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Il rapporto concernente il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione tratta diverse questioni in sospeso relative all'introduzione di un sistema di incentivazione nel settore dell'energia e all'impostazione della fase di transizione. Esso presenta due varianti che illustrano come potrebbe essere compiuto un primo passo in direzione di un sistema di incentivazione e come potrebbe essere impostato un vero e proprio sistema di incentivazione. Un sistema di incentivazione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici a costi economici più bassi rispetto alle misure di sussidiamento e regolamentazione.
Il CNL fissa i salari minimi per il personale domestico delle economie domestiche private. ll CNL per il personale domestico ha una durata di tre anni ed è valido fino al 31 dicembre 2013. La commissione tripartita federale per l'esecuzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone (CT della Confederazione) ha deciso di chiedere al Consiglio federale la proroga del CNL per il personale domestico e, allo stesso tempo, l'adeguamento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2014.
Nel quadro dell'esame dell'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» (12.074), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso di elaborare un controprogetto indiretto. Quest'ultimo mira ad adempire l'obiettivo dell'iniziativa di sopprimere la distorsione della concorrenza tra il settore della ristorazione, attualmente assoggettato all'aliquota normale dell'IVA dell'8 per cento e quello della vendita take away che sottostà a un'aliquota ridotta (2,5 %) Il progetto preliminare della Commissione propone un'aliquota normale per numerose prestazioni take away.
Nel 2012 il Dipartimento ha istituito il Gruppo di lavoro incaricato di esaminare le attuali normative di legge e di regolamento che disciplinano l’aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado e di proporre modifiche in modo da tenere conto delle attuali esigenze nel settore della formazione continua, di una pianificazione dell’attività di aggiornamento e degli sviluppi della politica scolastica. Inoltre il Gruppo è stato incaricato di indicare le modalità e la periodicità del monitoraggio delle attività di aggiornamento dei docenti e di riesaminare le norme che definiscono la concessione del congedo di aggiornamento.
Il Gruppo, composto di rappresentanti del settore scolastico e delle associazioni magistrali ha concluso nel mese di febbraio 2013 i suoi lavori presentando un Rapporto comprensivo delle proposte di revisione degli articoli della Legge concernente l’aggiornamento dei docenti e del commento agli articoli di legge. In seguito agli esiti della consultazione sarà inoltre necessario rivedere e modificare l’attuale Regolamento. La procedura di consultazione prende ora avvio con la messa a disposizione del Rapporto finale. Gli enti consultati sono invitati ad esprimersi in merito al contenuto del documento e, in particolare, all’impostazione della legge e agli articoli che disciplineranno questo importante settore.
Applicazione dell'art. 48 cpv. 2bis della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) mediante una modifica delle seguenti ordinanze:
La revisione parziale menzionata in titolo intende semplificare l'applicazione della franchigia valore e delle franchigie quantitative. Questo permetterà di semplificare la dichiarazione e l'imposizione e di facilitare il passaggio del confine.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
La presente ordinanza del DEFR è nuova e si basa sull'articolo 14 capoverso 4 della legge sull'agricoltura (SR 910.1) nonché sull'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (SR 910.19), il cui articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti di montagna e dell'alpe. L'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe fissa le regole per il loro utilizzo.
L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, per la Svizzera le disposizioni della nuova Convenzione apportano numerosi miglioramenti. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi e di interessi a istituzioni di previdenza e alle banche centrali.
Nel quadro dell'attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.
Secondo le indicazioni dell'ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d'affari del ramo si aggira attorno ai 175 200 milioni di franchi. A parte poche eccezioni, la Svizzera è l'unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente. L'obiettivo principale dell'ordinanza è di proteggere i consumatori. A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali: i requisiti per i tassametri; le procedure per l'immissione sul mercato; le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.