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Al fine di garantire una valutazione dell'invalidità non discriminatoria e quindi conforme alla CEDU per le persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), è necessario adeguare il modello di calcolo per quanto concerne la ponderazione del grado d'invalidità nell'attività lucrativa e nelle mansioni consuete e modificare di conseguenza l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità.
Il 16 dicembre 2016 è stata modificata la legge sugli stranieri (13.030; Progetto integrazione). Ora si tratta ora di adeguare anche le pertinenti ordinanze. Il Progetto integrazione richiede lavori di attuazione a tratti assai onerosi, pertanto è stato suddiviso in due pacchetti di legge che il Consiglio federale porrà in vigore a tappe. Il presente, primo pacchetto si concentra sull'abolizione del contributo speciale sul reddito, finalizzata ad agevolare ai richiedenti l'asilo l'esercizio di un'attività lucrativa. Sono inoltre previste modifiche in vista dei programmi d'integrazione cantonali 2018-2021.
L'approvazione nel 2016 della mozione Comte (15.3792) «Aumento del tetto massimo degli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI» da parte del parlamento richiede una revisione della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In particolare viene modificato il limite di fideiussione nonché sono effettuate alcune ulteriori modifiche. br> Per ragioni di efficienza e per affinità di contenuti, oltre alla revisione parziale nel messaggio viene proposta anche l'abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2). A seguito della decisione di liquidazione presa dall'organo di esecuzione GBZ (Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato) e del forte calo del volume garantito, lo strumento va abrogato.
Nella revisione vengono proposte regole speciali per gli studi veterinari e le cliniche per animali che devono garantire il servizio delle urgenze. Per gli studi piccoli viene introdotta una regolamentazione conforme alla prassi lavorativa del settore che permette di prestare più volte il servizio di picchetto.
Attuazione dei contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori previsti nella legge sulla formazione professionale (LFPr).
Il numero di controlli sul mercato del lavoro dovrebbe essere aumentato da attualmente 27 000 a 35 000.
L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 2009/142/CE in materia di apparecchi a gas. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi si è reso necessario un ulteriore adattamento. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per il momento, i prescrizioni speciali concernente gli apparecchi a gas sono regolato nell'OSPro.Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adottata secondo il progetto presentato.
L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale si è reso necessario un ulteriore adattamento. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e degli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per il momento, le prescrizioni speciali concernenti i dispositivi di protezione individuale sono regolate nell'OSPro. Per mantenere l'equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), le prescrizioni speciali sui dispositivi di protezione individuale sono abrogate nell'OSPro e l'ordinanza svizzera sui dispositivi di protezione individuale viene emanata secondo il progetto presentato.
Il 1° dicembre 2016, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un'altra serie di Stati e territori a partire di 2018/2019. In seguito a nuovi sviluppi al livello internazionale questa lista deve essere completata con stati e territori supplementari. Al termine delle due procedure di consultazione separate, è previsto di fondere i due progetti, cosicché il Consiglio federale dovrebbero adottare un unico messaggio nel corso del 2017.
L'avamprogetto riguarda le disposizioni esecutive necessarie all'applicazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto chi è stata modificata il 30 settembre 2016. Il Consiglio federale coglie inoltre questa occasione per chiarire altri ambiti della vigente ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto al fine di eliminare determinate imprecisioni.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Argentina, il Brasile, l'India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele, la Nuova Zelanda, Andorra, le Isole Faroe, la Groenlandia, Monaco, San Marino, le Barbados, le Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seicelle, le Isole Turks e Caicos e l'Uruguay previsto per il 2018 con un primo scambio di informazioni nel 2019.