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La consultazione dello stato della storia dell'animale e dello stato BVD deve essere illimitata e gratuita per chiunque.
(vedi francese)
È previsto un adeguamento dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) per l'abolizione dello statuto di ballerina di cabaret. L'abolizione dello statuto implica lo stralcio dell'articolo 34 OASA e di tutti i riferimenti a tale disposizione e alle ballerine di cabaret contenuti nell'OASA. Nelle sue recenti analisi, l'Ufficio federale della migrazione è giunto alla conclusione che lo statuto di ballerina di cabaret non è atto a garantire la protezione perseguita. Il trattamento privilegiato, per quanto riguarda il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 34 OASA, garantito al settore dei cabaret è stato e può essere giustificato unicamente dall'intento di garantire protezione alle interessate secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli stranieri. Ora, tale protezione non è più data. Con l'abolizione dello statuto l'attuale disparità di trattamento con gli altri settori economici sarà soppressa.
Con la modifica dell'ordinanza si procederà ad adeguamenti della curva di rendimento. L'attuale regola rigida sullo sconto di impegni assicurativi dovrebbe essere abrogata.
La revisione della legge sugli investimenti collettivi prevede di assoggettare a vigilanza tutti (salvo qualche eccezione) i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Ne consegue che le tasse di base devono essere adattate ai costi supplementari generati dagli istituti sottoposti a vigilanza. Inoltre, poiché nella prassi sono state riscontrate manchevolezze nel calcolo degli emolumenti, si constata che è necessario adeguare la relativa ordinanza, in particolare nell'ambito delle assicurazioni e delle borse.
Tutte le banche svizzere devono soddisfare le esigenze internazionali. Per le banche di rilevanza sistemica la nuova ordinanza adotta l'accordo attuale con le due grandi banche.
L'ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori deve essere adattata alle esigenzi del e-government (in particolare il portale per il rinnovo dell'abilitazione di imprese di revisione). Questa revisione parziale consente inoltre aggiornare l'ordinanza su alcuni punti specifici.
Con la modifica del diritto delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 le imprese avranno in futuro base legali moderne e flessibli per la contabilità. Il nuovo diritto contabile e le disposizione d'esecuzione della nuova ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR) devono essere messe in vigore il 1o gennaio 2013.
L'ordinanza in oggetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, unitamente alla legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (FF 2011 4357), in sostituzione di due ordinanze del 15 febbraio 2006: l'ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia (RS 941.292) e l'ordinanza sui laboratori di verificazione (RS 941.293). La nuova ordinanza sulle competenze in materia di metrologia introduce, oltre agli adeguamenti formali alla nuova legge, alcune lievi modifiche sostanziali.
La nuova convenzione franco-svizzera sulle successioni introduce il metodo del credito d'imposta come metodo applicato dalla Francia per eliminare la doppia imposizione. Tale metodo è seguito dalla Francia da diversi anni ed è già stato inserito nel 1997 nella convenzione franco-svizzera sul reddito e sul patrimonio. La Svizzera applica il suo metodo abituale, dell'esonero con riserva di progressività.
La nuova convenzione introduce inoltre la trasparenza fiscale delle società immobiliari: gli immobili detenuti in modo indiretto saranno ora trattati come quelli detenuti direttamente ed imposti al luogo di situazione. Tale principio della trasparenza esiste già nella convenzione con la Francia per l'imposta sul reddito e sul patrimonio.
Il commentario della convenzione modello dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni del 1982 prevede la possibilità di riservare nelle convenzioni bilaterali un diritto sussidiario di assoggettamento completo all'imposta basato su criteri diversi dal domicilio del defunto, in particolare quello del domicilio dell'erede/legatario (cfr. par. 72 ss ad art. 9A e 9B del commentario). La Francia può imporre la parte che spetta a tale erede/legatario ma deve dedurre un'eventuale imposta di successione svizzera prelevata sula stessa parte. La Svizzera conserva dunque il suo diritto primario d'imposizione e la sua sovranità fiscale non viene toccata.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituti di previdenza e alle Banche centrali e l'adozione di una disposizione per impedire gli abusi. La Repubblica Ceca si è inoltre impegnata ad avviare negoziati con la Svizzera non appena avrà convenuto una clausola arbitrale con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali, l'ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'imposizione alla fonte di interessi, l'adozione di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione, l'adozione di una clausola arbitrale che entra automaticamente in vigore tra la Svizzera e la Bulgaria e che è applicabile nel caso in cui la Bulgaria convenga una tale clausola con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
La modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) si è resa necessaria in seguito all'adozione da parte del Parlamento della mozione Barthassat, che incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato. Nell'ambito dell'attuazione della mozione, il Consiglio federale propone l'introduzione nell'ordinanza di un nuovo articolo a complemento delle disposizioni vigenti della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo relative al trattamento dei casi di rigore.
L' Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale fornisce una base giuridica al Quadro nazionale delle qualifiche svizzero (QNQ-CH) e al supplemento al diploma per i titoli della formazione professionale. Questi due strumenti puntano a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei titoli svizzeri della formazione professionale con quelli degli altri Paesi europei. Ciò agevola la mobilità professionale degli specialisti e migliora l'immagine della formazione professionale.
L'articolo 64a della Costituzione federale incarica la Confederazione Svizzera di stabilire principi in materia di formazione continua. Le conferisce inoltre la competenza di promuovere la formazione continua e il compito di determinare i settori e i criteri. Il disegno di legge sulla formazione continua soddisfa questi requisiti.