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Dalla loro entrata in vigore, il 1° luglio 1999, l'ordinanza sugli alimenti per animali e l'ordinanza sul libro degli alimenti per animali sono state modificate rispettivamente dieci e nove volte. Tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare le ordinanze agli sviluppi intervenuti in questo settore sul piano internazionale. Il 1° settembre 2009 l'Unione europea (UE) ha pubblicato il nuovo regolamento (CE) n. 767/2009. Esso sostituisce diverse direttive e introduce alcune novità, segnatamente per quanto concerne le indicazioni utilizzabili per la caratterizzazione e il disciplinamento congiunto con l'industria. Tali norme, che entreranno in vigore nell'UE il 1° settembre 2010, sono state integrate nella revisione totale delle due ordinanze summenzionate.
Dalla sua entrata in vigore, nel 2001, la vigente ordinanza sulla protezione dei vegetali è stata modificata a più riprese. Le esperienze fatte nella pratica hanno mostrato che in alcuni casi sono necessarie precisazioni o aggiunte. Inoltre, vi sono doppioni rispetto a quanto prescritto dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente che vanno eliminati. Con la presente revisione totale dell'ordinanza s'intende ottenere un testo normativo più coerente e comprensibile che tenga conto dei progressi compiuti.
Con il Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) le finanze federali dovrebbero essere sgravate di 1,5 miliardi all'anno. In tal modo, nell'ottica attuale è possibile adempiere le direttive del freno all'indebitamento negli anni di piano finanziario. Allo stesso tempo il PCon 11/13 permette di realizzare riduzioni, rinunce e riforme immediate a seguito della verifica dei compiti, che non necessitano di adeguamenti legislativi o che ne richiedono solo di lievi. Le riforme approfondite saranno portate avanti dai Dipartimenti competenti nel quadro di progetti separati. Il rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti fornisce informazioni su questi progetti e sulle loro tappe fondamentali.
Il CNL fissa i salari minimi per il personale domestico delle economie domestiche private.
Ende Oktober 2009 hat der Bundesrat das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen (SR 818.31) sowie die dazu gehörige Verordnung (Passivrauchschutzverordnung; PRSV) per 1. Mai 2010 in Kraft gesetzt. Der Vollzug wurde den Kantonen übertragen.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Thurgau haben anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Mai 2009 den – mit dem Bundesgesetz praktisch deckungsgleichen – Gegenvorschlag des Kantonsrates angenommen und die Initiative der Lungenliga verworfen. Der Regierungsrat ist deshalb verpflichtet, gesetzliche Grundlagen für den Kanton Thurgau zu schaffen, die nicht weiter gehen dürfen als das Bundesgesetz und die PRSV.
Da un'analisi delle disposizioni in materia di reati borsistici e di abusi di mercato effettuata da una commissione di esperti è emerso che queste prescrizioni devono essere rielaborate dal profilo materiale e procedurale. Il progetto propone norme più maneggevoli, che sanzionano in maniera efficiente i comportamenti illeciti sul mercato e tengono conto delle regolamentazioni internazionali.
La revisione dell'OLL 1, oltre ad apportare modifice redazionali, mira a concretizzare a livello dell'ordinanza, la nozione di indispensabilità per ragioni aziendali in caso di lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno (nuovo cpv. 2bis dell'art. 30 OLL 1).
1.) Modificazione dell'art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI): base legale mirante a meglio ancorare nella legge il principio di limitazione del rischio di responsabilità, nonché a servire di base a du ordinanze di dipartimento concernenti l'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione e ai cantoni (cf. art. 82, al. 5 i 85g, al. 5, LADI; RS 837.0). 2.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo. 3.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo.
La Mozione 06.3415 invita il Consiglio federale a elaborare un progetto nel quale venga prescritto l'obbligo di dichiarare il tipo e l'origine del legno. Il progetto dovrà: essere introdotto gradualmente (a intervalli temporali); funzionare in base al principio della dichiarazione spontanea ed essere oggetto di controlli a campione; prevedere eccezioni per i derivati del legno che presentano una struttura complessa; rispettare gli sviluppi internazionali (sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legno dell'UE); nonché essere elaborato di concerto con il settore interessato.
L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari attualmente in vigore è conforme alle disposizioni della Direttiva UE 91/414 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, il 24 settembre 2009 il Consiglio UE ha varato una versione totalmente modificata. L'obbiettivo della revisione consiste ad adattare l'ordinanza alle disposizioni del nuovo regolamento dell'UE.
Visti i vantaggi che l'allegato 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli comporta per l'economia agraria elvetica, è nell'interesse della Svizzera estenderlo, a medio termine, al materiale di moltiplicazione delle colture speciali come ortaggi, vite, frutta e piante ornamentali. Affinché una simile estensione possa essere prospettata nei colloqui bilaterali con l'UE, è necessario introdurre determinate autorizzazioni nell'ordinanza sulle sementi. La modifica consente inoltre di adeguare alcuni passi alle nuove norme UE, di colmare determinate lacune, di precisare talune formulazioni e di procedere a piccoli adattamenti di natura redazionale.
La soppressione del contingentamento lattiero al 1° maggio 2009 e degli aiuti nel settore lattiero con effetto al 1° gennaio 2009 nonché l'accessibilità ai dati di diritto pubblico sulla produzione lattiera mediante la Piattaforma di valutazione latte appositamente sviluppata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno reso necessarie alcune modifiche nell'ordinanza sui dati agricoli.
La soppressione del contingentamento lattiero al 1° maggio 2009 e degli aiuti nel settore lattiero con effetto al 1° gennaio 2009 nonché l'accessibilità ai dati di diritto pubblico sulla produzione lattiera mediante la Piattaforma di valutazione latte appositamente sviluppata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno reso necessarie alcune modifiche nell'ordinanza sulle tasse UFAG.
Nel giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso di eliminare le differenze tra la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) e la direttiva europea 2001/95/UE sulla sicurezza generale dei prodotti attraverso una revisione totale della LSIT. La legge federale sulla sicurezza dei prodotti LSPro è stata approvata dal Parlamento nella sessione estiva del 2009 insieme alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e il 23 giugno 2009 è stata pubblicata sul Foglio federale (cfr. FF 3857). La presente ordinanza sulla sicurezza dei prodotti costituisce l'ordinanza d'esecuzione della LSPro.
Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). L'elemento centrale della revisione della LOTC è il nuovo capitolo 3a “Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere•. Con la revisione della LOTC il capitolo 3a è completato dall'articolo 20 concernente la sorveglianza di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere. Queste disposizioni legali devono essere precisate a livello di ordinanza.
La presente modifica d'ordinanza è finalizzata all'attuazione della mozione Moser “Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria• (08.3356), trasmessa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.
L'objectif de la révision des CG TI est d'actualiser ces documents et d'en clarifier le contenu. Les CG TI ont été adaptées au contexte technologique, organisationnel et juridique actuel et ont été complétées par des nouveautés et des définitions; certaines de leurs règles ont été harmonisées. Anciennement au nombre de cinq documents, les CG TI applicables à des secteurs très variés ont été ramenées à quatre. Destinées aux offices fédéraux, les CG TI de la Confédération sont également utilisées par les CFF ainsi que par les EPF de Lausanne et de Zurich dans leurs acquisitions pour l'informatique.
La legge federale sugli stranieri (legge sugli stranieri, LStr) viene modificata in modo da permettere l'accesso al mercato del lavoro anche a persone con un diploma universitario svizzero provenienti da Paesi non membri dell'UE o dell'AELS, se la loro attività lucrativa comporta un elevato interesse scientifico o economico. Inoltre per quel che riguarda l'ammissione ad una formazione o un perfezionamento terziari non si applica la condizione secondo la quale la partenza dalla Svizzera deve apparire garantita. Infine, in determinati casi, i soggiorni formativi devono essere presi in considerazione retroattivamente al momento di concedere il permesso di domicilio.