Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiara-zioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni.
Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento. Il Consiglio federale propone di autorizzare la ratifica di questi due accordi.
Nella sessione di giugno 2022 il Gran Consiglio ha incaricato il Governo di creare le basi giuridiche necessarie per concedere il diritto di voto e il diritto di elezione attivo in questioni cantonali e comunali alle persone di cittadinanza svizzera residenti nel Cantone dei Grigioni che hanno compiuto i 16 anni.
Ciò deve essere reso possibile tramite la revisione parziale della Costituzione cantonale proposta. Al contempo, con la revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni proposta si intende creare la base giuridica necessaria per il diritto di voto e il diritto di elezione attivo in questioni cantonali degli Svizzeri all'estero che hanno compiuto i 16 anni. Anche in futuro spetterà ai comuni decidere se concedere agli Svizzeri all'estero il diritto di voto e di elezione in questioni comunali.
Il «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) è una normativa unilaterale dei Stati Uniti d’America (USA) che vale per tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti di contribuenti americani o a versare un’imposta elevata. Attualmente, l’attuazione in Svizzera è fondata sul modello 2. Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati dei conti, con il consenso dei clienti americani interessati, direttamente alle autorità fiscali americane. L’accordo secondo il modello 1 nuovamente negoziato con gli USA prevede l’introduzione di une scambio automatico et reciproco di informazioni sui conti bancari tra autorità competenti. Il cambiamento di modello necessita l’elaborazione di una nuova legge FATCA (Modello 1) e di un’ordinanza di attuazione. L’entrata in vigore del nuovo accordo FATCA (modello 1), della nuova legge FATCA (modello 1) e dell’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2027 (primo scambio di informazioni nel 2028).
In assenza di trattati bilaterali, la Convenzione di Lubiana-L’Aia permette di sancire in una base convenzionale l’obbligo di mutua cooperazione internazionale in materia penale per i crimini internazionali. Riprende sostanzialmente la definizione di questo tipo di crimini e i principi dell’assistenza giudiziaria come sanciti nel diritto svizzero, in particolare nel Codice penale (CP) e nell’Assistenza in materia penale (AIMP). S’intende codificare il crimine di aggressione nel diritto svizzero in modo analogo al crimine di genocidio, ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra. Codificare nel diritto nazionale il crimine di aggressione permette alla Svizzera di adottare anche l’allegato H della Convenzione di Lubiana-L’Aia e attuare la mozione Sommaruga (22.3362) già trasmessa dal Parlamento.
Nell’ambito della tassazione minima dell’OCSE, è previsto uno scambio di informazioni fiscali sulla base dell’«Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE». L’accordo GloBE consente la presentazione centralizzata delle informazioni GloBE in Svizzera, il che rappresenta uno sgravio amministrativo per i gruppi multinazionali interessati in Svizzera.
Il Consiglio federale propone una nuova legge federale sulle operazioni spaziali. L’obiettivo è in particolare quello di regolamentare il funzionamento dei satelliti e di attuare le convenzioni spaziali dell’ONU ratificate dalla Svizzera. Le operazioni spaziali contribuiscono in modo significativo al funzionamento della nostra economia e della nostra società. Si tratta di attività ad alto valore aggiunto che vengono svolte a beneficio delle generazioni presenti e future. Oltre 40 Stati firmatari dei Trattati dell’ONU sullo spazio extra-atmosferico dispongono oggi di leggi spaziali nazionali che attuano i trattati dell’ONU.
Secondo il Consiglio federale, anche in Svizzera è necessario e auspicabile regolamentare gli aspetti specifici delle attività spaziali legati alla tecnologia spaziale, ossia il funzionamento, il controllo e il monitoraggio dei satelliti. Il disegno di legge disciplina l’autorizzazione e la supervisione delle attività spaziali, le questioni di responsabilità e un registro nazionale per gli oggetti spaziali. In linea con la «Politica spaziale 2023», il Consiglio federale intende incrementare la sicurezza del diritto per tutti gli attori coinvolti e, allo stesso tempo, accrescere l’attrattività della Svizzera come polo per questo settore in rapida crescita.
L’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è stata approvata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Essa specifica i requisiti per il reporting di sostenibilità nel Codice delle Obbligazioni, nato dalla controproposta all’Iniziativa multinazionali responsabili. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SIF), in collaborazione con il DATEC (UFAM, UFE) e il DFGP (UFG), di rivedere l’ordinanza entro tre anni dall’entrata in vigore, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi internazionali. Inoltre, il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF, in collaborazione con il DATEC (UFAM), di presentare entro la fine del 2024 una revisione dell’ordinanza, al fine di includere i requisiti minimi per i piani di transizione degli istituti finanziari.
Le Gouvernement jurassien a mis en consultation un avant-projet de loi sur la coopération au développement et l’aide humanitaire. La création d'une loi s'inscrit dans le prolongement des orientations récentes, notamment du partenariat établi avec la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD). Elle fixe un cadre général à l'action de l’État dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
L’RSI (2005) disciplina la collaborazione internazionale in materia di controllo degli eventi che possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Scopo principale dell’RSI è prevenire la diffusione delle malattie infettive evitando di creare ostacoli inutili al traffico e al commercio internazionali. Il 1° giugno 2024, l'Assemblea mondiale della sanità (AMS) ha adottato per consenso gli emendamenti all’RSI (2005). Le loro conseguenze per la Svizzera sono state analizzate nel presente rapporto esplicativo.
Il disegno di legge propone modifiche nell'ambito dei mercati finanziari per quanto riguarda la procedura di assistenza amministrativa della FINMA, la cooperazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica da parte di autorità estere, la trasmissione transfrontaliera di informazioni da parte degli istituti sottoposti a vigilanza, gli audit transfrontalieri e la notifica transfrontaliera di documenti in materia amministrativa. Oltre alla modifica delle disposizioni della LFINMA si propone di modificare di conseguenza anche le disposizioni sulla cooperazione internazionale contenute nella Legge sui revisori (LSR) e nella Legge sulla Banca nazionale (LBN).
Die Schweizerische Bundesversammlung hat am 17. März 2023 eine Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung betreffend Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung verabschiedet. Diese Änderung schafft zusätzliche Spielräume für die Kantone.
Einer dieser Spielräume soll genutzt werden, um am Handelsgericht einen sog. Zurich International Commercial Court zu errichten. An diesem können internationale handelsrechtliche Streitigkeiten in englischer Sprache verhandelt werden. Dazu muss das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess geändert werden. Die Änderung wird zum Anlass genommen, weitere Bestimmungen des Gesetzes zu präzisieren und zu bereinigen.
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale intende accelerare l’omologazione di prodotti fitosanitari in Svizzera modificando la legge sull’agricoltura. Il progetto prevede di introdurre in Svizzera una procedura di omologazione semplificata per i prodotti fitosanitari omologati in uno Stato membro dell’Unione europea confinante, nei Paesi Bassi o in Belgio. Le autorità svizzere dovranno valutare i rischi per l’essere umano, gli animali e l’ambiente solo nei settori che nel nostro Paese sottostanno a una protezione particolare.
Il Parlamento deve approvare gli Stati partner con cui la Svizzera deve introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard internazionale a partire dal 2026 e scambiare i dati per la prima volta nel 2027.
L’Unione europea ha approvato, nel quadro del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, i seguenti atti giuridici vincolanti per la Svizzera: regolamento AMMR, regolamento di crisi, regolamento Eurodac, regolamento sul rimpatrio alla frontiera e regolamento sugli accertamenti. I primi tre regolamenti UE contengono disposizioni che costituiscono sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac, mentre il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento sugli accertamenti costituiscono sviluppi dell’acquis di Schengen. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e per lo spazio Schengen/Dublino. La riforma mira da un canto a ridurre la migrazione irregolare verso l’Europa e al suo interno; dall’altro, secondo il principio della responsabilità condivisa e della solidarietà, intende alleggerire l’onere che grava sugli Stati membri dell’UE alle frontiere esterne Dublino che si trovano sotto particolare pressione o consentire deroghe per gli Stati membri che fanno fronte a una situazione di crisi. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE punta su procedure rapide alle frontiere esterne Schengen, sull’ulteriore sviluppo del sistema Dublino, sull’ampliamento della registrazione dei dati nel sistema Eurodac e su un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati membri dell’UE.
Il presente progetto di revisione è volto a modernizzare e digitalizzare la procedura svizzera di immatricolazione assicurandone la compatibilità con quella europea (allineamento al regolamento UE 2018/858). Nel contempo si procede all’attuazione delle mozioni Darbellay (13.3818 «Snellimento delle procedure d’immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale») e Reimann (16.3846 «Meno burocrazia attraverso l’abolizione della marca di controllo che attesta l’approvazione del tipo dei veicoli stradali»).
Il progetto prevede che i Paesi, in prevalenza occidentali, che hanno acquistato materiale bellico svizzero potranno riesportarlo in uno Stato terzo una volta trascorsi cinque anni dalla firma della dichiarazione di non riesportazione, sempre che siano rispettate alcune condizioni relative al diritto internazionale e al rispetto dei diritti umani. Il progetto è conforme al diritto della neutralità.
Il regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice dei visti Schengen va a completare la procedura esistente per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. In caso di minaccia alla salute pubblica sarà possibile prevedere restrizioni d’entrata e altre misure alle frontiere esterne Schengen. La nuova procedura di allontanamento permetterà di allontanare più facilmente le persone straniere che soggiornano illegalmente in Svizzera e vengono intercettate nella zona in prossimità della frontiera. Saranno inoltre apportate modifiche di carattere redazionale alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per uniformare la terminologia di quest’ultima al codice dei visti Schengen. Con l’ulteriore modifica della LStrI il Dipartimento federale degli affari esteri ottiene accesso al sistema nazionale ETIAS.
Il presente progetto si prefigge di adeguare la legge sull’infrastruttura finanziaria ai progressi tecnologici e agli sviluppi rilevanti degli standard internazionali e degli ordinamenti giuridici esteri. Nel contempo semplifica e rende più proporzionali diverse disposizioni. La revisione proposta mira a rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema finanziario e la competitività della piazza finanziaria svizzera.
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione con l’Italia e la Francia contengono norme specifiche sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e sul telelavoro. Il nuovo accordo con l’Italia è in vigore dal 1° gennaio 2024; quello con la Francia è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. Per garantire la corretta applicazione di tali norme, gli accordi prevedono lo scambio automatico di informazioni concernente i dati salariali. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi di questi due accordi richiede delle basi legali di diritto interno al fine di garantire la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali svizzere interessate. Queste basi sono stabilite dal presente disegno di legge.
Mit Beschluss vom 7. Mai 2024 hat der Regierungsrat die Finanzdirektion beauftragt, ein Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung der OECD-Mindeststeuer; Gesetz über Standortentwicklung (GSE) durchzuführen. Die von der OECD angestossene weltweite Mindeststeuer beeinträchtigt die Standortattraktivität der Schweiz und insbesondere des Kantons Zug. Indem die erwarteten Mehrerträge in soziale Massnahmen, die Stärkung nachhaltiger Infrastruktur sowie Nachhaltigkeits- und Innovationsimpulse für Zuger Unternehmen investiert werden, kompensiert der Regierungsrat die drohenden Nachteile.
Um ein nachhaltiges Wachstum und die Innovationskraft im Kanton zu unterstützen, soll ein System mit direkten Förderbeiträgen an Unternehmen für Nachhaltigkeit und Innovation eingeführt werden. Als rechtliche Grundlage soll ein neues «Gesetz über Standortentwicklung» inklusive Vollziehungsverordnung geschaffen werden.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Fall Derungs gegen die Schweiz entschieden, dass die Prüfung der bedingten Entlassung aus der Verwahrung durch ein Gericht nicht innerhalb der von Art. 5 Ziff. 4 EMRK geforderten kurzen Frist erfolgt ist und die Schweiz damit die EMKR verletzt hat. Um die Frist einzuhalten, ist eine Änderung des kantonalen Verfahrensrechts notwendig. Eine erste Vorlage ist vor einigen Jahren in der Vernehmlassung gescheitert. Mittlerweile haben wir die Sache mit einer Arbeitsgruppe nochmals grundlegend geprüft und eine neue Vorlage mit drei Varianten ausgearbeitet.
Nell’ottobre 2022, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha pubblicato il primo aggiornamento dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni (SAI) relative a conti finanziari e il nuovo quadro di comunicazione per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-asset. Per implementare gli standard SAI nel diritto svizzero, è necessario ratificare le basi giuridiche internazionali, l’addendum all’accordo SAI sui conti finanziari e l’accordo SAI sui cripto-asset, e modificare la LSAI e l’OSAIn.
Con il Regolamento (UE) 2022/1190 del 6 luglio 2022, l’Unione Europea prevede che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto(Europol) possa emettere le segnalazioni informative agli Stati Schengen nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) per combattere i reati gravi e il terrorismo. L’attuazione nel diritto nazionale richiede una revisione parziale della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Grazie alle segnalazioni informative, gli utenti finali del SIS, come i dipendenti delle forze di polizia cantonali o dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), possono sapere da una ricerca nel SIS che una determinata persona è sospettata di essere coinvolta in un reato di competenza di Europol. Su questa base, le autorità competenti adottano le misure previste dalla segnalazione. È inoltre previsto che Europol possa chiedere alla Svizzera di inserire segnalazioni nel SIS. Anche questo sarà possibile con l’attuazione prevista nel diritto nazionale.
Con la nuova legge federale si intende vietare Hamas, i gruppi che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas. In questo modo le autorità federali e cantonali possono procedere efficacemente contro tali organizzazioni e chi le sostiene in Svizzera. Il divieto offre inoltre la certezza del diritto agli intermediari finanziari e contribuisce a prevenire abusi del sistema finanziario svizzero da parte di Hamas e delle organizzazioni associate. Inoltre, la nuova legge conferisce al Consiglio federale la competenza di vietare le organizzazioni e i gruppi associati ad Hamas che sono particolarmente vicini ad esso e che ne condividono gli obiettivi, la condotta o i mezzi. La legge avrà una validità limitata di cinque anni.