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La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) mira a integrare gli strumenti di polizia preventivi esistenti e previsti al di fuori di un procedimento penale, ossia prima dell'avvio di un procedimento penale o dopo l'esecuzione di pene detentive. La legge va a integrare le misure previste dal Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Le misure proposte perseguono un duplice obiettivo: impedire alle persone giudicate come pericolose di recarsi nelle zone di conflitto e tenerle lontane dal loro ambiente criminogeno.
Con quattro decreti di stanziamento si decidono i contributi della Confederazione a possibili Giochi olimpici e paraolimpici invernali in Svizzera. I decreti riguardano si ala candidatura sia l'eventuale fase di svolgimento del progetto «Sion 2026».
Il progetto riprenderà in una nuova legge federale le attuali disposizioni della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 sui prodotti del tabacco e vi integrerà disposizioni per l'attuazione della mozione Humbel 11.3637, «Uniformare il limite d'età minimo a livello nazionale per l'acquisto di prodotti del tabacco», e (parzialmente) del postulato Tillmanns 00.3435, «Divieto della pubblicità in favore del tabacco», nonché altri elementi figuranti nella proposta di rinvio al Consiglio federale adottata dal Parlamento nel 2016 (oggetto parlamentare 15.075).
Con decisione del 9 dicembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto di legge da porre in consultazione concernente il disciplinamento dei precursori di sostanze esplodenti in Svizzera. L'avamprogetto contempla le misure seguenti: il controllo della fornitura di precursori a privati (tra l'altro la registrazione delle transazioni e delle autorizzazioni di acquisto) e la possibilità di segnalare avvenimenti sospetti. Questo progetto legislativo costituisce un ulteriore elemento del dispositivo di lotta al terrorismo. Le misure previste permetteranno di ostacolare l'uso abusivo di precursori a fini terroristici.
Per semplificare l'immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon, la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di derrate alimentari conformemente a questo principio viene sostituita da una procedura di notifica digitalizzata. Nel contempo la disposizione sui requisiti linguistici relativi alle avvertenze viene adeguata alla nuova legislazione sulle derrate alimentari.
Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione). L'attuazione delle modifiche di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, verte essenzialmente sull'abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell'asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento delle somme forfettarie globali. Il secondo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore nell'estate 2018, abbraccia le rimanenti modifiche di legge. La legge sugli stranieri ottiene il nuovo titolo di «Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione» (LStrI).
La legge sugli assegni familiari deve essere riveduta in tre punti. In primo luogo gli assegni di formazione dovranno essere corrisposti dall'inizio della formazione postobbligatoria e non dopo il compimento del 16° anno di età. Secondariamente si dovranno concedere assegni familiari anche alle madri sole disoccupate. Infine si dovrà creare nella legge sugli assegni familiari una base legale per la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari.
Modifica delle esigenze numeriche relative alla qualità dell'acqua delle acque superficiali.
La Convenzione definisce il patrimonio culturale come importante risorsa per la promozione della diversità culturale e lo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente. Chiede di creare delle condizioni quadro che permettano di porre il patrimonio culturale al centro dell'attenzione sociale, di migliorare l'accesso a tale patrimonio e di rafforzare la partecipazione di un vasto pubblico. La Convenzione rispetta le strutture e le procedure statali esistenti.
La mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale) incarica il Consiglio federale di verificare l'applicabilità del Codice di procedura penale (CPP) e di proporre al Parlamento entro la fine del 2018 le necessarie modifiche legislative. Il CPP non è sottoposto a una revisione di fondo; sono emendate singole disposizioni la cui applicazione pratica ha determinato problemi o risultati indesiderati. Le modifiche principali riguardano in particolare i seguenti punti: l'attuazione coerente del principio del doppio grado di giurisdizione; la limitazione dei diritti di partecipazione delle parti all'assunzione delle prove; l'introduzione nella legge della legittimazione del pubblico ministero a interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione; condizioni meno severe per disporre la carcerazione preventiva e di sicurezza a causa del rischio di recidiva; la possibilità di giudicare pretese civili nella procedura del decreto d'accusa; l'obbligo di interrogare l'imputato prima dell'emanazione del decreto d'accusa in determinati casi; la limitazione della procedura del decreto d'accusa nei casi di partecipazione della vittima; la possibilità per l'accusatore privato di fare opposizione contro i decreti d'accusa.
La Convenzione definisce il patrimonio culturale come importante risorsa per la promozione della diversità culturale e lo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente. Chiede di creare delle condizioni quadro che permettano di porre il patrimonio culturale al centro dell'attenzione sociale, di migliorare l'accesso a tale patrimonio e di rafforzare la partecipazione di un vasto pubblico. La Convenzione rispetta le strutture e le procedure statali esistenti.
La selezione dei siti per i depositi in strati geologici profondi avviene in tre tappe ed è disciplinata nel «Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi». Nel 2011 il Consiglio federale ha approvato le sei aree di ubicazione proposte nella tappa 1 dalla Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra). Nella tappa 2 la selezione viene ristretta ad almeno due aree di ubicazione per ciascun tipo di impianto. Delle sei aree iniziali, nel 2015 la Nagra ha proposto di sottoporre a ulteriori analisi, nella tappa 3, le aree di ubicazione Giura est e Zurigo nord-est. Diversamente dalla Nagra, l'IFSN considera non sufficientemente fondata la proposta di scartare l'area di ubicazione Lägern. Secondo l'IFSN, quindi, in tale tappa devono essere esaminate ulteriormente le aree di ubicazione Giura est, Lägern nord e Zurigo nord-est. La Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) condivide quest'opinione. Nella tappa 2 la Nagra ha inoltre individuato i siti per gli impianti di superficie dei depositi in strati geologici profondi insieme alle regioni di ubicazione. Questi e altri risultati sono oggetto della consultazione e sono fissati nel «Progetto del Rapporto sui risultati, tappa 2: dati acquisiti e schede di coordinamento». Dopo la consultazione, il Consiglio federale deciderà quali aree di ubicazione dovranno essere sottoposte ad ulteriori analisi nella tappa 3.
Il 10 novembre 2016 la Svizzera ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 2015 contro il traffico di organi umani, che è stata stilata con l'intento di contrastare questo reato. Gli Stati contraenti si impegnano a modificare la propria legislazione per ciò che attiene ai reati di traffico di organi umani, a tutelare i diritti delle vittime e a collaborare a livello internazionale. La Svizzera soddisfa già ampiamente i requisiti imposti dalla Convenzione, ma dovrà comunque modificare alcuni punti della legge sui trapianti per poter lottare più efficacemente contro il traffico di organi sia sul territorio nazionale che all'estero.
Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza di diritto costituzionale sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (RS 946.202.3), valida fino al 12 maggio 2019. In conformità al mandato del Consiglio federale di 10 maggio 2017 l'ordinanza deve essere ripresa nel diritto ordinario via questo progetto.
Nell'avamprogetto è sancito il diritto della SSR e delle emittenti locali e regionali concessionarie a trasmettere pubblicità mirata a gruppi specifici nell'ambito dei propri programmi oggetto di concessione. Sono inoltre creati i presupposti per il futuro sostegno all'Agenzia telegrafica svizzera (ats).
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012), l'ordinanza sul CO2 (RS 641.711), e l'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS814.600).
Il 13 ottobre 2017, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con Singapore e Hong Kong a partire dal 2018/2019. L'attuazione dello SAI con i centri finanziari Singapore e Hong Kong necessita attualmente una base legale autonoma sotto forma di accordi bilaterali specifici. Questi accordi dovranno entrare in vigore nello stesso momento dello SAI con i prossimi Stati partner conformemente all'accordo SAI, ossia nel 2018/2019. Visto che la procedura d'approvazione del Parlamento non sarà ancora conclusa il 1°gennaio 2018, gli accordi con Singapore e Hong Kong saranno applicati provvisoriamente da tale data.
La legge sulla durata del lavoro (LDL) è stata parzialmente riveduta. Il 17 giugno 2016 si è svolta la relativa votazione finale nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati. La revisione della LDL implica l'adeguamento della relativa ordinanza (ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL). L'ordinanza adeguata entrerà in vigore nel dicembre 2018 (entro il cambio d'orario) contestualmente alla legge riveduta. I punti essenziali della revisione sono: adeguamento alla revisione parziale della legge, adeguamento all'evoluzione socio-economica ed eccezioni in presenza di circostanze particolari.
Nel decreto federale concernente la fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FA)2025 di programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare entro il 2018 un messaggio sulla prossima fase di ampliamento. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha elaborato la FA 2030/35 in collaborazione con i Cantoni, le imprese ferroviarie e il settore del traffico merci.
La direttiva (UE) 2017/853 modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'obiettivo di tale revisione era di colmare le lacune incontrate nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE. La trasposizione della direttiva riguarda, come già nel caso della direttiva precedente 91/477/CEE, la legge federale sulle armi e la relativa ordinanza.
La legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, licenziata dal Parlamento il 16 dicembre 2016, richiede che siano emanate disposizioni esecutive. In questo contesto l'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte viene sottoposta a revisione totale.
La CSSS-N ha elaborato un progetto preliminare di modifica della legge federale sull'assicurazione malattie secondo cui gli assicurati che stipulano una forma particolare di assicurazione con franchigia opzionale sono tenuti a mantenere la franchigia prescelta per i tre anni civili successivi. Durante tale lasso di tempo, gli assicurati potranno comunque cambiare assicuratore, ma non sarà loro permesso di modificare la franchigia. Con tale modifica la Commissione intende rafforzare la responsabilità individuale nella LAMal.
Nell'ambito della revisione delle disposizioni sul mantenimento del figlio, accettata il 20 marzo 2015 ed entrata parzialmente in vigore il 1° gennaio 2017, il legislatore ha delegato al Consiglio federale la competenza di emanare un'ordinanza sull'aiuto all'incasso delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, che vi sottoponiamo ora per consultazione. L'ordinanza mira a garantire agli aventi diritto al mantenimento la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e a chiarire la situazione, tanto per gli obbligati e gli aventi diritto quanto per gli uffici specializzati incaricati di applicare il diritto federale. Il progetto di ordinanza disciplina le condizioni alle quali l'avente diritto al mantenimento ha diritto all'aiuto all'incasso, le modalità dell'aiuto, le prestazioni offerte dagli uffici specializzati (comprese le notifiche su apposito modulo agli istituti di previdenza e di libero passaggio) e le condizioni alle quali l'aiuto cessa. Una sezione è inoltre consacrata all'imputazione degli importi incassati. L'ordinanza concretizza il principio della gratuità già sancito dal Codice civile per le prestazioni di aiuto all'incasso fornite dagli uffici specializzati. Infine, essa fornisce indicazioni sull'aiuto all'incasso transfrontaliero, in aderenza alle convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e ai Memorandum of Understanding applicabili.
Il Progetto fiscale 17 (PF17) è volto a garantire la competitività del quadro normativo fiscale in Svizzera contribuendo in maniera determinante a conservare l'attrattiva del Paese e conseguentemente a creare valore, posti di lavoro e gettito fiscale. Il progetto nasce dalla necessità di abrogare i regimi fiscali in vigore che non sono più compatibili con le norme internazionali. Il PF17 è un progetto equilibrato, perché riserva una particolare attenzione al fatto che anche le imprese continuino a fornire il loro contributo al finanziamento dei compiti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
In occasione della votazione popolare del 5 giugno 2016 il progetto per velocizzare le procedure d'asilo è stato accolto dal 66,8 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni. Siccome il progetto presuppone lavori di adeguamento di ampio respiro, è suddiviso in tre pacchetti e posto in vigore a tappe dal Consiglio federale. Nel quadro di un primo pacchetto le disposizioni di legge che non richiedono disposizioni esecutive a livello di ordinanza sono state poste in vigore dal Consiglio federale il 1° ottobre 2016.
Un secondo ambito riguarda la messa in vigore delle disposizioni di legge riguardanti la procedura di approvazione dei piani e l'adeguamento delle pertinenti disposizioni esecutive. Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente questo secondo ambito alla metà del 2016. La consultazione si è conclusa il 26 gennaio 2017. L'entrata in vigore di queste disposizioni è prevista per l'inizio del 2018.
Il terzo ambito, oggetto della presente consultazione, riguarda tutte le rimanenti disposizioni del progetto per velocizzare le procedure (disposizioni procedurali, disposizioni riguardanti la protezione giuridica, ecc.). L'attuazione di queste disposizioni richiede in particolare adeguamenti dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).