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Con disposizioni legali chiare il Consiglio federale intende garantire il bene dei minori assistiti da una famiglia che non sia la propria o da un istituto. L'ordinanza sull'assistenza di minori intende mettere a disposizione uno strumento di lavoro comprensibile agli operatori del settore, che solitamente non dispongono di una formazione giuridica. È perciò più ampia rispetto all'attuale OAMin, ma rimane pur sempre un'ordinanza quadro che è completata dalla legislazione cantonale. Per maggiore comprensione e chiarezza si propone inoltre di trasferire le disposizioni sull'adozione contenute nell'OAMin in un'ordinanza specifica sull'adozione (OAdoz), insieme alle disposizioni dell'ordinanza sul collocamento in vista d'adozione e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia d'adozione internazionale.
Die derzeit geltende Verordnung zum Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) datiert aus dem Jahre 1965 und ist seit dem 1. Februar 1966 in Kraft. Auf Grund verschiedener Änderungen hat die Verordnung diverse Teilkorrekturen erfahren. Zudem haben die Eidgenössischen Räte am 21. Dezember 2007 eine Gesetzesrevision verabschiedet, welche den Art. 19 ArG um einen zusätzlichen Abs. 6 ergänzt. Danach können die Kantone höchstens vier Sonntage pro Jahr bezeichnen, an denen Arbeitnehmer in Verkaufsgeschäften ohne Bewilligung beschäftigt werden dürfen. Diese Bestimmung ist am 1. Juli 2008 in Kraft getreten. Eine systematische Neuordnung und Totalrevision, der im Bereich des kantonalen Arbeitsrechts geltenden Bestimmungen, drängt sich auf. Insbesondere wird die Transparenz des Regelungsstoffes erhöht und von unnötigen und überholten Normen befreit. Die Benutzerfreundlichkeit wird verbessert und die Rechtsanwendung in der Praxis erleichtert. In der vorliegenden Verordnung wird das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) für den Vollzug der eidgenössischen Arbeitsgesetzgebung als kantonale Vollzugsbehörde festgelegt. Die Kompetenzen sind so klar geregelt.
Questa revisione legislativa dovrebbe portare a un migliore coordinamento fra la procedura d'asilo e la procedura di estradizione. Sussiste la necessità di coordinamento quando una richiesta di estradizione che ha prospettive di successo viene presentata contro una persona che presenta o ha presentato in Svizzera una domanda d'asilo.
Si tratta di trasporre le esigenze della decisione quadro 2008/977/GAI che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Le modifiche principali concernono la legge federale sulla protezione dei dati, il Codice penale e l'avamprogetto di legge sullo scambio di informazioni fra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen.
Fissando regole deontologiche per i giuristi d'impresa, il Consiglio federale intende consolidare la consulenza giuridica indipendente e oggettiva in seno alle imprese e contribuire in tal modo a una gestione aziendale conforme alla legge. L'introduzione del segreto professionale garantisce che le imprese non debbano svelare i risultati della consulenza giuridica in un procedimento penale, civile o amministrativo. Sono tuttavia soggetti al segreto professionale soltanto la corrispondenza, le perizie e altri documenti connessi alla consulenza giuridica.
La Convenzione entrata in vigore il 1° luglio 2004 è finora l'unico trattato internazionale in materia di criminalità informatica. La Svizzera soddisfa già molti dei requisiti della Convenzione. Si propongono due adeguamenti relativi rispettivamente al Codice penale e alla legge sull'assistenza in materia penale.
La Commissione propone l'introduzione di una nuova fattispecie specifica: la mutilazione di organi genitali femminili. La nuova fattispecie permetterà di risolvere i problemi di delimitazione e di superare le difficoltà probatorie che derivano dalla situazione giuridica attuale, che non prevede norme applicabili in modo unitario a ogni forma di mutilazione di organi genitali. L'introduzione della nuova disposizione dimostrerà inoltre chiaramente la volontà di proscrivere queste gravi violazioni dei diritti umani. Oltre a ciò, la mutilazione di organi genitali femminili commessa all'estero potrà essere sanzionata in Svizzera, anche se tale reato non è punibile nello Stato in cui è stato perpetrato.
Revisione degli articoli 82 e 83 OCG ; aliquota della tassa per le case da gioco con concessione A.
La procedura concordataria della LEF assurge a procedura di risanamento esclusiva comprendente la possibilità di differire il fallimento. La moratoria sarà pertanto accessibile a tutte le forme societarie, e non soltanto alla società anonima come finora. Allo stesso tempo verrà estesa la funzione della moratoria concordataria, che in futuro non implicherà necessariamente il concordato giudiziario o il fallimento, potendo essere concessa per semplici motivi di differimento. Inoltre, sono previsti dei puntuali miglioramenti tendenti a facilitare il risanamento.
L'avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero mantiene l'autorità parentale congiunta dopo il divorzio. Il giudice può tuttavia, d'ufficio o su richiesta di uno dei genitori o entrambi, attribuire l'autorità parentale esclusiva al padre o alla madre. La decisione deve essere presa in funzione del bene del bambino. Per i genitori non sposati, la soluzione è diversa se la filiazione paterna è stabilita tramite riconoscimento o tramite azione di paternità.
L'avamprogetto di revisione dell'art. 220 del Codice penale svizzero punisce ormai il genitore che rifiuta di affidare il bambino al titolare del diritto di visita.
Con la presente modifica del Codice penale (CP; RS 311) s'intende creare una base legale formale che permetta alle autorità cantonali di naturalizzazione, a determinate unità dell'Ufficio federale di polizia e al Servizio di analisi e prevenzione del DDPS di accedere online a tutti i dati del casellario giudiziale per scopi ben definiti. L'avamprogetto intende trasporre nel CP le disposizioni attualmente contenute nell'ordinanza VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2-4), che giustificano soltanto un accesso a tempo determinato.
Attualmente manca una base legale per la registrazione dei cosiddetti dati marginali (in particolare quelli concernenti l'attivazione e la disattivazione dei collegamenti elettronici). L'avamprogetto colma questa lacuna. Il trattamento dei dati registrati è permesso soltanto per gli scopi menzionati nell'avamprogetto.
La proposta modifica del Codice delle obbligazioni adempie il mandato della mozione Gysin (03.3212). Essa definisce le condizioni di segnalazione in concordanza con l'obbligo di fedeltà del lavoratore. Il licenziamento dovuto a una segnalazione è considerato abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. d AP-CO). La segnalazione nel settore pubblico federale é contenuta nella Legge sul personale federale (LPers), in un progetto separato. I Cantoni sono liberi di regolamentare la questione nelle loro leggi sul personale.
Con una revisione del Codice civile e della legge federale sul diritto internazionale privato il Consiglio federale intende rafforzare la protezione dai matrimoni forzati. Non ritiene per contro necessarie nuove disposizioni penali o in materia di diritto sugli stranieri.
La Commissione propone di modificare la LEF in modo da limitare i crediti privilegiati in prima classe dei lavoratori all'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (che ammonta attualmente a 126 000 franchi). Nel caso in cui il credito salariale eccedesse questo importo, la differenza verrebbe considerata un credito di terza classe, come quelli degli altri creditori.
La Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale stabilisce le competenze internazionali dei tribunali degli Stati contraenti e garantisce che le decisioni emanate in uno degli Stati contraenti siano riconosciute ed eseguite anche negli altri Stati contraenti. La Convenzione di Lugano riveduta prevede una procedura più rapida e semplice per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale e comprende nuove disposizioni che tengono conto degli ultimi sviluppi nel commercio elettronico. Oltre ai 19 Stati che hanno aderito sinora, la Convenzione di Lugano riveduta verrà estesa anche agli 11 nuovi Stati dell'UE.
L'ordinanza prevede delle disposizioni di esecuzione della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione che è stata adottata dal Parlamento il 20 marzo 2008.
Un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione, diretto dalla SECO, ha verificato diverse questioni legate all'attuazione di strumenti internazionali volti a impedire il traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (Small Arms and Light Weapons, SALW). Il gruppo di lavoro raccomanda la firma del Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (Protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco), entrato in vigore nel luglio del 2005. Esso è finalizzato a stroncare il traffico illecito di armi da fuoco mediante, ad esempio, controlli sicuri all'esportazione e all'importazione o un inasprimento delle disposizioni penali. Il Protocollo è l'unico strumento internazionale giuridicamente vincolante che permetta di controllare il commercio delle armi leggere e di piccolo calibro; finora è stato firmato da 52 Stati membri dell'ONU, tra cui quasi tutti i Paesi dell'UE e la stessa Comunità europea. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto nel corso della sua seduta del 27 febbraio 2008. Per quanto concerne la firma del Protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco, ha deciso che occorre dapprima consultare i Cantoni.
L'avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza contiene criteri più precisi per determinare la provenienza geografica di un prodotto. Per mezzo di nuovi strumenti s'intende inoltre migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all'estero. Le indicazioni di provenienza che rinviano a un'origine geografica indice di una qualità o di una reputazione particolare oppure di un'altra caratteristica del prodotto (le cosiddette indicazioni geografiche) potranno essere registrate anche per i prodotti non-agricoli. Tali indicazioni geografiche nonché le denominazioni d'origine potranno inoltre essere iscritte, a condizioni severe, come marchi di garanzia o marchi collettivi nel registro dei marchi. L'avamprogetto di revisione della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici prevede di riservare l'uso dello stemma svizzero (croce svizzera su uno scudo) alla Confederazione e alle sue unità. La bandiera svizzera e la croce svizzera potranno invece essere usate da tutti, se il prodotto così contrassegnato è effettivamente di origine svizzera. Ciò in futuro varrà non solo per i servizi, ma anche per le merci.
Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté les modifications de la loi sur les brevets et approuvé le Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (FF 2007 4363 et 4473). Aucun référendum n'a été demandé dans le délai fixé au 11 octobre 2007. Il est prévu que la loi sur les brevets révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de la loi sur les brevets révisée et la ratification du Traité sur le droit des brevets exigent une modification de l'ordonnance sur les brevets.
Il testo esiste soltanto in tedesco e francese. Le 5 octobre 2007 les Chambres fédérales ont adopté l'arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et approuvé d'autres modifications de la loi sur le droit d'auteur (FF 2007 6805 et 6753). Le délai référendaire expire dans les deux cas en date du 24 janvier 2008. Il est prévu que la loi sur le droit d'auteur révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral et de la loi sur le droit d'auteur révisée exige une modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur.
Secondo il progetto posto in consultazione, in futuro il perseguimento penale a livello federale, dall'avvio del procedimento fino alla promozione e al sostenimento dell'accusa, spetterà al Ministero pubblico della Confederazione. È la conseguenza del nuovo diritto processuale penale valido per Confederazione e Cantoni. Il Ministero pubblico della Confederazione sarà sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale, ma restano ipotizzabili anche altri modelli (come per esempio il tribunale federale). La forte posizione del Ministero pubblico della Confederazione sarà controbilanciata dalle competenze attribuite ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi. Al posto della lunga procedura a due livelli che coinvolge Ministero pubblico della Confederazione e Ufficio dei giudici istruttori federali sarà quindi prevista una procedura unica. È ciò che prevede l'avamprogetto di legge sull'organizzazione delle autorità penali, che attua a livello federale gli orientamenti della nuova procedura penale. Venerdì il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto fino al 31 dicembre 2007.