Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Sulla base dei risultati della valutazione esterna, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. La revisione totale dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è intesa principalmente a introdurre un importo massimo ex ante, a ridefinire le zone di applicazione e ad apportare numerose modifiche tecniche sulla base delle esperienze acquisite. L'avamprogetto di ordinanza pone inoltre le basi per una maggiore trasparenza delle agevolazioni fiscali concesse.
Sulla base dei risultati della valutazione esterna, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. L'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è stata modificata e inviata in consultazione. La competenza di determinare le zone di applicazione spetta, come finora, al DEFR, che ha esaminato le zone di applicazione sulla base dei nuovi principi contenuti nell'ordinanza del Consiglio federale e ha modificato l'ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali. La proposta di delimitazione Ausgefülltes Informationsblatt senden an: Vernehmlassungsunterlagen@bk.admin.ch è presentata ai Cantoni tramite indagine conoscitiva conformemente all'articolo 12 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale.
La legislazione sugli appalti pubblici disciplina un settore importante dell'economia svizzera e si fonda sull'Accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA), che a livello di Confederazione viene attuato dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) e dalla relativa ordinanza (OAPub), mentre a livello cantonale dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP). A seguito della revisione del GPA conclusasi nel 2012, sono stati necessari adeguamenti nel diritto nazionale. Nel contempo, le legislazioni sugli appalti pubblici di Confederazione e Cantoni dovrebbero essere armonizzate per quanto possibile dal punto di vista materiale.
Nel 2013 il Parlamento ha approvato la revisione e il prolungamento della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie. Il Consiglio federale ha posto in vigore tali modifiche già nel 2014. La conclusione del primo programma di risanamento fonico su tutte le tratte ferroviarie esistenti, avviato nel 2000, rende ora necessaria una revisione totale delle disposizioni d'esecuzione. Da una parte la revisione sancisce i valori limite di emissione validi a partire dal 2020 per i carri merci che transitano sulla rete svizzera, dall'altra consente l'adozione di misure per la riduzione del rumore ferroviario e di contributi agli investimenti per materiale rotabile particolarmente silenzioso e ricerche del settore pubblico.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 17 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di uno dell'UFAG. Propone sostanzialmente semplificazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'agricoltura e adeguamenti delle unità standard di manodopera.
Negli ultimi anni il divario tra l'obbligo di registrare il tempo di lavoro nei minimi dettagli e la realtà del lavoro quotidiano è andato aumentando. Sono sempre di più, infatti, le persone che svolgono il proprio lavoro in luoghi e orari diversi in tutta flessibilità, conciliando così vita famigliare e professionale. Dal 2009 i partner sociali, la SECO e il Parlamento stanno cercando di adeguare la registrazione del tempo di lavoro. Ora le parti sociali hanno finalizzato l'accordo proposto dal consigliere federale Schneider-Ammann.
Il disegno di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione; 13.030) va adeguato all'articolo 121a della Costituzione federale, accettato in occasione della votazione del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». Devono inoltre essere attuate le richieste delle iniziative parlamentari 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 e 10.485.
L'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione del 20 novembre 2002 ha ripreso la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 1997 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo et del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
L'ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione ha ripreso la direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di recipienti semplici a pressione (sostituita colla direttiva 2009/105/CE) al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 2009 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
L'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 23 giugno 1999 ha ripreso la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 1995 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
La consultazione riguarda la concessione di un sostegno federale ai candidati agli esami federali della formazione professionale superiore a partire dal 2017. Il progetto implica la modifica della legge federale sulla formazione professionale (LFPr). Il modello di finanziamento prevede il versamento diretto dei contributi ai candidati che frequentano i corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori e punta a rendere più attrattivi questi esami.
Nel mese di luglio del 2014 l'OCSE ha approvato lo standard globale relativo allo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. Questo prevede che gli Stati si scambino automaticamente le informazioni concernenti conti finanziari che un contribuente di un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. La Svizzera ha collaborato attivamente all'elaborazione di questo standard. L'avamprogetto contiene le basi di cui ai trattati internazionali e una legge federale con disposizioni di attuazione ed esecuzione.
Dal mese di marzo del 2009 la Svizzera si impegna a rispettare lo standard internazionale nelle questioni fiscali. Il 15 ottobre 2013 ha firmato la Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. La sottoscrizione della Convenzione ribadisce l'impegno della Svizzera nella lotta a livello mondiale contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta; in questo modo viene tutelata l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La Convenzione multilaterale offre un quadro giuridico in materia di cooperazione fiscale tra gli Stati. Il suo sistema modulare prevede numerose forme di cooperazione in ambito fiscale, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni. Anche lo scambio automatico di informazioni è previsto nelle opzioni della Convenzione. Questo tipo di assistenza richiede espressamente un accordo supplementare tra gli Stati interessati.
Il controprogetto diretto riprende il principio della sicurezza alimentare e riconosce il contributo fornito dalla produzione indigena, inserendolo in un concetto globale completo e coerente. Oltre alla produzione indigena sostenibile, tale concetto contempla la valenza delle basi di produzione (in particolare le terre coltive), la competitività della catena di valore, le importazioni di derrate alimentari e il consumo rispettoso delle risorse naturali nell'ottica della sicurezza alimentare.
Nel 2012 sono state parzialmente riviste le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) che costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno approvato la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) sottoposta a revisione. Il progetto di LRD-FINMA tiene contro della LRD rivista e concretizza le relative disposizioni, come pure delle raccomandazioni del GAFI emendate, già contenute nel precedente quadro legale. Inoltre, le conoscenze ottenute tramite la prassi in materia di vigilanza della FINMA e i recenti sviluppi del mercato confluiscono nell'ordinanza rimaneggiata.
Prima dell'adesione della Svizzera all'OMC le possibilità d'importazione della carne erano soggette a restrizioni quantitative. Nei negoziati dell'Uruguay Round era stata fissata per la nuova voce di tariffa 1602.5099 un'aliquota di dazio fuori contingente (AFCD) di 638,00 franchi per 100 kg lordi. Fanno parte di questa voce di tariffa le preparazioni di carne condita di animali della specie bovina. Le importazioni non sottostanno a restrizioni quantitative e hanno registrato notevoli aumenti soprattutto negli ultimi dieci anni. Il presente progetto preliminare introduce nei capitoli 2 e 16 della Tariffa doganale nuove note svizzere, secondo le quali i prodotti di carne condita saranno classificati d'ora in poi nel capitolo 2 della tariffa doganale e sottostanno quindi a un'imposizione doganale più elevata.
Nel campo delle distribuzioni di dividendi operate nell'ambito di gruppi può essere consentito al contribuente di adempiere al proprio obbligo fiscale attraverso la notifica in sostituzione del pagamento dell'imposta. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile e a notificarlo entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale. Scaduto il termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Con il progetto preliminare la maggioranza della Commissione chiede pertanto una nuova normativa, secondo cui la richiesta di ricorso alla procedura di notifica sarà possibile anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni senza che il diritto di ricorrere a tale procedura si estingua.
Il 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA, che stabiliscono nuovi requisiti sulle vie d'evacuazione. Nell'ottica di un coordinamento, il Consiglio federale intende adeguare l'OLL 4 a quanto previsto dall'AICAA.
In adempimento alla decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 la LASSI concretizza l'applicazione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non soddisfanno ancora questo standard internazionale.