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Il primo progetto riguarda la trasposizione del pacchetto di riforme concernente il sistema d'informazione Schengen, e il secondo una modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). La LSISA è adattata affinché le espulsioni siano registrate nel sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC) e affinché sia allestita una statistica completa sui rimpatri dei cittadini di Stati terzi e di quelli europei.
In considerazione del rapporto del Consiglio federale del 23 maggio 2018 relativo all'obbligo di dichiarazione delle pellicce, è prevista l'introduzione della dichiarazione «vera pelliccia». Si prevede inoltre di precisare determinati termini relativi ai modi di ottenimento e di permettere la dichiarazione di origine «sconosciuta» per le pellicce e i prodotti di pellicceria.
L'introduzione della Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) propone di compiere il passaggio alla realizzazione degli atti pubblici interamente in forma elettronica. Dopo un periodo transitorio corrispondente ai bisogni della prassi, in futuro l'originale dell'atto pubblico è realizzato in forma elettronica. L'introduzione della LAPuE rende necessarie anche determinate modifiche dell'Ordinanza sul registro fondiario. In particolare, in futuro i registri fondiari sono tenuti ad accettare notificazioni in forma elettronica.
L'ordinanza prevede che, su richiesta, la Confederazione possa sostenere finanziariamente misure volte a garantire la sicurezza di minoranze bisognose di particolare protezione. Oltre a quelle formative e di sensibilizzazione, tali misure comprendono anche le misure protettive passive di natura edile e tecnica sul posto, ad esempio mura, recinzioni o videocamere di sorveglianza.
Con il suo progetto la Commissione propone di modificare la legge sull'asilo affinché le persone con lo statuto di persone bisognose di protezione (statuto S) possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente (statuto F). Anche le persone bisognose di protezione devono attendere tre anni dalla concessione dello statuto per poter ricongiungersi con le loro famiglie. La modifica legislativa proposta dovrebbe permettere alle autorità federali di garantire la protezione provvisoria dei profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa, senza oberare il sistema svizzero in materia di asilo con innumerevoli procedure di asilo individuali.
Da una quindicina d'anni, in diversi Cantoni gli aventi diritto di voto possono eleggere e votare nell'ambito di una fase di sperimentazione. Per la Confederazione l'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1) consente queste sperimentazioni. Lo scopo del presente progetto di legge è di terminare la fase di sperimentazione e di sancire nella legge il voto elettronico quale canale di voto ordinario. Occorre disciplinare nella legge le principali esigenze, vale a dire specialmente la verificabilità del voto e dell'accertamento del risultato, la pubblicità delle informazioni sul sistema utilizzato e il suo funzionamento, l'eliminazione delle barriere nonché l'obbligo dei Cantoni di disporre di un'autorizzazione della Confederazione per l'impiego del canale di voto elettronico. Il progetto si prefigge inoltre di consentire ai Cantoni di mettere a disposizione degli aventi diritto di voto che si sono annunciati per il voto elettronico il materiale di voto per via elettronica. Il progetto contiene poi modifiche in relazione al voto anticipato e all'impiego di ausili tecnici nell'accertamento del risultato. Anche con il passaggio all'esercizio ordinario i Cantoni rimangono liberi di decidere se vogliono introdurre o meno il voto elettronico.
L'Assemblea federale sarà autorizzata a approvare autonomamente, mediante decreto federale semplice non soggetto a referendum, gli accordi di libero scambio simili sotto il profilo dei contenuti rispetto agli accordi di libero scambio conclusi precedentemente e che rispetto a questi ultimi non prevedono nuovi obblighi importanti per la Svizzera.
Il presente progetto intende sostituire le attuali carte di soggiorno in forma cartacea con un documento moderno in formato carta di credito con dati biometrici integrati (fotografia e firma) e privo di microchip. Il progetto riguarda le seguenti categorie di stranieri: i frontalieri, a prescindere dalla loro nazionalità (permesso G), i familiari di membri del corpo diplomatico che svolgono un'attività lucrativa (permesso Ci), i richiedenti l'asilo (N), le persone ammesse provvisoriamente (F) e i cittadini dell'UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (L), di un permesso di dimora (B) o di un permesso di domicilio (C).
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla nuova base legale per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP). Tale base deve rispondere ai requisiti del principio costituzionale di legalità e agli standard della Confederazione in materia di governo d'impresa.
Il presente progetto di revisione prevede l'abolizione unilaterale dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti industriali. A questo scopo è necessaria una modifica parlamentare della tariffa doganale secondo l'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (LTD). L'abolizione dei dazi industriali semplifica le importazioni di prodotti industriali con effetti positivi sia per i consumatori sia per l'industria. Oltre all'eliminazione di questi dazi le imprese potranno beneficiare di sgravi amministrativi poiché viene meno in molti casi la necessità di presentare la prova d'origine. Viene inoltre semplificata la struttura della tariffa doganale per i prodotti industriali, e ciò agevola ulteriormente le imprese sul piano amministrativo.
Per ottimizzare in maniera mirata l'offerta dei trasporti, è necessario incentivare lo sviluppo di servizi di mobilità multimodale. La Confederazione si adopera per migliorare la disponibilità di dati e sistemi di distribuzione. In quest'ottica, a determinate condizioni si consente la fornitura di servizi di mobilità nei trasporti pubblici anche a fornitori esterni ai TP.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2020/2021. L'OCSE ha adattato i criteri che servono da base per determinare se le norme internazionali sono attuate in modo soddisfacente. L'attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a evitare che la Svizzera figuri negli elenchi dei Paesi non cooperativi del G20/OCSE e dell'UE e sia oggetto di sanzioni. L'introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.
La revisione parziale dell'OFSD comprende in primo luogo l'adeguamento all'attuale evoluzione dei mercati finanziari dei parametri «reddito del capitale», «tasso di rincaro» e «supplemento di sicurezza» necessari per il calcolo dei contributi che devono essere versati dai proprietari degli impianti nucleari svizzeri. Ulteriori adeguamenti riguardano la gestione del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento STENFO, l'amministrazione del patrimonio dei Fondi e il processo di restituzione dei capitali depositati.
L'OISOS risale al settembre 1981. L'obiettivo della revisione consiste nell'armonizzarela con le altre due ordinanze affini, ovvero l'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP) e l'ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS). Nell'OISOS revisionata sono stati inseriti la definizione dei criteri determinanti per l'iscrizione degli oggetti nell'ISOS e il disciplinamento dei rispettivi principi metodici a livello di ordinanza. Il suo obiettivo consiste tra le altre cose nell'aumentare la certezza del diritto per i Cantoni e i Comuni.
Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sui politecnici federali (PF). Le modifiche riguardano in particolare i temi del governo d'impresa, il diritto in materia di personale, la vendita di energia e l'attuazione delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF).
Con la Politica agricola a partire dal 2022 il Consiglio federale intente migliorare le condizioni quadro di politica agricola nei settori Mercato, Azienda e Ambiente. In tal modo la filiera agroalimentare svizzera deve poter sfruttare le opportunità in maniera più autonoma e con un più ampio margine di manovra imprenditoriale.
Il presente progetto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) rappresenta un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole - a favore di tutta la famiglia» (18.052). Esso prevede un congedo di paternità pagato di due settimane, che il padre può prendere nei sei mesi successivi alla nascita del figlio in blocco oppure in giornate singole. Analogamente al congedo di maternità, anche quello di paternità sarà finanziato mediante l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
La legge federale sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) mira a precisare per quali scopi gli assicuratori devono trasmettere dati all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e in che modo farlo (dati aggregati o dati per singolo assicurato).
Con la modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori verranno introdotte delle disposizioni in materia di risanamento, un concetto di regolamentazione e sorveglianza basato sulla protezione dei clienti e delle norme di comportamento legate ai servizi finanziari.
Le autorità a livello federale, cantonale e comunale saranno in generale autorizzate a utilizzare sistematicamente il NAVS nel quadro dei compiti conferiti loro dalla legge.
In occasione del rinnovo di una concessione di diritti d'acqua a una centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione o a una centrale idroelettrica a filo d'acqua con una potenza installata superiore a 3 MW è necessario effettuare un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) allo scopo di valutare la compatibilità del progetto con le esigenze ecologiche. La prassi attuale mostra che il significato del concetto di «stato iniziale» di cui all'articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) risulta essere nebuloso. Il progetto preliminare elaborato dalla Commissione mette fine a questa lacuna introducendo, nell'articolo 58a capoverso 5 LUFI, una definizione chiara: lo stato iniziale dovrà corrispondere al cosiddetto stato attuale, ovvero allo stato al momento della presentazione della domanda di rinnovo della concessione. Ciò significa che questo stato deve fungere da base per le verifiche necessarie sia per la stesura di un rapporto sull'impatto ambientale (RIA) in vista del primo conferimento della concessione sia per il rinnovo della concessione. Nel contempo questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in quale misura debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
Il 17 maggio 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato la direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE). Il 31 maggio 2017 la modifica della direttiva UE sulle armi è stata notificata alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 28 settembre 2018 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) che traspone questo sviluppo nel diritto svizzero (FF 2018 5159). Tale modifica richiede a sua volta modifiche all'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).
Con la presente revisione parziale si dà seguito alle richieste formulate nella mozione Vonlanthen (16.3457). Viene abolito l'obbligo di accettare un'occupazione provvisoria durante il periodo di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e, di conseguenza, vengono soppresse le relative prescrizioni di controllo. Nel quadro dell'attuazione della suddetta mozione, il DEFR coglie l'occasione per adeguare anche le corrispondenti disposizioni sull'indennità per intemperie (IPI). La base legale per la rapida attuazione della strategia di e-government mira a sgravare amministrativamente i vari attori. Si prevede inoltre di adeguare la condizione finora prevista per prolungare la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto.
Le ordinanze concretizzano le disposizioni di esecuzione della LSerFi e della LIsFi. L'OSerFi contiene prescrizioni per l'offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari. L'OIsFi disciplina le condizioni di autorizzazione e i requisiti in materia di organizzazione per gli istituti finanziari assoggettati a una vigilanza. L'OOV disciplina infine le condizioni di autorizzazione e l'attività degli organismi di vigilanza previsti dalla legge per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee.
Modifica dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull'impiego confinato, OIConf; RS 814.912).