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Nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si compie un ulteriore passo in avanti: in data odierna il Consiglio federale ha completato con un rapporto aggiuntivo la documentazione concernente la procedura di consultazione sulla legislazione d'esecuzione della NPC. Oggetto di questo rapporto sono le diverse modalità per rafforzare l'impegno della Confederazione nel management del traffico nell'ambito delle strade nazionali.
La Suisse devrait bientôt se doter d'une Loi fédérale sur le dépôt et le transfert des titres intermédiés (loi sur les titres intermédiés). Elle devrait également ratifier la Convention de La Haye relative aux titres. Une consultation de spécialistes et de milieux intéressés sera menée jusqu'en février 2005.
Rapport sur la réduction des excédents de phosphore dans les sols agricoles et des apports de phosphore dans les eaux. Détermination des zones où la mise en œuvre de mesures s'impose.
Dopo l'approvazione del 1° rapporto parziale della Commissione di esperti diretta dal professor Ulrich Zimmerli sull'organizzazione della "vigilanza federale sui mercati finanziari (FINMA)" nonché sugli strumenti di vigilanza intersettoriali, la Commissione di esperti ha licenziato un 2° rapporto parziale sulle "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" e lo ha trasmesso al capo del Dipartimento federale delle finanze. Con il secondo rapporto parziale, presentato al pubblico il 16 agosto scorso, la Commissione di esperti completa, attraverso un sistema di sanzioni, la legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari (legge sui mercati finanziari [LFINMA]) - proposta nel primo rapporto parziale - che prevede di riunire Commissione federale delle banche (CFB) e Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Inoltre vi vengono indicati gli strumenti sanzionatori di cui dovrebbe essere dotata la futura FINMA.
Il PSg 04 riguarda essenzialmente le uscite per le quali, entro il 2008, il Governo prevede tagli mirati di circa 1,5 miliardi. Sul fronte delle entrate, l'intensificazione dell'attività di controllo nell'ambito fiscale permetterà di conseguire maggiori entrate di circa 100 milioni di franchi. Insieme alle riduzioni delle spese per il personale, per beni e servizi e d'investimento previste nel quadro di un piano sistematico di rinuncia a determinati compiti in tutti i settori (200 milioni), sarà possibile raggiungere nel 2008 lo sgravio finanziario desiderato.
Il progetto comprende sei diversi punti: l'obiettivo principale è di garantire un'adeguata protezione delle invenzioni nel campo della biotecnologia.
L'avamprogetto per la consultazione è composto di due elementi: 1.) La legge federale sull'approvvigionamento elettrico fissa le condizioni quadro per un approvvigionamento elettrico sicuro e sostenibile dei consumatori finali in tutte le regioni del Paese. Vengono anche regolamentati la concorrenza e il commercio transfrontaliero di energia elettrica. 2.) Una revisione parziale della legge sugli impianti elettrici dovrà consentire di garantire al più presto il mantenimento della funzione di cerniera svolto dalla Svizzera in questo ambito, e quindi l'approvvigionamento elettrico. Il giro di affari derivante dell'interscambio di energia elettrica fra la Svizzera e l'UE va da 500 milioni a un miliardo di franchi all'anno.
Le misure proposte mirano infatti a perfezionare i meccanismi istituiti cinque anni fa e a creare certi strumenti necessari al lavoro quotidiano degli organi preposti all'esecuzione delle misure collaterali. Oltre ad alcune modifiche destinate a rafforzare l'applicazione e l'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, è previsto l'impiego di ispettori cantonali, previo sostegno finanziario della Confederazione.
Sin dal luglio 2003, la Svizzera ha condotto negoziati con la Commissione dell'UE in merito all'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE. Ne è scaturito un protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (1999) che disciplina la circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati aderenti. La parafa è prevista per il 2 luglio prossimo in Svizzera. In occasione dei negoziati, la Svizzera ha chiesto un regime transitorio, per l'accesso al mercato del lavoro, equivalente a quello convenuto tra l'UE e gli Stati aderenti.
La nuova legge contempla principalmente la promozione dello spirito imprenditoriale e della capacità d'innovazione, e la creazione di sistemi a valore aggiunto. Grazie al fondo d'aiuto agli investimenti per le regioni di montagna verrà istituita una fondazione per lo sviluppo regionale, alla quale parteciperanno anche i Cantoni.
Proposta e commento all'ordinanza concernente l'abbandono del contingentamento lattiero (OACL) e alla modifica dell'ordinanza sul contingentamento lattiero (OCL). Il rapporto e le istruzioni possono essere ordinati presso l'UFAG oppure consultati al sito Internet en francese e tedesco.
Dal 1996 la Confederazione svolge un'intensa attività di marketing per la piazza economica svizzera. Il programma della Confederazione per il promovimento dell'informazione (noto sotto il nome di "Piazza economica svizzera" o "Location: Switzerland") riguardante la piazza imprenditoriale svizzera - e i relativi finanziamenti - scadrà nel 2006. Per la proroga e l'aggiornamento del programma occorrerà una nuova base legale.
L'ordinanza sulle case da gioco riveduta armonizzerà il tasso di progressione dell'imposta per tutte le case da gioco. Le restrizioni dell'offerta di gioco alle quali erano finora sottoposti i casinò con concessione B, in contrapposizione ai gran casinò (concessione A), vengono parzialmente abolite. I casinò B potranno in futuro comporre la propria offerta di gioco scegliendo fra i medesimi tipi di gioco da tavolo in vigore per i gran casinò; il numero di giochi da tavolo resta tuttavia limitato. Le puntate e le vincite massime autorizzate nei casinò B sono aumentate.
Con la modifica della legge sul mercato interno del 6 ottobre 1995 si perseguono i seguenti obiettivi principali: La revisione deve consentire di migliorare il funzionamento del mercato sopprimendo le restrizioni cantonali e comunali di accesso al mercato. Dal punto di vista del diritto individuale si intende rafforzare la libertà dell'esercizio professionale e impedire la possibile discriminazione dei cittadini svizzeri rispetto a quelli dell'UE a causa dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel giugno 2002. Sul piano istituzionale la funzione di sorveglianza della Commissione della concorrenza dev'essere infine rafforzata.
Tutte le forme di investimento collettivo di capitale dovrebbero essere assoggettate alla riveduta legge federale sui fondi di investimento. La Commissione di esperti propone un vero e proprio mutamento di paradigma nella legislazione sui fondi di investimento. In futuro saranno introdotte nuove forme giuridiche di investimento collettivo di capitale e tutte le forme ammesse senza autorizzazione dalla legislazione svizzera saranno sottoposte a un'unica legge in materia di vigilanza. Al fine di tenere debitamente conto del nuovo campo d'applicazione, in futuro il titolo della legge federale sui fondi di investimento sarà modificato in "legge federale sugli investimenti collettivi di capitale" (LICC).
Con la riforma II dell'imposizione delle imprese ci si propone di migliorare l'attrattiva della piazza Svizzera attraverso uno sgravio fiscale mirato del capitale di rischio, a vantaggio, innanzitutto, degli investitori operanti a livello imprenditoriale. Il progetto posto in consultazione contempla tre varianti, le quali si differenziano sotto il profilo dell'imposizione del titolare della partecipazione. Mentre la prima e la seconda variante prospettano, oltre allo sgravio degli utili distribuiti, l'imposizione parziale degli alienazione delle cosiddette partecipazioni qualificate, la terza variante prevede esclusivamente un'imposizione più mite della distribuzione di utili. A dipendenza della variante, la riforma II dell'imposizione delle imprese comporterà, nella fase introduttiva, una diminuzione più o meno importante degli introiti quantificabile in una perdita compresa tra 700 e 730 milioni a livello cantonale e tra 30 e 60 milioni a livello federale. La crescita economica indotta dall'agevolazione fiscale produrrà tuttavia un incremento del gettito fiscale e si tradurrà a lungo termine in un parziale autofinanziamento della riforma.
Le vigenti disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse devono essere sottoposte a revisione. Lo dimostra il fatto che l'assistenza amministrativa nei confronti di singoli Stati è completamente bloccata e che le relative direttive internazionali non possono essere rispettate. Un motivo delle difficoltà esistenti riesiede nelle esigenze eccessive in materia di confidenzialità. Un altro motivo è la cosiddetta procedura del cliente, che conferisce esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere sentiti. Il disegno di revisione colma le lacune esistenti limitando il principio di confidenzialità e abbreviando la procedura del cliente. Nel gennaio del 2004 sarà avviata la procedura di consultazione concernente il suddetto disegno di revisione.
La prevista revisione della legge consente la possibilità di coprire i rischi per gli acquirenti privati. Il nuovo posizionamento dell'assicurazione previsto a livello istituzionale quale istituto di diritto pubblico permette di attuare un'opportuna ripartizione delle competenze nonché un'adeguata gestione e vigilanza da parte della Confederazione. Oltre a questi due aspetti principali della revisione sono state verificate tutte le disposizioni di legge in vigore, che ora devono essere adeguate alle esigenze attuali nell'ambito di una revisione totale. Sono interessate da tale revisione soprattutto le disposizioni concernenti i principi di gestione, l'organizzazione, le finanze e la tutela degli interessi della Confederazione.
La legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) definisce "giovani" i lavoratori di ambedue i sessi fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti. L'attuale proposta di revisione mira ora a fissare l'età di protezione a 18 anni sia per gli apprendisti che per gli altri giovani lavoratori.
Per quanto riguarda l'organizzazione della "Vigilanza federale sui mercati finanziari (FINMA)", la "commissione di esperti Zimmerli" propone nel suo rapporto parziale di istituire un ente di diritto pubblico avente personalità giuridica propria. In questa nuova autorità devono dapprima essere riuniti dal punto di vista organizzativo la Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).
Il presente "Pacchetto d'ordinanze" è limitato alle ordinanze della legge sull'agricoltura e della legge sulle epizoozie. Principalmente si basa su modifiche delle basi legali decise dal Parlamento nel quadro della Politica agricola 2007. Tale pacchetto contiene anche nuove ordinanze e proposte di modifiche, da effettuare sulla base di esperienze pratiche o in aggiunta e per l'utilizzazione dell'attuale quadro legale.
Il termine per il referendum relativo alla nuova Legge federale sulla formazione professionale è decorso infruttuoso lo scorso 3 aprile 2003. La legge dovrebbe entrare in vigore nel 2004 unitamente alla relativa ordinanza. La riforma della formazione professionale verte in particolare sugli aspetti seguenti: l'integrazione di tutti i settori della formazione professionale in un'unica legge federale. Il disegno della nuova ordinanza messa in consultazione precisa questi elementi. Grazie a regolamentazioni transitorie flessibili, i termini legali saranno sfruttati in particolare per concepire in modo possibilmente favorevole gli adeguamenti strutturali dettati dal nuovo sistema di finanziamento.
Scopo di questa proposta è di creare un quadro giuridico che permetta agli istituti di previdenza, secondo il principio della responsabilità propria, di concretizzare misure efficaci al fine di riassorbire eventuali sottocoperture. È necessario stabilire una sicurezza giuridica. Il margine di manovra degli istituti di previdenza in situazione di sottocopertura deve essere ampliato. Gli istituti devono disporre di strumenti de risanamento supplementari ed in particolare di norme che indichino come applicare questi strumenti.
In seguito a una diminuzione delle entrate superiore alle previsioni, vi è il rischio di un deficit dell'ordine di vari miliardi di franchi nelle finanze federali. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di elaborare un vasto programma di risanamento. Il fulcro delle misure di risanamento è costituito da un pacchetto di sgravio incentrato principalmente sulle uscite che dovrebbe venire riunito in un atto, ossia nella legge federale sul programma di sgravio 2003.
Vista l'urgenza di questo progetto, la procedura di consultazione si svolge in forma conferenziale.
Gli interessati possono esprimersi anche per scritto entro il 20 guigno 2003. Via e-mail: michael.stalder@efv.admin.ch, oppure per posta: Amministrazione federale delle finanze, Bernerhof, 3003 Berna. Eventuali suggestioni in merito alla proposta di modifica della legge sull'energia devono essere inviate anche all'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna
L'imposizione delle opzioni dei collaboratori deve essere disciplinata a livello legislativo. Questo vale anche per qualsiasi prestazione valutabile in denaro, prevista dai vari modelli di partecipazione dei collaboratori.