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La presente revisione intende raggiungere gli obbiettivi seguenti: -
- A complemento dell'attuale firma elettronica qualificata, accessibile soltanto alle persone fisiche, sarà definito un ulteriore tipo di firma elettronica, la cosiddetta firma elettronica regolamentata, che potrà essere utilizzata anche da persone giuridiche e autorità. -
- Oltre alla firma elettronica sarà disciplinata per legge anche l'autenticazione sicura con i prodotti di servizi di certificazione. -
- Infine, laddove possibile, i disciplinamenti della firma elettronica nelle diverse leggi e ordinanze saranno adeguati e semplificati dal punto di vista terminologico.
Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Friedensrichterkreise werden diese von 50 auf 17 reduziert und damit wird auch die Anzahl der Friedensrichterinnen und Friedensrichter von 100 auf 70 gesenkt. Damit können diese die Aufgabe des Vorsitzes im Wahlbüro bei den Gemeinderatswahlen nicht mehr gesetzeskonform ausüben. Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter sollen deshalb von dieser Aufgabe entbunden werden. Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sollen dafür eines ihrer Mitglieder wählen, welches bei den Gemeinderatswahlen den Vorsitz im Wahlbüro übernimmt.
Die bisher auf zwei Standorte aufgeteilte Staatsanwaltschaft für die Bezirke Laufenburg und Rheinfelden soll in einem neuen Gebäude auf dem Werkhofareal in Rheinfelden zusammengeführt werden. Im gleichen Gebäude soll auch die Kantonspolizei Rheinfelden untergebracht werden. Für die Kosten der Neuunterbringung ist die Bewilligung eines Grosskredits durch den Grossen Rat erforderlich. Vor dem Antrag an den Grossen Rat ist eine öffentliche Anhörung durchzuführen.
Il Cantone d'origine non deve più essere tenuto a rimborsare le prestazioni assistenziali che sono versate ai propri cittadini che sono domiciliati o che risiedono in un altro Cantone. L'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine deve quindi essere abolito.
In adempimento di due mozioni, il Consiglio federale propone modifiche in due ambiti. 1. Conclusione autonoma da parte del Consiglio federale di trattati internazionali di portata limitata: le categorie definite all'articolo 7a capoverso 2 LOGA saranno precisate e in un nuovo capoverso sarà inserito un elenco di criteri negativi. 2. Applicazione provvisoria di trattati internazionali: si procede a una modifica della legge sul Parlamento secondo cui il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria, se due terzi dei membri delle due commissioni vi si oppongo.
Nell'interesse di un'applicazione uniforme del diritto federale, il Consiglio federale emana disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni patrimoniali fondandosi sul Codice civile riveduto (art. 408 cpv. 3 CCriv).
L'avamprogetto disciplina le prestazioni di sicurezza private fornite dalla Svizzera all'estero, al fine di proteggere determinati interessi e principi della Svizzera (sicurezza, politica esterna, neutralità e rispetto del diritto internazionale). Prevede di vietare ex lege alcune attività («mercenarismo») e di instaurare un regime di divieti che l'autorità competente sarà autorizzata a pronunciare in casi concreti. Per controllare le attività che devono essere esercitate all'estero, l'avamprogetto prevede l'obbligo di dichiarazione da parte della società all'autorità competente. Regola inoltre l'impiego di società di sicurezza da parte di un'autorità federale per lo svolgimento di compiti di protezione.
Le mozioni Jositsch 08.3806 e Janiak 08.3930 incaricano il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione dei reati economici. Se da una parte non esiste alcuna definizione precisa della nozione di «reato economico», dall'altra i termini di prescrizione devono essere sempre determinati in base ad un unico e medesimo criterio e cioè in base alla gravità oggettiva dell'atto che a sua volta viene indicata dalla pena massima prevista dalla legge. Per questi motivi l'avamprogetto non propone di introdurre un particolare termine di prescrizione per i reati economici, ma di prolungare i termini di prescrizione dei delitti in funzione della loro gravità.
Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), in vigore dal 1° gennaio 2011, prescrive che il verbale dell'interrogatorio sia immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato, prima che questi lo firmi. In particolare quando l'interrogatorio si svolge in lingua straniera, questa disposizione, che si applica anche nel caso in cui l'interrogatorio sia stato registrato su un supporto audio, può comportare un notevole allungamento dei tempi; oltre a dover essere letto, infatti, il verbale va anche tradotto. La Commissione ritiene che, nell'interesse di un procedimento celere, sia opportuno prevedere la possibilità di rinunciare alla lettura del verbale quando l'interrogatorio viene registrato. Propone dunque una modifica in tal senso del Codice di procedura penale.
Il diritto di prescrizione va sottoposto a una revisione completa. Devono essere modificate sia le norme generali sulla prescrizione del diritto delle obbligazioni (art. 127-142 CO) sia quelle vigenti in materia di arricchimento indebito (art. 67 CO) e di responsabilità per atto illecito (art. 60 CO nonché le norme sulla responsabilità civile contenute in altri atti normativi speciali). Le esigenze centrali della revisione sono l'unificazione del diritto di prescrizione, il prolungamento dei termini di prescrizione extracontrattuali e l'eliminazione di incertezze.
La Convenzione entrata in vigore il 1° luglio 2010 è finora l' unica Convenzione internazionale che regola in modo completo le diverse forme di abusi sessuali ai danni di minori. La Svizzera soddisfa già ampiamente i requisiti della Convenzione. Si propongono però diverse modifiche del Codice penale.
La Commissione propone di definire nel CPP il concetto di inchiesta mascherata. La definizione deve essere più stretta di quella della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. soprattutto DTF 134 IV 266). Per inchiesta mascherata s'intende esclusivamente un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia s'infiltrano in un ambiente criminale per fare luce su reati particolarmente gravi, allacciando attivamente e in modo mirato contatti con persone e instaurando con esse una relazione particolare di fiducia, avvalendosi di un'identità fittizia. Allo stesso tempo si deve creare una base legale nel CPP per la forma meno radicale di inchiesta mascherata, ossia l'indagine in incognito.
Le modifiche proposte creano nuove basi di calcolo per i sussidi forfetari di costruzione a favore degli istituti di esecuzione delle pene e delle misure ed eliminano diverse incertezze nell'interpretazione delle condizioni per tali sussidi.
Dando seguito alla mozione Carlo Sommaruga (08.3373, Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati), s'intende ampliare l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP e art. 50 CPM), integrandola con ulteriori divieti (anche nel DPM). Per applicare i divieti d'attività, si ricorrerà a un estratto più particolareggiato del casellario giudiziale per privati. Affinché la Confederazione possa emanare una normativa completa, occorre una nuova disposizione costituzionale.
La maggioranza della Commissione propone di abrogare lʼarticolo 190 Cost.. Se la proposta sarà adottata, in futuro tutte le autorità incaricate dellʼapplicazione del diritto potranno verificare la costituzionalità delle leggi federali in relazione a un atto di applicazione, analogamente a quanto avviene già oggi per le ordinanze federali e gli atti normativi cantonali. La verifica consisterebbe essenzialmente in un esame della compatibilità con lʼintera Costituzione. Il Tribunale federale, diversamente da quanto avviene oggi, conferirebbe la preminenza ai diritti fondamentali che non sono garantiti dal diritto internazionale e alle disposizioni costituzionali sulla distribuzione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni rispetto alle leggi federali. Una minoranza propone di mantenere il contenuto dellʼattuale articolo 190 Cost. e di prevedere una restrizione al principio secondo cui le leggi federali - anche se sono anticostituzionali - vincolano le autorità. Ne conseguirebbe una soppressione dellʼattuale obbligo di applicare le leggi federali che violano diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione o i diritti dellʼuomo garantiti dal diritto internazionale.
Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Dal profilo del contenuto la convenzione si ispira alle esistenti convenzioni internazionali nel settore dei diritti umani. La Convenzione vieta la discriminazione dei disabili in tutti i settori della vita e garantisce loro i diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali. Le leggi e i costumi che svantaggiano i disabili devono essere eliminati e i pregiudizi contro i disabili devono essere combattuti. Accanto alle numerose disposizioni materiali, la convenzione è corredata di importanti strumenti di attuazione. Ad esempio, verrà istituito un organo di controllo del trattato (il comitato per i diritti delle persone disabili) , il quale si riunirà a Ginevra, come gli organi delle altre convenzioni dell'ONU, e avrà quale missione di sorvegliare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati parte, in particolare mediante l'esame dei rapporti periodici che gli saranno presentati.
Il presente rapporto concerne la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM), adottata il 30 maggio 2008 dalla Conferenza internazionale di Dublino e firmata dal Consiglio federale il 3 dicembre 2008 a Oslo, sulla base della sua decisione del 10 settembre 2008. La Convenzione stabilisce il principio di un divieto completo dell'impiego, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'acquisto, del trasferimento e del deposito di munizioni a grappolo, ed esclude qualsiasi atto che faciliti o favorisca tali attività. La ratifica della Convenzione prevede inoltre una revisione della Legge federale del 13 settembre 1996 sul materiale bellico (LMB). In concreto, converrebbe includere un nuovo articolo 8bis nel capitolo 2 della LMB che espliciti un divieto delle munizioni a grappolo, nonché un articolo 35bis con le disposizioni penali. A livello nazionale, le condizioni di un'adesione della Svizzera alla Convenzione sulle munizioni a grappolo sono pertanto soddisfatte.