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L'avamprogetto accentra presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Ciò si propone in particolare di permettere al Dipartimento di riferirsi all'effettivo carico di lavoro delle diverse unità d'indagine e alle peculiarità dei casi trattati quando si tratta di esaminare i dispendi relativi al personale e alle finanze. Al fine di salvaguardare l'indipendenza dell'azione penale, non sono ammesse istruzioni concernenti un procedimento specifico e le competenze del Dipartimento in materia di vigilanza vengono definite con chiarezza. Nell'interesse della certezza del diritto, la legge deve sancire lo statuto del procuratore generale della Confederazione e dei procuratori federali nonché i diritti di impartire istruzioni all'interno del Ministero pubblico della Confederazione.
La legge sugli avvocati (LLCA) definisce le condizioni cui è subordinata l'iscrizione in un registro cantonale degli avvocati. A seguito della riforma dell'insegnamento superiore risultante dalla Dichiarazione di Bologna, per poter chiedere l'iscrizione nel registro occorrerà aver compiuto studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di un diploma di master (o, come previsto attualmente, di una licenza) conferito da un'università svizzera. I Cantoni dovranno tuttavia ammettere i titolari di un diploma di bachelor al praticantato di avvocato. La LLCA subirà due ulteriori modifiche: l'iscrizione potrà essere chiesta soltanto dagli avvocati titolari di un'assicurazione di responsabilità civile; inoltre l'obbligo di comunicazione delle autorità sarà ampliato.
L'ordinanza sul credito al consumo deve essere adattata alle esperienze acquisite: 1. I Cantoni non sono tenuti a sottoporre ad un esame di capacità gli intermediari di credito; è sufficiente un'esperienza professionale pertinente. 2. L'assicurazione di responsabilità civile professionale non è più l'unica prova di solvenza da fornire. Altre garanzie sono prese in considerazione, in particolar modo l'apertura di un conto bloccato.
Anhörung der Mitglieder der Projektbegleitgruppe "Evaluation der Förderung von Anschlussgleisen" zur Änderung der Verordnung über die Anschlussgleise.
Il Consiglio federale appoggia la presente revisione del CP/CPM volta a disciplinare la responsabilità penale dei provider (avamprogetto A) e a rendere più efficace il perseguimento penale dei reati commessi in rete migliorando le condizioni quadro della cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni (avamprogetto B).
La modifica della parte del CC concernente il diritto delle fondazioni rende necessario un adeguamento dell'ORC. Le vigenti disposizioni dell'ORC relative alle fondazioni sono superate, incomplete e, a causa di carenze dal profilo sistematico, poco chiare. Si presenta dunque un'occasione propizia per migliorare il quadro normativo relativo al registro di commercio, introducendo disposizioni chiare e al passo coi tempi.
Il presente progetto si propone di rispondere a due quesiti la cui soluzione è stata demandata al Consiglio federale dal CC: quali fondazioni non necessitano di un ufficio di revisione? Quali fondazioni devono far capo a un revisore particolarmente qualificato?
Per quanto concerne le decisioni sulle naturalizzazioni nei Comuni per il tramite di votazioni, la CIP-S presenta una soluzione che lascia ai Cantoni il compito di stabilire la procedura e che introduce l'obbligo della motivazione per le decisioni di rifiuto della naturalizzazione, senza tuttavia designare un organo decisionale. Nemmeno è prevista una speciale procedura per le modalità e i requisiti giuridici della motivazione richiesta. L'avamprogetto di legge prevede la creazione, a livello cantonale, di un diritto di ricorso contro le decisioni sulla naturalizzazione ordinaria.
L'impiego della coercizione di polizia nel caso di rinvii cittadini stranieri va disciplinato in modo chiaro e unitario. I disciplinamenti proposti si applicheranno pure ai trasporti coattivi detenuti all' interno del nostro Paese su mandato delle autorità federali.
La revisione della legge sul diritto d'autore si propone in primo luogo di favorire la creatività e migliorare il quadro legislativo relativo al commercio elettronico di opere letterarie e artistiche.
Alla luce della crescente importanza dei trust, è opportuno che la Svizzera ratifichi la Convenzione dell'Aia. La consultazione concernente il relativo avamprogetto, avviata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), si concluderà il 31 gennaio 2005. L'avamprogetto del DFGP prevede inoltre una modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (LPDIP), che non prevedeva finora alcuna disposizione speciale sui trust, nonché l'integrazione nella LDIP delle necessarie disposizioni sulla competenza e sul riconoscimento delle decisioni straniere, oltre ad alcune norme sulla pubblicità di diritto privato. Contestualmente viene adeguata anche la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), per tener conto della separazione tra beni del trust e patrimonio del trustee prevista dalla normativa sui trust.
L'8 febbraio 2004 popolo e Cantoni hanno approvato l'iniziativa popolare “Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia•, introducendo di fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. L'internamento a vita per questa categoria di criminali può essere riesaminato soltanto limitatamente. La modifica della Parte generale del Codice penale, elaborata da un gruppo di lavoro, prevede una procedura a più livelli che, conformemente all'iniziativa, esclude il riesame automatico senza comunque violare la CEDU.
Il progetto comprende sei diversi punti: l'obiettivo principale è di garantire un'adeguata protezione delle invenzioni nel campo della biotecnologia.
Die Umsetzung des Bundesgesetzes über die elektronische Signatur bzw. der damit verbundenen ZGB-Teilrevision erfordert eine Anpassung der Grundbuchverordnung (vgl. Art. 942 Abs. 3 und 4, 949a, 970 und 970a ZGB). Zudem werden einige inhaltliche und redaktionelle Verbesserungen von untergeordneter Bedeutung vorgenommen.
La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione è uno degli aspetti del governo d'impresa. Il vigente diritto della società anonima non prevede alcuna disposizione che disciplini la questione della trasparenza delle retribuzioni. Attualmente è di norma il consiglio d'amministrazione stesso a stabilire l'entità delle retribuzioni percepite dai suoi membri, il che può produrre dei conflitti d'interesse, in quanto gli amministratori rappresentano contemporaneamente se stessi e, in veste di controparte, la società. Le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) si propongono di creare trasparenza nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. La società deve infatti indicare le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, come pure le partecipazioni alla società detenute da tali persone.
L'avamprogetto, elaborato in risposta all'iniziativa parlamentare intende proteggere le vittime di violenze domestiche adottando le seguenti misure: le persone violente possono essere espulse immediatamente dall'abitazione in cui vivono o vivevano con la vittima e non possono più farvi ritorno per un determinato periodo. In tal modo alla vittima è offerta un'alternativa alla fuga dalla sua abitazione. Il giudice può inoltre tutelare la vittima vietando all'autore di entrare nell'ambiente circostante l'abitazione o di contattare la vittima per telefono, per scritto, in via elettronica o in qualsiasi altro modo. La misura può essere ordinata per un periodo massimo di due anni. Il nuovo articolo 28b del Codice civile dispone inoltre che i Cantoni istituiscano centri d'informazione e di consulenza incaricati della prevenzione allo scopo di evitare la violenza domestica e prevenire la recidiva.
Il Protocollo facoltativo costituisce il completamento e il prolungamento della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rappresenta un passo importante verso la protezione del fanciullo dalle peggiori forme di sfruttamento a scopo commerciale. Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo dispone la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di commercio di organi umani e di lavoro forzato. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo nella fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone l'emendamento dell'articolo 196 CP.
Dal 1912, anno della sua entrata in vigore, il vigente diritto tutorio è rimasto praticamente immutato. L'avamprogetto di revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), elaborato da una commissione peritale interdisciplinare, si prefigge in particolare di promuovere l'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di assistenza. Unitamente alla revisione del CC, il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Tale avamprogetto accresce la protezione giuridica e alleggerisce il Codice civile delle disposizioni relative alla competenza per territorio e alla procedura.
La procedura civile, attualmente disciplinata in 26 codici cantonali, va uniformata. Il Consiglio federale ha autorizzato il DFGP a porre in consultazione l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero.
La Convenzione si prefigge di armonizzare le disposizioni penali negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli Stati firmatari e di rafforzare la cooperazione internazionale. L'aspetto centrale della Convenzione è costituito dai comportamenti che i legislatori degli Stati contraenti devono sanzionare. Si tratta in particolare della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri e di quella di funzionari delle organizzazioni e delle corti di giustizia internazionali. Vanno inoltre puniti la corruzione attiva e passiva nel settore privato e gli altri atti connessi con la corruzione, in particolare il riciclaggio di denaro provento di corruzione. Gli Stati contraenti si impegnano inoltre a prevedere la responsabilità di persone giuridiche nei reati di corruzione e a prestare un'efficace assistenza giudiziaria. Il Protocollo aggiuntivo estende il campo d'applicazione della Convenzione alla corruzione di giurati e arbitri che decidono controversie giuridiche.
Il 4 luglio 2003 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) aveva adottato il progetto di legge federale sul difensore civico, incaricando nel contempo il Consiglio federale di svolgere la relativa procedura di consultazione. L'istituzione di tale figura si propone in primo luogo di rafforzare la fiducia della popolazione nelle autorità federali. La tutela ottimale degli interessi e dei diritti dei privati presuppone spesso la conoscenza dei rimedi giuridici e delle procedure amministrative. In quest'ambito l'Ufficio del difensore civico può fornire una prima serie di informazioni chiarificatrici, senza tuttavia potersi sostituire a una consulenza giuridica vera e propria. Pur non disponendo di poteri decisionali, il difensore civico può avere colloqui consultivi, come pure formulare raccomandazioni e proposte di accordo in via amichevole.
Il progetto di un'ordinanza sui disabili: - esegue la legge del 13 dicembre 2002 sui disabili; - presenta definizioni; - descrive i compiti del nuovo Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili; - concreta i diritti soggettivi dei disabili e la procedura; - contiene prescrizioni destinate alla Confederazione e concernenti le costruzioni, le prestazioni e i rapporti di lavoro di quest'ultima; e - definisce le condizioni per la concessione di aiuti destinati a finanziare programmi e progetti pilota in favore dei disabili. Come per la legge sui disabili e per l'ordinanza sull'adeguamento dei mezzi di trasporto pubblici alle esigenze dei disabili, anche per l'ordinanza sui disabili, l'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2004.
Il 18 settembre 2003 si terrà una conferenza nel corso della quale le cerchie interessate avranno modo di esprimere il loro parere e le loro osservazioni sul progetto di ordinanza.
La proposta revisione totale della legge sulle lotterie verte in particolare sugli aspetti seguenti: l'istituzione di norme legali concernenti i grandi organizzatori di lotterie e scommesse; l'adeguamento ai mutamenti tecnologici e sociali; la prevenzione e la cura della dipendenza dal gioco; la distinzione tra legge sulle lotterie e quella sulle case da gioco; l'organizzazione delle autorità competenti; la revisione delle norme in materia d'imposizione fiscale.
Il progetto definisce le condizioni e le procedure da osservare in futuro in materia di sterilizzazione e prevede il risarcimento alle persone che in passato sono state vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate.