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La legge sulle attività informative (LAIn) è stata approvata dal Parlamento nel settembre 2015 e in votazione popolare (referendum) nel settembre 2016. La messa in vigore della LAIn comporta una revisione totale del disciplinamento a livello di ordinanza. A tal fine sono previste tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulle attività informative (OAIn), l'ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) e l'ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn). La procedura di consultazione ha per oggetto l'OAIn e l'OSIM-SIC.
In sostanza, la legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) è modificata nei seguenti punti: la durata dell'assoggettamento è adeguata alla nuova legislazione militare e sul servizio civile mentre l'assoggettamento alla tassa in caso di differimento della scuola reclute viene soppresso. La tassa unica pagata in caso di proscioglimento degli assoggettati con giorni di servizio residui da prestare consente di migliorare la parità di trattamento. L'avamprogetto contempla inoltre ulteriori adeguamenti e precisazioni.
Polycom è la rete radio di sicurezza delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza. Per il previsto rinnovo parziale del sistema a partire dal 2018 e la relativa suddivisione dei costi, si intende creare una base legale più solida.
Il rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza costituisce il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Il rapporto contiene un'analisi dettagliata delle minacce e dei pericoli attuali e del contesto in materia di politica di sicurezza della Svizzera. Il rapporto fornisce informazioni sulla strategia che persegue la Svizzera in materia di politica di sicurezza e sul contributo fornito dai singoli strumenti della politica di sicurezza per la prevenzione, la difesa e la gestione delle minacce e dei pericoli. Inoltre il rapporto si esprime anche sulla condotta in materia di politica di sicurezza a livello di Confederazione e di Cantoni e sulla collaborazione nell'ambito della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Analogamente all'ultimo rapporto, risalente al 2010, il presente progetto di rapporto è stato elaborato in stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato la nuova legge sulle derrate alimentari. Lo scopo della nuova legge è, da una parte, eliminare gli ostacoli al commercio presenti tra il diritto svizzero e quello UE e, dall'altra, garantire che la protezione dei consumatori svizzeri sia paragonabile a quella accordata ai cittadini UE. Inoltre, si creano le disposizioni quadro legali per poter usufruire anche in futuro delle agevolazioni commerciali nell'ambito dell'Accordo bilaterale con l'UE. L'entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari comporta la revisione delle attuali relative ordinanze.
L'ordinanza introduce una procedura volta a controllare la provenienza legale dei prodotti della pesca importati. I prodotti provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata non devono finire sui mercati di sbocco svizzeri. L'ordinanza contribuisce quindi a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse ittiche viventi.
L'OFE, l'OESA e l'OPAn devono essere adeguate in diversi punti.
Nell'OPAn si tratta di adeguare le prescrizioni per quanto concerne la permanenza degli animali nei mezzi di trasporto (art. 165) nonché la documentazione dei tempi di trasporto degli animali (art. 152).
Le modifiche dell'OFE riguardano lo spostamento di due epizoozie dalla categoria «da sorvegliare» a «da combattere», l'attualizzazione di disposizioni in base a nuove conoscenze nonché la ripresa di disposizioni concrete per la direzione di un laboratorio di diagnosi e per la procedura di riconoscimento dei laboratori.
Nell'OESA le modifiche più importanti riguardano lo statuto degli equidi, la regolamentazione dell'eliminazione degli scarti di pesce nelle acque di provenienza, l'introduzione di disposizioni relative al riscaldamento di prodotti a base di latte destinati agli animali a unghia fessa, determinati cambiamenti e precisazioni riguardanti l'alimentazione di animali con sottoprodotti di origine animale e gli impianti di trasformazione per alimenti per animali da reddito e da compagnia nonché l'estensione delle deroghe per la garanzia di eliminazione in Svizzera.
Seit Inkraftsetzung des Gesetzes über Organisation und Schutzmassnahmen bei ausserordentlichen Ereignissen vom 26. Juni 1995 (Katastrophen- und Nothilfegesetz, SHR 500.100) vor 20 Jahren veränderte sich der Bevölkerungs- und Zivilschutz grundlegend. Seitdem gab es sowohl auf Bundes- wie auch Kantonsebene Veränderungen, welche eine Totalrevision der Gesetzgebung notwendig machten. Im 3. Quartal 2014 wurde daher eine Vorlage betreffend Bevölkerungsschutzgesetz (BevSG) und Zivilschutzgesetz (ZSG) in die Vernehmlassung gegeben.
Con la presente modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) l'infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari, deve essere assegnata alle epizoozie da combattere e non più alle epizoozie da sorvegliare, in modo tale che in caso di sospetto e di epizoozia si possano adottare provvedimenti. La presenza del piccolo scarabeo degli alveari è stata individuata nell'Italia meridionale nell'estate del 2014 e dai risultati delle analisi emerge come il parassita si sia stabilito in Italia e ulteriormente diffuso. A causa dell'intenso movimento di api tra l'Italia meridionale e l'Italia settentrionale, prima o poi il piccolo coleottero raggiungerà anche la Svizzera, è solo una questione di tempo. Siccome le importazioni di colonie di api, provenienti in particolare anche dall'Italia, avvengono solitamente nei mesi privamerili e siccome a marzo inizia la stagione di volo delle api, già allora si dovrebbe avere la possibilità di adottare misure contro l'infestazione da Aethina tumida. Per tale motivo è necessaria una modifica tempestiva dell'OFE.
Der Bundesrat hat am 1. Januar 1992 die Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (VTN; SR 531.32) in Kraft gesetzt. Damit soll gewährleistet werden, dass in Notlagen die normale Versorgung mit Trinkwasser so lange wie möglich aufrechterhalten bleibt, auftretende Störungen rasch behoben werden können und das zum Überleben notwendige Trinkwasser jederzeit vorhanden ist. Der Bund hat den Vollzug dieser Verordnung den Kantonen übertragen.
Gestützt auf die VTN hat das Amt für Umweltschutz ein Konzept zur Umsetzung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) erarbeitet. Das TWN-Konzept soll den Wasserversorgungen bei der Erstellung Ihrer jeweiligen TWN-Dokumentation als Anleitung dienen.
Diverse disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) attualmente in vigore sono precisate da tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento si basa sull'articolo 29 OPAn e precisa i principi relativi all'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 25 OPAn. L'ordinanza sulla detenzione di cani e animali da compagnia si basa sull'articolo 209 OPAn e contiene disposizioni che precisano la detenzione, in particolare di cani. L'ordinanza sulla detenzione di animali selvatici si basa sull'articolo 209 OPAn e fissa i requisiti per la detenzione di animali selvatici di diverse specie.
La legge federale per la protezione dei beni culturali (LPBC) è sottoposta a revisione totale. In conseguenza alle modifiche apportate alla LPBC, deve essere adattata anche la relativa ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC; RS 520.31). Pertanto viene sottoposta anch'essa a revisione totale.
Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre adattare di conseguenza anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). D'ora in avanti essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).
I diritti di partecipazione di cui attualmente la parte lesa dispone nella procedura penale militare sono meno estesi di quelli previsti dal nuovo Codice di procedura penale. Il processo penale militare che ha fatto seguito all'incidente della Jungfrau nel 2007 ha evidenziato che il diritto vigente non soddisfa tutte le esigenze di un codice di procedura penale moderno per quanto concerne i diritti di parte della parte lesa. La Commissione ritiene pertanto che vi sia la necessità di intervenire a livello legislativo e propone di adeguare i diritti di parte della parte lesa nella procedura penale militare a quelli previsti dal Codice di procedura penale svizzero.
Vi abbiamo sottoposto il rapporto sull'esercito 2010 il 1° ottobre 2010. Esso presenta il profilo delle prestazioni, un modello di base e i mezzi finanziari necessari. Quando avrete terminato l'esame del rapporto e saranno decisi il quadro e gli orientamenti della sua attuazione, vi sottoporremo nel 2013 un messaggio per modificare le relative basi legali.
Der Bundesrat hat am 30. November 2011 die Revision der Zivilschutzverordnung (ZSV; SR 520.11) beschlossen. Die Änderung trat zusammen mit der vom Bundesparlament beschlossenen Teilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG; SR 520.1) auf 1. Januar 2012 ohne Übergangsfrist in Kraft. Mit dieser Teilrevision wurden den Kantonen folgende zusätzliche Aufgaben zugewiesen:
– die Festsetzung, Erhebung und Verwaltung der Ersatzbeiträge für Schutzplätze (bisher bei den Gemeinden);
– die Bewilligung von Wiederholungskursen im grenznahen Ausland;
– die Durchführung des Kantonalen Anteils der Kommandantenausbildung;
Diese Neuerungen bedingen eine entsprechende Anpassung des kantonalen Einführungsgesetzes zur eidgenössischen Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzgebung vom 2. Februar 2005 (EG BZG; BGS 531.1). Im Übrigen werden mit dieser Vorlage weitere Änderungsanliegen zum kantonalen Einführungsgesetz ohne direkten Bezug zu den Neuerungen im Bundesgesetz aufgenommen.
L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare una base legale formale unitaria per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'attuale ripartizione in due leggi separate sarà soppressa. L'avamprogetto prevede in particolare per il SIC nuove misure di acquisizione di informazioni (soggette ad autorizzazione) e una nuova forma di elaborazione dei dati. Anche in considerazione dell'attuale situazione di minaccia, il SIC potrà così continuare ad assumere efficacemente il suo ruolo di organo di sicurezza preventivo della Confederazione.
Questa legge (RS 520.3) ha ormai più di quaranta anni e sarà sottoposta a revisione totale per essere adeguata in particolare alla Costituzione federale (RS 101), alla legge sui sussidi (RS 616.1) e alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). La revisione permetterà inoltre di integrare nella legislazione svizzera le disposizioni del Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento del Paese attualmente in vigore deve essere adeguata alla nuova situazione economica e modernizzata. A prescindere dalle cause di una crisi, l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) deve poter intervenire rapidamente e in modo mirato in situazioni di grave penuria imminenti o già sopraggiunte che riguardano l'intero Paese. La stretta interconnessione e la forte dinamicità dei moderni processi di approvvigionamento esigono reazioni più rapide in caso di problemi. L'AEP dovrà concentrarsi sempre di più sull'obiettivo di contribuire a rafforzare la resistenza delle infrastrutture ancor prima che insorgano problemi di approvvigionamento, soprattutto a livello di telecomunicazioni, logistica dei trasporti e reti elettriche. I gestori delle infrastrutture che con i loro servizi forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero accertarsi fin d'ora di essere in grado di operare anche in condizioni prossime alla crisi. Nell'ambito della revisione della LAP occorre creare degli strumenti per coinvolgere in modo ottimale questi attori, con misure mirate, nella prevenzione delle crisi attuata dall'AEP.
La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori degli impianti d'accumulazione in relazione ai sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell'organo responsabile finora applicato da Confederazione e Cantoni rimane invariato.
L'esecuzione dela restituzione e il ritiro di armi in prestito diventerà in futuro più efficace e sarà disciplinata analogamente alla collaudata procedura per il ritiro cautelativo di armi personali e armi personali in prestito. In futuro, un incarico ai comandanti di circondario da parte della BLEs potrà avvenire. Il quale da parte sua può incaricare del ritiro dell'arma in prestito le autorità cantonali di polizia.
Nell'ambito dell'ultima revisione della LPPC, entrata in vigore il 1o gennaio 2012, l'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare un nuovo progetto di legge volto a colmare le lacune individuate dall'operazione ARGUS. L'obiettivo principale della revisione è quindi quello di evitare che vengano prestati servizi di protezione civile abusivi e versate IPG illecite, in particolare estendendo il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) ai militi della protezione civile. La LPPC subisce inoltre altre modifiche necessarie.
Il rapporto fissa le linee direttrici e delle misure per la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile per gli anni a partire da 2015. Il presente progetto di rapporto è stato elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni.