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La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha determinato un rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni. Nel periodo 2012-2015 l'obiettivo di garantire ai Cantoni finanziariamente deboli una dotazione minima di risorse finanziarie è stato ampiamente raggiunto. Questa è la conclusione cui giunge il secondo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Unitamente al rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale pone in consultazione proposte per la futura dotazione dei fondi di perequazione.
Introduzione di un obbligo di notifica e di autorizzazione dal primo giorno dei lavori per i prestatori di servizi attivi esteri nel settore della paesaggistica.
Tutte le aziende svizzere del commercio al minuto devono poter essere aperte fra le 6 e le 20 in settimana e fra le 6 e le 19 il sabato. Questa disposizione non riguarda la domenica e non si applica ai giorni festivi. Il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha dato il via alla consultazione sulla nuova legge federale che disciplina uno standard minimo nazionale per gli orari di apertura dei negozi nei giorni feriali dando così seguito alla mozione Lombardi (12.3637) «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» accolta dal Parlamento.
Il 1° marzo 2013 sono entrate in vigore le revisioni parziali della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol). Le revisioni comportano inoltre una modifica delle basi legali dell'OICol-FINMA, motivo per cui si rende necessaria una revisione completa di quest'ultima. L'obiettivo è rafforzare la protezione degli investitori alla luce dei nuovi standard nazionali e internazionali e sostenere il mantenimento dell'accesso al mercato dell'UE. A tale scopo vengono precisati, fra l'altro, i requisiti concernenti la misurazione dei rischi per gli strumenti finanziari derivati, la gestione delle garanzie, le strutture master-feeder e la gestione dei rischi per direzioni del fondo, SICAV e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Vengono inoltre disciplinati i dettagli inerenti al calcolo della soglia de minimis per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi e alle relative assicurazioni di responsabilità civile professionale. Le disposizioni concernenti l'allestimento dei conti vengono adeguate al nuovo diritto contabile in conformità al CO.
L'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5; RS 822.115) stabilisce che i giovani che seguono una formazione professionale di base possono essere impiegati per lavori pericolosi solo a partire dai 16 anni di età. Soprattutto a seguito dell'applicazione del Concordato HarmoS, al momento in cui terminano la scuola dell'obbligo molti giovani non hanno ancora compiuto 16 anni. Per impedire che la scelta dei posti di tirocinio sia in molti casi limitata dall'età, la presente revisione prevede di ridurre la suddetta età minima da 16 a 15 anni e di stabilire per tali giovani misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Questo progetto di legge a come obiettivo, nell'interresse della sanità pubblica e la qualità delle cure, di assicurare delle esigenze uniforme in riguardo alla formazione e l'esercizio delle professioni sanitarie, nel settore delle scuole universitarie professionali. Il progetto, condotto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (UFSP) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e de la ricerca (SEFRI) è elaborato in accordo alla legge federale sulle professioni mediche universitarie e gli altri livelli di formazione. Lo scopo è l'aumento dell'effettività e dell'efficienza delle cure sanitarie, ciocche avrà anche un effetto positivo sui costi della salute.
Il presente avamprogetto sottopone le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato, in particolare nel settore del commercio di derivati, a una regolazione uniforme adeguata agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale. In questo modo la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.
Le norme in materia di liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) elaborate in gennaio dell'anno in corso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III) devono essere riprese nel diritto svizzero.
Le presenti modifiche fanno seguito all'iniziativa parlamentare 10.450 «Punire severamente la vendita di dati bancari» depositata dal Gruppo PLR.I Liberali. Esse prevedono che le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nella legge sugli investimenti collettivi, nella legge sulle banche e nella legge sulle borse siano estese alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente.
Introduzione nell'OLL 2 di una nuova disposizione sulle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni (art. 43a OLL 2).
In adempimento della Mozione Abate (12.3791: «Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo»), l'articolo 25 dell'OLL 2 essere adattato per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.
La revisione parziale della LARE si prefigge di integrare nell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni ASRE tre prodotti (assicurazione del credito di fabbricazione, garanzia cauzionale e garanzia di rifinanziamento) introdotti con la legge federale urgente del 21 marzo 2009 (RS 946.11) e attualmente validi fino alla fine del 2015. Inoltre, la revisione della LARE modifica le condizioni quadro per stipulare gli accordi di riassicurazione (diritto privato) e la stipula delle assicurazioni: in generale, la ASRE proporrà le sue polizze assicurative e garanzie sotto forma di «decisione». Nell'ordinanza, in particolare, la clausola derogatoria per le esportazioni con una «quota minima di valore aggiunto svizzero» inferiore al 50 per cento sarà sostituita da una prassi discrezionale che tenga maggiormente conto e con più trasparenza dell'elevato grado di integrazione dell'economia svizzera nella divisione internazionale del lavoro.
Adeguamento dell'articolo 60 capoverso 2 dell'OLL 1 concernente la durata del lavoro e dell'allattamento in caso di gravidanza e di maternità in vista della ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
la presente revisione costituisce in primo luogo una risposta alle richieste dei partner interni ed esterni alla Confederazione che intendono utilizzare sistematicamente i dati pubblicamente accessibili del Registro delle professioni mediche MedReg (ossia tramite l'interfaccia/web-services). Questi partner necessitano le informazioni del MedReg per l'esecuzione delle loro leggi o per l'adempimento di compiti che servono a un interesse pubblico. L'ordinanza deve essere adeguata di conseguenza affinché essi possano ottenere l'accesso. La revisione offre pure l'occasione di prelevare emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia, nonché di adeguare i riferimenti e correggere in tal senso gli allegati.
La revisione totale dell'ordinanza sulle banche comprende l'attuazione delle nuove disposizioni della legge sulle banche relative alle prescrizioni contabili e agli averi non rivendicati. L'ordinanza sarà inoltre completamente rielaborata sotto il profilo formale e redazionale.