l'appendice 1.7 numero 3.3 OEn sull'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche il DATEC ha l'obbligo di disciplinare le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio. La presente ordinanza attua tale obbligo.
La revisione parziale della LARE si prefigge di integrare nell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni ASRE tre prodotti (assicurazione del credito di fabbricazione, garanzia cauzionale e garanzia di rifinanziamento) introdotti con la legge federale urgente del 21 marzo 2009 (RS 946.11) e attualmente validi fino alla fine del 2015. Inoltre, la revisione della LARE modifica le condizioni quadro per stipulare gli accordi di riassicurazione (diritto privato) e la stipula delle assicurazioni: in generale, la ASRE proporrà le sue polizze assicurative e garanzie sotto forma di «decisione». Nell'ordinanza, in particolare, la clausola derogatoria per le esportazioni con una «quota minima di valore aggiunto svizzero» inferiore al 50 per cento sarà sostituita da una prassi discrezionale che tenga maggiormente conto e con più trasparenza dell'elevato grado di integrazione dell'economia svizzera nella divisione internazionale del lavoro.
Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di adeguare gli standard di efficienza per gli apparecchi elettrici contemplati nell'ordinanza sull'energia (mozione 11.3376 «Standard d'efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera»). La Svizzera dovrà recepire, per quanto possibile simultaneamente, gli standard d'efficienza energetica secondo la direttiva dell'Unione europea sulla progettazione ecocompatibile. È inoltre tenuta a orientare sistematicamente gli standard d'efficienza energetica alla best available technology, cioè alle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista dell'efficienza, assumendo un ruolo di leader in Europa per importanti categorie di apparecchi. La presente revisione parziale dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) attua tali richieste della mozione, in conformità con la Strategia energetica 2050 del Consiglio federale.
Adeguamento dell'articolo 60 capoverso 2 dell'OLL 1 concernente la durata del lavoro e dell'allattamento in caso di gravidanza e di maternità in vista della ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
la presente revisione costituisce in primo luogo una risposta alle richieste dei partner interni ed esterni alla Confederazione che intendono utilizzare sistematicamente i dati pubblicamente accessibili del Registro delle professioni mediche MedReg (ossia tramite l'interfaccia/web-services). Questi partner necessitano le informazioni del MedReg per l'esecuzione delle loro leggi o per l'adempimento di compiti che servono a un interesse pubblico. L'ordinanza deve essere adeguata di conseguenza affinché essi possano ottenere l'accesso. La revisione offre pure l'occasione di prelevare emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia, nonché di adeguare i riferimenti e correggere in tal senso gli allegati.
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.
In adempimento della mozione Rutschmann 10.3780 «Modifica e integrazione della LEF. Professione di rappresentante dei creditori» dev'essere introdotta una modifica dell'articolo 27 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), che garantisca il libero accesso al mercato svizzero ai rappresentanti dei creditori.
La presente modifica dellʼordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ha come obiettivi lʼaggiornamento di disposizioni relative alla lotta contro singole epizoozie, lʼinserimento di nuove epizoozie e lʼadeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Sono inoltre introdotte alcune modifiche per la registrazione dei cani secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che comportano, a loro volta, adeguamenti dellʼordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e dellʼallegato dellʼordinan-za del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).
La revisione totale dell'ordinanza sulle banche comprende l'attuazione delle nuove disposizioni della legge sulle banche relative alle prescrizioni contabili e agli averi non rivendicati. L'ordinanza sarà inoltre completamente rielaborata sotto il profilo formale e redazionale.