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In linea con la revisione parziale della LPPC, l'OPCi è stata modificata soprattutto nei settori dell'istruzione, del materiale e delle costruzioni di protezione, ma anche in altri settori come ad esempio la protezione dei dati. Di conseguenza occorre modificare anche l'Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) e l'Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01).
Il Rapporto sull'esercito, che costituisce la concretizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito delineato nel Rapporto sulla politica di sicurezza, tematizza i problemi dell'esercito e le misure volte alla loro eliminazione o attenuazione. I rischi e le conseguenze per l'esercito sono illustrati mediante «case studies». Le attività dell'esercito e le sue possibili prestazioni sono state definite in base alle potenziali vulnerabilità. Nel profilo prestazionale i compiti dell'esercito sono concretizzati a livello qualitativo e quantitativo. Su queste basi sono stati allestiti un modello di esercito e relative varianti. Infine sono stati formulati i principi fondamentali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito.
vigore da ormai sei anni, la LPPC sarà sottoposta ad una prima revisione per tenere conto delle esperienze acquisite negli ultimi anni, in particolare nei settori dell'istruzione, degli organi di condotta nella Protezione della popolazione, dei servizi d'istruzione nella protezione civile e delle costruzioni di protezione.
Il rapporto in questione costituirà il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Sotto il profilo dei contenuti, domina la continuità con la politica di sicurezza attuale. Vi sono singole correzioni di rotta, ma nessun cambiamento di rotta vero e proprio. La politica di sicurezza viene definita in maniera sensibilmente più ampia e integrale (considerando i contributi cantonali e comunali alla sicurezza), ma l'attuale strategia fondamentale viene mantenuta: si mira a un'interazione efficace dei mezzi della politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e anche a una collaborazione internazionale. Nel rapporto, i cambiamenti essenziali riguardano l'assetto della collaborazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e lo strumento «esercito».
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
Entrambe le ordinanze non sono più attuali e vanno abrogate senza essere sostituite.
Le condizioni per la custodia al domicilio dell'arma di servizio, per la cessione in proprietà e per la consegna in prestito dell'arma nel quadro del tiro fuori del servizio e ai giovani tiratori devono essere ottimizzate. Questa revisione concerne l'Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari, l'Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari e l'Ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio.
Il 25 febbraio 2009 il Consiglio federale ha deciso, fatta salva l'approvazione del Parlamento, di mettere a disposizione dell'operazione militare internazionale NAVFOR/Atalanta dell'Unione europea dei militari svizzeri per la protezione di navi del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e di navi mercantili svizzere. Contemporaneamente, ha deciso di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare) che creerà la base legale affinché in futuro la Svizzera possa partecipare con mezzi militari a operazioni di polizia internazionali quando sono direttamente o indirettamente minacciati importanti interessi svizzeri.
Secondo il progetto, in futuro, in situazioni di catastrofe e d'emergenza, nonché per svolgere lavori di ripristino, dovrà essere possibile impiegare immediatamente militi non istruiti della protezione civile attribuiti al personale di riserva, senza che debbano seguire un'istruzione di base preliminare; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei militi che hanno seguito una formazione.
Istituzione dell'obbligo di partecipare a istruzioni all'estero per i militari di milizia e dell'obbligo di partecipare a impieghi all'estero per il personale militare. Limitazione all'essenziale della procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio. Rielaborazione delle disposizioni inerenti al diritto in materia di protezione dei dati e creazione di nuove basi legali formali nel settore della protezione dei dati. Creazione di basi legali per le attività commerciali delle unità amministrative del DDPS.
La presente revisione dell' OEs ha due obiettivi: orientare gran parte dei mezzi agli impieghi di sicurezza (sicurezza preventiva del territorio), tenendo parimenti pronti tali mezzi per appoggiare le autorità civili, e fare in modo che parti dell' esercito assicurino le capacità per il combattimento interarmi ad alto livello nel caso di un attacco militare contro il nostro Paese, oggi poco probabile ma non totalmente escluso.
La consultazione concerne le opzioni per l'ulteriore modo di procedere.
Proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, altre situazioni d'emergenza e conflitti armati: questo il compito della protezione della popolazione. Essa contribuisce inoltre a limitare e far fronte ai danni causati da questi eventi.
Il Concetto direttivo per l'esercito (CDEs) indica come e con quali strutture e mezzi l'esercito svizzero adempirà la sua missione nel prossimo decennio. Esso descrive le possibili forme di una modernizzazione dell'esercito, ma anche i limiti di una riforma globale. La legge militare ha lo scopo di concretizzare il CDEs.
Questa revisione parziale concerne l'armamento di militi svizzeri impiegati in un servizio di promozione della pace, la conclusione di trattati con altri Stati sulla cooperazione in materia di istruzione, sullo statuto dei militari svizzeri all'estero e sullo statuto dei militari stranieri in Svizzera.
Questo tipo di impiego deve permettere di coadiuvare le autorità civili quando i mezzi di cui dispongono non bastano.
Le quattro imprese appartenenti alla Confederazione devono poter essere trasformate in società anonime ad economia mista con uno statuto di diritto privato.
Il disegno prende in considerazione il lavoro educativo, introduce ulteriori importanti innovazini e ammoderna le indennità di perdita di guadagno.
Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari
Legge federale sul materiale bellico (LMB)
Organizzazione dell'esercito
Esecuzione dell'art. 81 numero 2 del Codice penale militare