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L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera richiede la creazione delle basi giuridiche necessarie. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e la Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi d'imprese multinazionali sono le basi giuridiche nazionali di questa forma di scambio.
L'articolo 23 OMPr stabilisce che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può riconoscere i diplomi di lingue straniere e che, in tal caso, il diploma sostituisce in tutto l'esame finale nella materia corrispondente nel contesto della maturità professionale. Il risultato di un esame di lingue straniere sostenuto durante l'insegnamento per la maturità professionale viene sempre convertito in una nota d'esame, a prescindere dal superamento dell'esame. Se l'esame è stato sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale, il risultato viene convertito in una nota d'esame solo se il diploma è stato effettivamente conseguito, se è stato conseguito non più di tre anni prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale e se quando si è svolto l'esame il diploma era riconosciuto dalla SEFRI.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Modifica dell'art. 52 OLL 2 concernente le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
La revisione proposta si è resa necessaria a seguito dei mutamenti nella prassi in materia di concessione di crediti multilaterali, occorsi dall'inizio della crisi finanziaria globale, e della situazione dei debiti pubblici nella zona euro. L'obiettivo è che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale.
L'obiettivo della revisione è quello di aggiornare, precisare e chiarire le CG CS / AB della Confederazione. Questi documenti sono stati adattati alla luce dell'attuale contesto tecnologico, organizzativo e giuridico, tenendo conto delle aspettative degli utilizzatori. Un altro obiettivo della revisione consiste nel realizzare la migliore armonizzazione possibile delle CG CS / AB con le altre CG della Confederazione e con quelle delle aziende della Confederazione (in particolare delle FFS e della Posta). Le CG CS / AB rivedute verranno utilizzate sia dall'amministrazione federale che dai politecnici federali di Zurigo e di Losanna.
E prevista l'introduzione di una dichiarazione obbligatoria complementare per le derrate alimentari prodotte in Svizzera sulla base delle prescrizioni tecniche estere e la proroga del periodo transitorio all'articolo 19 OIPPE.