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Il Parlamento ha approvato il 17 dicembre 2010 la Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio. Conformemente a questa nuova base legale va ora emanata un'ordinanza di attuazione.
L'ordinanza disciplina l'attuazione dell'articolo 129 capoverso 1 lettera d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), adottato con la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore. L'ordinanza concerne i datori di lavoro che concedono partecipazioni proprie e improprie ai loro collaboratori. L'OParC offre sia al datore di lavoro che al collaboratore il vantaggio di concretizzare gli obblighi già esistenti e di inserirli in un testo strutturato in maniera chiara.
La modifica della legge sulle banche (Too big to fail) del 30 settembre 2011 esige l'introduzione di disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sulle banche e nell'Ordinanza sui fondi propri.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di esaminare l'introduzione di un ammortizzatore anticiclico sui fondi propri per lottare contro l'accumulo ciclico di rischi sistemici e di sottoporgli una proposta per la relativa applicazione giuridica.
La dotazione di fondi propri delle banche regolamentata nell'Ordinanza sui fondi propri è modificata integrando le norme internazionali di Basilea III.
Oggetto della procedura di consultazione è l'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Con questo disegno di legge si dovranno cambiare la legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311). Le modifiche prevedono misure per combattere la falsa indipendenza dei prestatori di servizi stranieri, per sanzionare datori di lavoro che occupano lavoratori in Svizzera e non rispettano i salari minimi vincolanti nei contratti normali di lavoro nonché sanzionare i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
Attualmente, la maggior parte delle merci in commercio sono preimballate (imballaggi preconfezionati). L'ordinanza sulle dichiarazioni e l'ordinanza corrispondente sulle prescrizioni tecniche regolano le modalità di misurazione e di indicazione del volume del contenuto riguardanti gli imballaggi preconfezionati. Le due ordinanze regolano anche le modalità di misurazione della vendita sfusa. Le ordinanze del 1998 devono essere completamente riviste per poter prendere in considerazione nuove possibilità tecniche (p.es. bilance con dispositivo di taratura). Occorre inoltre adattare le ordinanze all'evoluzione del diritto internazionale e cambiare il nome delle ordinanze per evitare confusioni.
La LIFI serve all'attuazione delle nuove convenzioni in ambito fiscale con la Germania e la Gran Bretagna. Essa contiene disposizioni sull'organizzazione, sulla procedura, sui rimedi giuridici e le disposizioni penali necessarie in virtù delle nuove convenzioni in ambito fiscale.
La legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) è entrata in vigore il 1° settembre 2007. Dopo, la situazione è mutata sia sul piano internazionale sia sul piano nazionale. Diversi settori sono toccati e occorre rivedere alcune disposizioni della LPMed: In particolare, gli obiettivi della formazione e del perfezionamento ma anche la definizione dell'esercizio delle professioni mediche universitarie.
Per la protezione degli investitori e al fine di preservare la competitività dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale deve essere adeguata alle esigenze internazionali.
Con decisione del 17 agosto 2011, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia DFE di vietare per legge gli accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone come pure le imposizioni verticali dei prezzi e gli isolamenti geografici, ammettendo tuttavia alcune possibilità di giustificazione. Il progetto di revisione presentato si inserisce in un contesto caratterizzato da un franco forte e intende controbilanciare il trasferimento dei vantaggi legati ai cambi da tutti ritenuto insufficiente. La differenza fondamentale rispetto al diritto vigente risiede nel fatto che, nel progetto di revisione proposto, il carattere illecito degli accordi orizzontali e verticali particolarmente nocivi è determinato dalla loro forma e non più dai loro effetti economici, ossia dal notevole intralcio che essi arrecano alla concorrenza. In concreto, le cinque forme di accordi già oggi direttamente sanzionabili vengono dichiarate in linea di principio illecite per legge. La presunzione legale della soppressione della concorrenza applicata in questi casi è eliminata.
L'Ordonnance concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés ainsi que l'Ordonnance sur les contributions à l'exportation devraient être amendées pour le 1 janvier 2012, respectivement 1 février 2012.
Il decreto federale proposto autorizza il Consiglio federale a ratificare la Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL. Al tempo stesso viene modificato l'articolo 35a della legge sul lavoro (LL).
Le organizzazioni estere riconosciute, con una posizione particolare, potranno rilasciare passaporti per equidi per animali svizzeri. Adeguamenti in seguito all'abolizione dell'obbligo di vaccinare gli animali contro la malattia della lingua blu. Introduzione del normale obbligo di notifica della fine dell'estivazione di animali della specie bovina, ossia abolizione della deroga applicata finora. Invio dell'elenco degli animali rilevante per i pagamenti diretti soltanto in versione elettronica. Adeguamenti di lieve entità riguardanti l'accesso ai dati della banca dati sul traffico di animali.
La mozione Schweiger chiede che le imprese operanti secondo un programma per il rispetto delle disposizioni della normativa sui cartelli conforme a requisiti rigorosi possano beneficiare di una riduzione della sanzione amministrativa. Nel contempo, allo scopo di sostenere gli sforzi compiuti dalle imprese per soddisfare i requisiti di conformità, la legge sui cartelli deve prevedere sanzioni penali per le persone fisiche che partecipano attivamente ad accordi di cartello con concorrenti. La prima richiesta può essere attuata completando l'articolo 49a LCart. Per l'attuazione della seconda richiesta, l'avamprogetto posto in consultazione ne propone due: provvedimenti amministrativi (divieto totale o parziale di esercitare l'attività professionale per le imprese che hanno partecipato all'accordo di cartello e possibilità di confiscare le parti del salario ottenuti in seguito all'accordo di cartello) o sanzioni penali per le persone fisiche. Il quadro penale prevede una pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni.
L'ordinanza sulle importazioni agricole è sottoposta a una revisione totale. Dal profilo contenutistico non sono previste modifiche sostanziali. Le disposizioni non più vigenti e quelle contenute in altri atti normativi sono state eliminate. Gli allegati dell'ordinanza si presentano con una nuova numerazione, struttura e impostazione. Tutte le modifiche delle voci di tariffa doganale sulla base della revisione del 2012 del Sistema armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci sono state tenute in considerazione nell'intera ordinanza.