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Il programma di stabilizzazione 2017-2019 intende assicurare il rispetto delle direttive del freno all'indebitamento nei prossimi anni. Le misure di sgravio ivi contenute riducono le uscite della Confederazione dal 2017 rispetto all'attuale pianificazione di un importo compreso tra 800 milioni e 1 miliardo di franchi. Le 25 misure complessive riguardano tutti i settori di compiti della Confederazione e anche il settore proprio fornirà un contributo. La legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019 (legge quadro) consentirà di adeguare 12 leggi federali esistenti e di abrogarne una.
Le modifiche dell'ordinanza concretizzano i parametri approvati il 21 ottobre 2015 dal Consiglio federale per l'adeguamento delle vigenti disposizioni «too big to fail». Nello stesso contesto viene attuata anche la mozione 12.3656 trasmessa dal Parlamento e denominata «Disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistemica in un'ordinanza distinta e integrarle rapidamente mediante revisione dell'ordinanza sui fondi propri».
La modifica di legge accorda alla Confederazione la possibilità di promuovere ulteriormente la conciliabilità tra famiglia e lavoro con due nuovi tipi di aiuti finanziari per una durata di cinque anni. I nuovi aiuti finanziari saranno concessi da un lato per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e dall'altro per progetti volti ad adeguare maggiormente tale offerta ai bisogni dei genitori.
La prassi della Svizzera in relazione a dati rubati diviene meno restrittiva. In futuro sarà possibile entrare nel merito di domande basate su tali dati se uno Stato li ha ottenuti nel quadro di un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. L'assistenza amministrativa continua a essere negata nei casi in cui uno Stato ha ottenuto dati rubati con un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.
La legge sull'infrastruttura finanziaria del 19 giugno 2015 (FF 2015 4017) deve essere concretizzate a livello di ordinanza.
Nuova ordinanza per l'attuazione della legge federale sull'infrastruttura finanziaria del 19 giugno 2015 contenente segnatamente delle regole sulle nuove infrastrutture finanziarie e sul commercio di derivati.
L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali con Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. Il Protocollo di modifica negoziato con l'UE comprende principalmente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE (standard globale), lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente (art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE) e una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate che è stata ripresa dall'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio.
Le modifiche legislative introdotte dalla legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389) devono essere concretizzate a livello di ordinanza.
La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) è un nuovo istituto di credito che si prefigge di promuovere lo sviluppo economico sostenibile in Asia mediante il finanziamento di progetti infrastrutturali e altri settori produttivi. Lo statuto è stato firmato a Pechino il 29 giugno 2015 e deve essere ratificato entro il 31 dicembre 2016. Vista l'importanza di questa adesione il Consiglio federale ha deciso di avviare una procedura di consultazione abbreviata.
In ragione della revisione dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) entrata in vigore il 1° luglio 2015, l'OS-FINMA viene sottoposta a revisione parziale e integrata con due nuove disposizioni. Innanzitutto viene inserita una disposizione concernente la cauzione che le imprese di assicurazione estere devono depositare; si tratta innanzitutto di una correzione del livello normativo. Inoltre, in ragione di una delega delle competenze, nell'OS viene fissata una disposizione concernente l'allestimento dei conti. L'OS-FINMA rivista entrerà in vigore nel 2015.
Il 14 gennaio 2015 sono stati posti in consultazione l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI). Essi stabiliscono le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali sarà introdotto. Il presente progetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie deve essere modificata in modo tale che il personale infermieristico possa fornire parte delle cure, segnatamente le prestazioni riguardanti la valutazione, i consigli e il coordinamento nonché le prestazioni nell'ambito delle cure di base, non più previa prescrizione o indicazione medica, bensì sulla base di un accesso diretto ai pazienti. Ciò vale sia per coloro che lavorano negli ospedali, sia per le persone esercitanti in nome e per conto proprio, sia per i dipendenti di case di cura o di organizzazioni per le cure medico-sanitarie e l'assistenza a domicilio.