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Nel decreto federale concernente la fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FA)2025 di programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare entro il 2018 un messaggio sulla prossima fase di ampliamento. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha elaborato la FA 2030/35 in collaborazione con i Cantoni, le imprese ferroviarie e il settore del traffico merci.
La direttiva (UE) 2017/853 modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'obiettivo di tale revisione era di colmare le lacune incontrate nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE. La trasposizione della direttiva riguarda, come già nel caso della direttiva precedente 91/477/CEE, la legge federale sulle armi e la relativa ordinanza.
La legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, licenziata dal Parlamento il 16 dicembre 2016, richiede che siano emanate disposizioni esecutive. In questo contesto l'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte viene sottoposta a revisione totale.
La CSSS-N ha elaborato un progetto preliminare di modifica della legge federale sull'assicurazione malattie secondo cui gli assicurati che stipulano una forma particolare di assicurazione con franchigia opzionale sono tenuti a mantenere la franchigia prescelta per i tre anni civili successivi. Durante tale lasso di tempo, gli assicurati potranno comunque cambiare assicuratore, ma non sarà loro permesso di modificare la franchigia. Con tale modifica la Commissione intende rafforzare la responsabilità individuale nella LAMal.
Nell'ambito della revisione delle disposizioni sul mantenimento del figlio, accettata il 20 marzo 2015 ed entrata parzialmente in vigore il 1° gennaio 2017, il legislatore ha delegato al Consiglio federale la competenza di emanare un'ordinanza sull'aiuto all'incasso delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, che vi sottoponiamo ora per consultazione. L'ordinanza mira a garantire agli aventi diritto al mantenimento la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e a chiarire la situazione, tanto per gli obbligati e gli aventi diritto quanto per gli uffici specializzati incaricati di applicare il diritto federale. Il progetto di ordinanza disciplina le condizioni alle quali l'avente diritto al mantenimento ha diritto all'aiuto all'incasso, le modalità dell'aiuto, le prestazioni offerte dagli uffici specializzati (comprese le notifiche su apposito modulo agli istituti di previdenza e di libero passaggio) e le condizioni alle quali l'aiuto cessa. Una sezione è inoltre consacrata all'imputazione degli importi incassati. L'ordinanza concretizza il principio della gratuità già sancito dal Codice civile per le prestazioni di aiuto all'incasso fornite dagli uffici specializzati. Infine, essa fornisce indicazioni sull'aiuto all'incasso transfrontaliero, in aderenza alle convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e ai Memorandum of Understanding applicabili.
Il Progetto fiscale 17 (PF17) è volto a garantire la competitività del quadro normativo fiscale in Svizzera contribuendo in maniera determinante a conservare l'attrattiva del Paese e conseguentemente a creare valore, posti di lavoro e gettito fiscale. Il progetto nasce dalla necessità di abrogare i regimi fiscali in vigore che non sono più compatibili con le norme internazionali. Il PF17 è un progetto equilibrato, perché riserva una particolare attenzione al fatto che anche le imprese continuino a fornire il loro contributo al finanziamento dei compiti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
In occasione della votazione popolare del 5 giugno 2016 il progetto per velocizzare le procedure d'asilo è stato accolto dal 66,8 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni. Siccome il progetto presuppone lavori di adeguamento di ampio respiro, è suddiviso in tre pacchetti e posto in vigore a tappe dal Consiglio federale. Nel quadro di un primo pacchetto le disposizioni di legge che non richiedono disposizioni esecutive a livello di ordinanza sono state poste in vigore dal Consiglio federale il 1° ottobre 2016.
Un secondo ambito riguarda la messa in vigore delle disposizioni di legge riguardanti la procedura di approvazione dei piani e l'adeguamento delle pertinenti disposizioni esecutive. Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente questo secondo ambito alla metà del 2016. La consultazione si è conclusa il 26 gennaio 2017. L'entrata in vigore di queste disposizioni è prevista per l'inizio del 2018.
Il terzo ambito, oggetto della presente consultazione, riguarda tutte le rimanenti disposizioni del progetto per velocizzare le procedure (disposizioni procedurali, disposizioni riguardanti la protezione giuridica, ecc.). L'attuazione di queste disposizioni richiede in particolare adeguamenti dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).
Modifica del'articolo 11d in questione del'esame federale di professione SLPS per gli esperti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
Il primo pacchetto di provvedimenti per l'attuazione della Strategia energetica 2050 (Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia; FF 2016 6921) comprende anche misure fiscali. L'attuazione di queste misure implica una revisione totale dell'ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sui costi di immobili).
Con la revisione della LUMP si intende sopprimere il termine di cambio a partire dalla sesta serie di banconote, garantendo la certezza di poter cambiare in ogni momento presso la BNS i biglietti ritirati. In questo modo il regime svizzero si avvicina a quelli delle valute principali.
Con il progetto si adempiono le mozioni Ritter 13.3196 e Regazzi 13.3023, che chiedevano di valutare minuziosamente la necessità di rivedere la LEspr. In generale la legge è valutata positivamente, anche se occorre armonizzarla con la legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani. Lo scopo della revisione della LEspr è quello di adeguarla alla fattispecie attuale, ovvero alla procedura combinata di approvazione dei piani e alla procedura di espropriazione per l'autorizzazione di impianti infrastrutturali. Il progetto fornirà inoltre lo spunto per adeguare diversi atti normativi alle esigenze attuali.
Con questo disegno di legge s'intende creare un'istituzione nazionale per i diritti umani volta a consolidare la tutela e la promozione dei diritti umani in Svizzera. I compiti dell'istituzione saranno svolti da un centro indipendente sostenuto da una o più scuole universitarie o istituzioni del settore universitario. Il disegno disciplinerà inoltre sotto il profilo legale l'aiuto finanziario destinato al centro.
Il progetto «Ottimizzazione della formazione dei conducenti (OPERA-3) e garanzia della qualità delle formazioni di primo soccorso» si propone di discutere le modalità di perfezionamento dei corsi di guida e di formazione periodica e il recepimento autonomo delle regole previste dalla terza direttiva sulla patente di guida (Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida). Le proposte riguardano l'intero percorso formativo, gli esami di guida, le categorie della licenza di condurre e gli esperti ufficiali della circolazione. Inoltre s'intende migliorare la garanzia della qualità delle formazioni di primo soccorso e prevedere a livello di ordinanza la possibilità di frequentare una parte del corso in modalità e-learning.
L'avamprogetto per la consultazione si basa su un approccio a tre livelli. Il primo livello stabilisce per le persone che esercitano professioni mediche universitarie un collegamento con la legge federale sulle professioni mediche universitarie per quanto riguarda le condizioni per l'esercizio, sotto la propria responsabilità, di queste professioni. Per migliorare ulteriormente in futuro la qualità e l'economicità delle prestazioni fornite, il secondo livello attribuisce al Consiglio federale una competenza estesa di disciplinare l'ammissione di tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali previsti dalla LAMal a esercitare a carico dell'assicurazione malattie.. Il terzo livello dell'avamprogetto è incentrato sulla revisione dell'articolo 55a LAMal, che ora prevede che un Cantone possa lui stesso limitare l'autorizzazione dei medici in uno o più campi di specializzazione medica del settore ambulatoriale a un determinato numero massimo. Per stabilire i numeri massimi, i Cantoni devono tenere conto dei tassi di occupazione dei medici.
L'allegato 4 dell'ordinanza del DFI del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI; RS 816.111) dovrà essere ora completato con i formati di scambio per la cartella di vaccinazione informatizzata, la cartella farmacologica informatizzata e i referti di laboratorio elettronici.
La legge è riveduta interamente per assicurare che tutti i trattamenti di dati personali degni di particolare protezione in seno al DFAE siano previsti in una base legale formale e dunque rispettino le esigenze della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive sostituisce la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio. La nuova Convenzione contiene oltre alle misure di sicurezza fisica e pubblica anche il concetto di servizi, inteso come accoglienza degli spettatori. In tale contesto è necessaria la piena cooperazione tra autorità, associazioni sportive, tifoserie e imprese di trasporti.
Le ordinanze in vigore devono essere adattate alla legge sui prodotti terapeutici modificata. Queste modifiche concernono non solo ordinanze del Consiglio federale ma anche del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic.
Il 18 marzo 2016, nell'ambito della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer), il Parlamento ha approvato anche la revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (LBI). Con l'obiettivo di incentivare la ricerca e lo sviluppo di medicinali ad uso pediatrico, la riveduta LBI introduce la possibilità di una proroga di sei mesi per i certificati protettivi complementari (CPC) già rilasciati o di un nuovo CPC pediatrico. In seguito a queste novità si è resa necessaria anche la revisione dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (OBI), le cui disposizioni d'esecuzione disciplinano ora, tra le altre cose, la procedura di rilascio dei certificati (documenti e i mezzi di prova da allegare alla domanda, dati da registrare e pubblicare nonché tasse da pagare).
Adattamento dell'elenco delle malattie professionali nell'allegato 1 dell'OLAINF alle nuove nozioni scientifiche e tecniche sulle sostanze nocive e gli effetti meccanici sulla salute.
La presente modifica attua la mozione Bischofberger (15.4157) accolta dal Parlamento e con cui il Consiglio federale è incaricato di adeguare le franchigie all'evoluzione dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva non dovrebbe più decadere neanche in caso di omessa dichiarazione dei redditi o della sostanza da cui provengono, di dichiarazione successiva o se l'autorità fiscale calcola l'importo della prestazione, a condizione che ciò avvenga prima della scadenza del termine di opposizione contro la decisione di tassazione e che l'omessa dichiarazione sia dovuta a negligenza.
Con la modifica costituzionale s'intende tener conto del malumore di alcuni Cantoni dinanzi alle condizioni troppo restrittive impartite dal Tribunale federale in materia di procedura elettorale cantonale. L'articolo 39 Cost. deve essere modificato affinché sia consentito ai Cantoni definire in modo autonomo la procedura per l'elezione delle loro autorità. È inoltre chiarito che il Tribunale federale non può più impartire direttive in merito alle dimensioni delle circoscrizioni elettorali.
L'accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti prevede una collaborazione bilaterale più intensa per quanto riguarda prevenzione, indagini e scoperta in materia di infrazioni doganali. Visti i legami economici e l'elevato volume degli scambi di merci, simili infrazioni danneggiano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale dei due Paesi contraenti. Tra l'altro, la conclusione dell'accordo rappresenta per gli Stati Uniti una condizione per avviare futuri negoziati relativi a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (tuttavia senza alcuna garanzia). Un accordo di questo genere semplificherebbe il trattamento doganale all'importazione di merci dagli Stati Uniti ed è dunque nell'interesse della Svizzera.
Il canone annuo è un'imposta e rappresenta il compenso per il conferimento del diritto d'utilizzazione esclusiva della forza idrica in una determinata ubicazione. La Confederazione ne stabilisce i limiti. Il suo importo massimo è fissato nella legge sulle forze idriche (LUFI). Da ultimo nel 2010, il Parlamento ha deciso di innalzarlo, in due tappe, a 110 CHF/kWlordo, con scadenza prevista per la fine del 2019. Il Consiglio federale deve presentare all'Assemblea federale in tempo utile un progetto di atto normativo sulla fissazione del canone massimo dal 1° gennaio 2020.L'avamprogetto prevede una normativa transitoria per l'aliquota massima del canone annuo. Nella fase di transizione fino al 2022, quest'ultima sarà ridotta a 80 franchi per chilowatt lordo.