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Nel quadro della prevista revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) dovranno essere effettuati diversi adeguamenti: Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), pubblicazione dei dati della RIC e della rimunerazione unica, informazioni da fornire a Cantoni e Comuni sugli impianti che ricevono la RIC o la rimunerazione unica e definizione di piccola centrale idroelettrica e bonus per le opere idrauliche.
Il progetto della Commissione concerne l'attuazione di cinque iniziative parlamentari e chiede che le persone straniere che vivono in unione domestica registrata siano equiparate ai coniugi stranieri nell'acquisizione della cittadinanza svizzera. Mediante una modifica della Costituzione federale (progetto preliminare 1) è attribuita alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme, oltre alla naturalizzazione per origine, matrimonio e adozione, anche l'acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza in caso di registrazione di un'unione domestica. Parallelamente dev'essere modificata la legge sulla cittadinanza in modo che le disposizioni concernenti la naturalizzazione agevolata si applichino anche ai cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (progetto preliminare 2).
Nell'allegato progetto preliminare di modifica dell'articolo 175 della Costituzione federale si propone di portare da sette a nove il numero dei membri del Consiglio federale. La modifica permette da un lato di migliorare la rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche e dall'altro di ripartire tra un numero maggiore di persone i compiti di governo diventati con il passare del tempo considerevolmente più onerosi. L'equa rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche continuerà a essere sancita nell'articolo 175 capoverso 4 della Costituzione federale. Questa disposizione viene formulata in modo da far meglio concordare le diverse versioni linguistiche.
Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, une procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.
La legislazione sugli appalti pubblici disciplina un settore importante dell'economia svizzera e si fonda sull'Accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA), che a livello di Confederazione viene attuato dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) e dalla relativa ordinanza (OAPub), mentre a livello cantonale dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP). A seguito della revisione del GPA conclusasi nel 2012, sono stati necessari adeguamenti nel diritto nazionale. Nel contempo, le legislazioni sugli appalti pubblici di Confederazione e Cantoni dovrebbero essere armonizzate per quanto possibile dal punto di vista materiale.
L'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) disciplina la gestione dei rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Nel caso in cui lo smaltimento degli altri rifiuti soggetti a controllo richiedesse una serie di misure organizzative, per la loro consegna è necessario presentare documenti di accompagnamento. I rifiuti interessati sono designati nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti. Nel movimento transfrontaliero di rifiuti vanno estese le possibilità di un'esecuzione elettronica degli obblighi di notifica.
Nel 2013 il Parlamento ha approvato la revisione e il prolungamento della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie. Il Consiglio federale ha posto in vigore tali modifiche già nel 2014. La conclusione del primo programma di risanamento fonico su tutte le tratte ferroviarie esistenti, avviato nel 2000, rende ora necessaria una revisione totale delle disposizioni d'esecuzione. Da una parte la revisione sancisce i valori limite di emissione validi a partire dal 2020 per i carri merci che transitano sulla rete svizzera, dall'altra consente l'adozione di misure per la riduzione del rumore ferroviario e di contributi agli investimenti per materiale rotabile particolarmente silenzioso e ricerche del settore pubblico.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 17 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di uno dell'UFAG. Propone sostanzialmente semplificazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'agricoltura e adeguamenti delle unità standard di manodopera.
Viene proposta una disposizione costituzionale per ampliare le possibilità delle tasse di incentivazione nel settore del clima e dell'energia iscrivendo nella Costituzione il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione. Il passaggio al sistema d'incentivazione, che funziona principalmente tramite le tasse e gli incentivi correlati, consente di raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici in modo più efficiente e conveniente rispetto alle misure di promozione e regolamentazione.
Con questo progetto si mira a reprimere il fenomeno dell'abbandono di piccole quantità di rifiuti al di fuori delle istallazioni previste a tale scopo (littering). Esso introduce una norma penale che sanziona questa infrazione con una multa uniforme in tutta la Svizzera.
Negli ultimi anni il divario tra l'obbligo di registrare il tempo di lavoro nei minimi dettagli e la realtà del lavoro quotidiano è andato aumentando. Sono sempre di più, infatti, le persone che svolgono il proprio lavoro in luoghi e orari diversi in tutta flessibilità, conciliando così vita famigliare e professionale. Dal 2009 i partner sociali, la SECO e il Parlamento stanno cercando di adeguare la registrazione del tempo di lavoro. Ora le parti sociali hanno finalizzato l'accordo proposto dal consigliere federale Schneider-Ammann.
La revisione dell'ordinanza mira a disciplinare la modalità di partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e a stabilire in modo chiaro le direttive procedurali per il finanziamento. Dal punto di vista giuridico l'avamprogetto tiene conto delle mutate condizioni quadro che si applicherebbero sia nel caso di una partecipazione della Svizzera come Paese terzo sia di un'eventuale nuova associazione a Erasmus+. In questo contesto sono determinanti i principi approvati dal Consiglio federale il 16 aprile 2014 e il 19 settembre 2014. Il testo definisce i criteri per l'assegnazione delle borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei. Sono inoltre sanciti a livello di ordinanza il rafforzamento e l'ampliamento della cooperazione internazionale in materia di formazione. Vengono infine ribadite le modalità di concessione dei contributi a favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) e le modalità di selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera nel quadro attuale.
La Svizzera ha ratificato l'11 luglio 2014 il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convezione sulla diversità biologica. L'ordinanza di Nagoya concretizza le disposizioni corrispondenti nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) entrata in vigore il 12 ottobre 2014 contemporaneamente al Protocollo di Nagoya. L'ordinanza facilita l'applicazione dell'obbligo di diligenza e di notifica in caso di utilizzazione delle risorse genetiche provenienti da altre Parti contraenti e include disposizioni sull'accesso alle risorse genetiche in Svizzera.
L'ordinanza sugli Svizzeri all'estero attua «Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero» (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst), che è stata accettata dall'Assemblea federale il 26 settembre 2014. L'ordinanza unisce gli aspetti importanti per i cittadini svizzeri all'estero.
Il disegno di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione; 13.030) va adeguato all'articolo 121a della Costituzione federale, accettato in occasione della votazione del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». Devono inoltre essere attuate le richieste delle iniziative parlamentari 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 e 10.485.
La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri va adeguata agli articoli 121a e 197 numero 9 della Costituzione federale, accettati in occasione della votazione del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». L'immigrazione degli stranieri sarà soggetta a nuove regole.
È previsto di ancorare la cooperazione internazionale in materia di formazione professionale nei campi tematici da promuovere ai sensi dell'articolo 55 della Legge sulla formazione professionale (RS 412.1). Questo necessita un supplemento nell'articolo 64 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (RS 412.101). Questa aggiunta permette alla Confederazione di promuovere in modo sussidiario attività di terzi nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale come prestazioni particolari d'interesse pubblico.
Le modifiche sono dovute soprattutto alla nuova versione della direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto (2013/53/UE). Nel 2001 e nel 2007 la Svizzera ha recepito autonomamente le versioni pre-cedenti di questa direttiva nel diritto svizzero. Le attuali modifiche di ordinanze consentono di creare le basi legali per il riconoscimento in Svizzera delle dichiarazioni di conformità rilasciate sulla base della nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. A seguito delle nuove disposizioni UE, le prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli (OGMot; RS 747.201.3) a una revisione completa. Il titolo della nuova ordinanza è «Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)».
Secondo la mozione 11.4037 (CSEC-N; modifica della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano) la legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano in vigore deve essere adattata ai rapidi sviluppi del sensibile campo degli esami genetici. Questo concerne l'esecuzione di esami genetici offerti completamente o parzialmente al di fuori del campo d'applicazione della legge. In particolare la popolazione deve essere protetta dalle minacce di un nuovo mercato online non controllato.
Nella seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio si tratta di migliorare la protezione delle superfici coltive, di armonizzare quanto prima le infrastrutture energetiche e di traffico con lo sviluppo del territorio e di promuovere la pianificazione territoriale transfrontaliera.
L'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione del 20 novembre 2002 ha ripreso la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 1997 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo et del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
L'ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione ha ripreso la direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di recipienti semplici a pressione (sostituita colla direttiva 2009/105/CE) al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 2009 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
L'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 23 giugno 1999 ha ripreso la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 1995 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
La revisione verte sulle modalità di gestione (governance) del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Si tratta, in particolare, di eliminare gli intrecci esistenti, a livello di personale, tra l'autorità di sorveglianza e gli organi dei Fondi, di intensificare la sorveglianza sui Fondi e di procedere ad alcuni altri adeguamenti di natura organizzativa. Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, deve ora poter modificare il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza.