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La presente revisione prende le mosse dall'adozione, il 16 dicembre 2016, da parte del Parlamento, dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF (FF 2016 7935) con cui si istituisce una nuova procedura che permette al debitore escusso di chiedere all'ufficio d'esecuzione di non dare notizia a terzi circa procedimenti esecutivi se, per tre mesi, il creditore non ha preso provvedimenti per eliminare l'opposizione. Come già previsto nell'ambito dei lavori preliminari (Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 19 febbraio 2015 sull'iniziativa parlamentare 09.530, FF 2015 2641 2649 seg.), per la nuova procedura è riscossa una tassa. La revisione propone inoltre alcune altre modifiche dell'ordinanza sulle tasse che si sono rivelate necessarie negli ultimi anni. L'ordinanza sulle tasse è anche adeguata alle mutate condizioni quadro dello standard e-LEF.
La modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) permette di considerare determinati progetti cantonali nella ponderazione degli interessi fra la protezione di oggetti d'importanza nazionale e l'utilità del progetto corrispondente. Il diritto vigente sancisce che, nell'adempimento di un compito federale, una deroga alla conservazione intatta degli oggetti che presentano un'importanza nazionale può entrare in linea di conto soltanto se ad essa si contrappongono determinati interessi equivalenti o superiori parimenti d'importanza nazionale. Attenuando la formulazione dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sul piano materiale, da un lato si amplia la cerchia dei possibili progetti e dall'altro si attribuisce un peso maggiore agli interessi dei Cantoni nella ponderazione. In pari tempo devono essere mantenute le elevate esigenze poste a interventi riguardanti oggetti inseriti negli inventari federali.
Per la fissazione della quota a carico della Confederazione e del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative, in futuro ci si baserà sulla situazione dell'anno per cui sono accordati i sussidi e non più, come nel diritto vigente, su quella dell'anno precedente. In questo modo, in futuro si eviteranno distorsioni dovute a modifiche delle legislazioni cantonali entrate in vigore nell'anno per cui sono accordati i sussidi.
La vigente ordinanza sulle attività a rischio viene sottoposta a revisione totale per tener conto dei nuovi sviluppi nel campo delle attività all'aperto, consentire ai Cantoni una più facile esecuzione e regolare nuove categorie professionali nate nel campo delle attività all'aperto. Oltre a ciò si è ristrutturato l'ambito concernente la certificazione.
Due decreti federali definiranno il secondo contributo della Svizzera a certi Stati membri dell'UE. Il primo decreto federale riguarda il credito quadro di coesione di un valore di 1046,9 milioni di franchi, che sarà gestito dalla DSC e dalla SECO. Il secondo decreto federale riguarda il credito quadro per la migrazione di un valore di 190 milioni di franchi, che sarà gestito dalla SEM.
Integrazione dell'articolo 8a riguardante il consenso generale alla sublocazione ripetuta per brevi periodi nell'Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali. Oltre il consenso generale, il nuovo articolo regolarizzerà anche la domanda del conduttore e concretizzerà il motivo legale del pregiudizio essenziale per il locatore.
Il terzo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni comprende gli anni 2016-2019. Ne risulta che negli ultimi anni gli obiettivi della perequazione finanziaria sono stati ampiamente raggiunti, ma vi è comunque margine di manovra in particolare in merito all'impostazione della dotazione della perequazione delle risorse e all'obiettivo della dotazione minima. Il Consiglio federale propone pertanto una modifica della LPFC.
Il «Rapporto sull'efficacia 2016-2019 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni» può essere ottenuto dal 1° maggio in una versione stampata: finanzausgleich@efv.admin.ch.
In seguito all'adozione della nuova legge sui giochi in denaro, avvenuta il 29 settembre 2017 da parte dell'Assemblea federale, le relative ordinanze vanno sottoposte a una revisione totale. Sono oggetto della procedura di consultazione i tre testi seguenti: un'ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro e due ordinanze del DFGP rispettivamente sulle case da gioco e sulla lotta contro il riciclaggio di denaro.
La legge federale e l'ordinanza sulla medicina della procreazione disciplinano i diritti d'accesso delle persone nate da una donazione di sperma ai loro dati genetici. La prima generazione delle persone nate da una donazione di sperma ha ormai quasi raggiunto la maggiore età e ha pertanto un diritto assoluto di ottenere i dati. Il progetto di revisione intende semplificare la procedura d'informazione, permettendo di effettuarla per scritto, senza convocazione dei richiedenti dinnanzi all'Ufficio federale dello stato civile.
Il presente progetto intende, da una parte, attuare nell'ordinanza la «soluzione federale Infostar», approvata dall'Assemblea federale il 15 dicembre 2017 e la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2019. Questa soluzione implica in particolare che la Confederazione diventa l'unica responsabile della gestione e dello sviluppo della banca dati centrale dello stato civile (Infostar), il che rende necessaria una modifica dell'OSC. Dall'altra, il progetto concretizza la proposta del Consiglio federale avanzata nel rapporto del 3 marzo 2017 «Migliorare il quadro normativo per i nati morti» e disciplina il trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita. In tal modo viene colmata una lacuna, poiché secondo l'OSC vigente gli infanti nati morti sono iscritti soltanto se pesano almeno 500 grammi e hanno un'età di gestazione di almeno 22 settimane. Attualmente, i genitori di un infante venuto al mondo privo di vita il cui peso o la cui età di gestazione sono inferiori non hanno la possibilità di farlo iscrivere. Anche l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni è prevista per il 1° gennaio 2019.
L'obiettivo della modifica è d'introdurre una disposizione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno che estende la durata del versamento delle indennità in caso di maternità per le madri il cui figlio deve essere ospedalizzato per più di tre settimane immediatamente dopo il parto.
Il diritto svizzero sui dispositivi medici deve essere adeguato in base al nuovo disciplinamento dell'UE (regolamenti sui dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro), entrato in vigore nel maggio 2017. Ciò implicherà, a livello legislativo, una modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e della legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (LRUm). Il progetto contiene inoltre degli adeguamenti ad hoc della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) volti ad armonizzare certi aspetti con il diritto europeo, includendo pertanto anche altre categorie di prodotti.
Il progetto attua la mozione 14.4008 (Adeguamento del Codice di procedura civile) nonché altri interventi parlamentari e contiene le modifiche necessarie in base a quanto emerso da un esame delle esperienze fatte dalla prassi. Si tratta in particolare di adeguare le regole sulle spese giudiziarie e facilitare così l'accesso alla giustizia. La coordinazione fra i procedimenti viene inoltre semplificata e la procedura di conciliazione rafforzata. Infine, il progetto chiarisce e precisa la legge in altri punti. Nel contempo, mediante una nuova regolamentazione dell'azione collettiva e la creazione di un procedimento di transazione di gruppo, la tutela giuridica collettiva in caso di danni di massa verrà agevolata e una lacuna nella tutela giurisdizionale colmata.
La legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) è stata adottata dal Parlamento il 16.06.2017. Le presenti disposizioni d'esecuzione precisano la necessità di disciplinamento della LRNIS. Le disposizioni comprendono il divieto di puntatori laser pericolosi, il divieto di frequentazione dei solarium da parte di minorenni, nonché disposizioni sulla competenza specialistica per le applicazioni cosmetiche di prodotti che generano RNI e stimoli sonori e sulle manifestazioni con esposizione a stimoli sonori e laser.
L'obiettivo principale della revisione è l'armonizzazione parziale del diritto internazionale svizzero in materia di successione con il regolamento europeo sul diritto successorio, in modo da evitare decisioni che si contraddicono. Inoltre, la revisione tiene conto anche di eventuali esigenze di modifica, integrazione o chiarimento emerse nella prassi e nella dottrina nei 29 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni.
La revisione si intendono sottoporre alle esigenze di capitale «gone concern» anche le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale e offre inoltre l'occasione di inserire una modifica nel trattamento delle partecipazioni detenute in filiali attive nel settore finanziario.
Le modifiche delle ordinanze sono indotte dal progetto per l'approvazione e l'attuazione della Convenzione Medicrime, adottato dal Parlamento, e dalla nuova ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed RS 812.212.1), da modificare in questo contesto e in seguito alla revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa).
In seguito all'adozione da parte del parlamento del progetto di approvazione e applicazione della Convenzione Medicrime, l'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti dovrà essere modificata. L'ordinanza sui medicamenti (OM), e l'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) saranno ugualmente oggetto di modifiche limitate.
La CSSS-N ha elaborato un progetto preliminare di modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) che prevede un congedo di adozione di due settimane finanziato dal regime delle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione di un bambino di età inferiore ai quattro anni. Per avere diritto alle prestazioni l'attività lucrativa non dev'essere interrotta completamente, ma è sufficiente una riduzione dell'onere lavorativo di almeno il 20 per cento. I genitori adottivi possono scegliere liberamente chi di loro beneficia del congedo; possono anche suddividerlo.
Il regolamento UE 2017/2226 istituisce un sistema elettronico di ingresso e uscita (EES) per il rilevamento dell'entrata e della partenza dei cittadini di Stati terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata. L'introduzione di EES consente di abolire la timbratura manuale dei documenti di viaggio sostituendola con la registrazione elettronica delle entrate e delle partenze. Con ciò è data la possibilità agli Stati Schengen di automatizzare le operazioni di controllo di frontiera per tutti i viaggiatori mediante sistemi self-service e varchi automatici. Ciò richiede un documento di viaggio munito di un microchip con l'immagine del volto e le impronte digitali. Gli Stati Schengen hanno inoltre la possibilità di istituire su base volontaria un programma nazionale di facilitazione (National Facilitation Programme, NFP).
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 14 ordinanze agricole del Consiglio federale e di due atti normativi del DEFR.
Le modifiche proposte della legge sul Parlamento e dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare disciplinano l'accesso dei lobbisti al Palazzo del Parlamento. Sono volte a fare in modo che ciascun membro dell'Assemblea federale abbia la possibilità di concedere l'autorizzazione d'accesso a un solo lobbista. I lobbisti dovranno segnalare i loro mandati e indicare chi ha attribuito loro i relativi incarichi.
L'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624 presuppone anche alcuni adeguamenti a livello esecutivo nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e nell'ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). In parallelo sono poste in consultazione anche alcune modifiche di ordinanze nel settore della migrazione.
Nella terza generazione del programma Traffico d'agglomerato sono stati presentati alla Confederazione 37 programmi d'agglomerato in cui i rispettivi enti responsabili illustrano tutti i progetti da cofinanziare e dimostrano che le misure previste sono coordinate a livello di pianificazione del traffico e degli insediamenti. I contributi federali associati alle misure della terza generazione di programmi ammontano a 1,12 miliardi di franchi. Nel presente documento sono riportate le conclusioni di un esame globale dei programmi d'agglomerato.
Con il presente progetto il Consiglio federale sottopone alle Camere federali la versione aggiornata del Programma di sviluppo strategico strade nazionali (PROSTRA) e il piano delle grandi opere. A tale proposito chiede lo stanziamento come credito d'impegno per finanziare suddette grandi opere, i progetti della Fase di potenziamento 2019 e la pianificazione degli altri progetti inclusi nel PROSTRA. Propone inoltre per il periodo 2020-2023 l'approvazione di un limite di spesa per le attività di esercizio, manutenzione e sistemazione (adeguamento).