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Il presente progetto della Strategia Biodiversità Svizzera è il risultato dell'attuazione del mandato parlamentare assegnato nell'aqmbito del programma di legislatura 2007-2011 e della decisione del 1° luglio 2009 del Consiglio federale, che esige l'elaborazione di una strategia svizzera in materia di biodiversità. Il progetto annovera dieci obiettivi strategici, di cui gli attori interessati a livello nazionale devono tenere conto da qui al 2020 al fine di salvaguardare e promuovere la biodiversità.
Con la progressione della gestione dei siti contaminati, i casi di siti che devono essere sorvegliati è aumentata e, il ché ha mostrato qualche difficoltà nell'esecuzione. Questa situazione ha reso necessaria una modifica dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti) nell'ambito della sorveglianza.
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera va dotato di maggiore autonomia per poter assolvere i suoi compiti in modo più efficiente. A tale scopo, il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione totale della relativa legge federale sulla meteorologia e climatologia.
Alcuni oggetti nei Cantoni del Vallese e di Vaud con zone edificabili determinati prima dell'inserimento nell'inventario dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale e per i quali i Cantoni hanno proposto delle superfici di compensazione in quantità e qualità equivalenti devono ora essere stralciati dall'allegato OPPS e sostituiti con nuovi oggetti PPS adeguati nel quadro della presente revisione parziale dell'OPPS. In tal modo si garantisce che non vi saranno perdite né in relazione alla superficie complessiva né alla qualità dell'inventario dei prati e pascoli secchi. Superficie concertata: Cantone di Vallese: 4.12 ha, Cantone di Vaud: 10.47 ha.
Nuovo calcolo delle partecipazioni cantonali 2012-15
L'ordinanza federale sulla caccia deve essere adeguata alle esigenze attuali. A tale scopo, la Confederazione si propone di rafforzare la protezione degli animali selvatici mediante l'introduzione di zone di tranquillità per la fauna selvatica e di consentire ai Cantoni, in caso di conflitti considerevoli, una gestione pragmatica delle specie protette, in particolare dei grandi predatori.
Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali e Revisione dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità e Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc): protezione dei corsi d'acqua seminaturali. In base alle esperienze maturate finora, la RIC viene adeguata agli attuali sviluppi economici, politici e tecnici. Vengono inoltre precisate l'assegnazione di contributi globali ai Cantoni nei settori dell'informazione, della consulenza, della formazione e del perfezionamento professionale nonché le disposizioni concernenti le gare pubbliche. Vista la vicinanza tematica, nel contempo viene sottoposta a revisione anche l'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità. Su richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), poniamo in consultazione anche le proposte per una più efficace protezione dei corsi d'acqua seminaturali.
Eine am 10. September 2008 eingereichte Motion verlangte, das Waldgesetz (WaldG; RB 921.1) so zu ergänzen, dass Paintball-Spiele und ähnliche Tätigkeiten in öffentlichen und privaten Wäldern verboten sind. In der Begründung zur Motion wurde zusammengefasst dargelegt, dass es sich bei Paintball um ein Kriegsspiel handle.
Die Teilnehmer – oftmals in Tarnanzügen und vor allem mit Schutzausrüstung im Gesichtsbereich – simulierten dabei Gefechte, seien mit Luftdruckwaffen ausgerüstet und versuchten, ihre Gegner mittels Treffern mit Farbmunition aus dem Spiel zu nehmen. Es zeige sich, dass alle beteiligten Stellen mit dieser Situation unzufrieden seien.
Klar sei, dass es sich beim Umfang des Paintball-Betriebs nicht um eine bewilligungspflichtige Veranstaltung im Sinne von § 15 der Verordnung des Regierungsrates zum Waldgesetz (WaldV; RB 921.11) handle, sondern um eine Tätigkeit im Sinne von § 13 des Waldgesetzes. In verschiedenen Gemeinden seien dazu bereits Verbote erlassen worden, und damit nun nicht ein Verschieben in die Nachbargemeinden ausgelöst werde, dränge sich eine kantonale Regelung auf.
Mediante una modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali e della legge sulla protezione dell'ambiente si intende prendere in debita considerazione e, per quanto possibile, prevenire le conseguenze negative indirette derivanti dalla produzione di biocarburanti. Il progetto prevede di estendere i criteri per l'agevolazione fiscale per i biocarburanti. Inoltre, il Consiglio federale sarà tenuto, in caso di necessità, a introdurre un obbligo di omologazione per biocarburanti e biocombustibili.
l paesaggio riveste un ruolo sempre più importante in quanto parte dell'ambiente, spazio vitale e risorsa economica per il turismo. La Convenzione europea sul paesaggio è il primo strumento di diritto internazionale finalizzato a una gestione accurata del paesaggio. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla ratifica della Convenzione europea sul paesaggio.
L'iniziativa propone di modificare la legge federale sulle foreste allo scopo di prevenire nelle regioni con un aumento della superficie forestale conflitti con aree agricole privilegiate, con zone dall'elevato valore ecologico o paesaggistico e con la protezione contro le piene. Tale risultato deve essere ottenuto disciplinando in maniera più flessibile l'obbligo di rimboschimento compensativo nelle regioni in cui la superficie boschiva aumenta e rinunciando parzialmente alla definizione dinamica di foresta. La superficie boschiva totale non deve tuttavia essere ridotta e il principio del divieto di dissodamento dev'essere mantenuto.
Il parlamento ha deciso nel dicembre 2009 di modificare diverse leggi federali quale controprogetto indiretto all'iniziativa parlamentare “Acqua viva•. Le ordinanze devono quindi anche essere adeguate. A) Iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (07.492): modifica delle ordinanze sulla protezione delle acque, sulla sistemazione dei corsi d'acqua, sull'energia e sulla pesca. B) Infiltrazione delle acque di scarico - modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque. C)Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale.
L'ordinanza sull'impiego confinato del 25 agosto 1999 attualmente in vigore deve essere adeguata alla legge sull'ingegneria genetica e all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, anch'essa già revisionata. Inoltre si vuole tenere conte delle esperienze fatte nell'esecuzione così come dei passi avanti fatti dalla scienza e dalla tecnologia.
Il 18 giugno 2010, l'Assemblea federale ha approvato la modifica della legge sul CO2 sancendo per legge l'obbligo delle centrali termiche a combustibili fossili di compensare le loro emissioni di CO2. Il presente atto normativo di esecuzione concretizza tali disposizioni.
La modifica del 20 dicembre 2006 della legge sulla protezione sull'ambiente (LPAmb) precisa in che misura le organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere possono svolgere attività economiche. Il DATEC ha quindi esaminato l'elenco di tali organizzazioni per accertare se le loro attività economiche sono compatibili con la nuova disposizione. Inoltre ha valutato se le stesse soddisfano le rimanenti disposizioni del diritto di ricorso.
Gli emendamenti precisano alcune disposizioni e aggiornano l'appendice I, che elenca le attività soggette alla Convenzione, allo scopo di migliorarne l'applicazione.
Introducendo nell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) delle esigenze relative all'immissione nelle acque di sostanze organiche selezionate presenti in tracce nelle acque di scarico comunali, la presente modifica riduce l'immissione di sostanze organiche in tracce nelle acque.
Per la valutazione del rumore delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione militari sono stati definiti dei valori limite d'esposizione al rumore in un nuovo allegato dell'OIF. Inoltre il termine di risanamento per gli aerodromi militari è stato prolungato di 10 anni fino al 31 luglio 2020, e sono proposti altri piccoli cambiamenti d'ordine formale e complementi dell'OIF e dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI).
La Svizzera è chiamata ad aderire alla Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). Ciò implica piccole modifiche alla legge sulla protezione dell'ambiente. I Cantoni dovrebbero inoltre garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali.
Introduzione delle prescrizioni sui gas di scarico degli apparecchi di lavoro con motore a benzina con una potenza ≤ 19 kW (motoseghe, tosaerba ecc.). In futuro, in Svizzera saranno venduti solo apparecchi di lavoro che soddisfano i requisiti della direttiva 2002/88/CE per i motori a combustione interna ≤ 19 kW destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
Le misure decise dalla POP COP4 su nove nuove sostanze vanno oltre le disposizioni dell'ORRPChim per quanto concerne i punti seguenti: attualmente l'ORRPChim non contiene nessuna norma concernente il pentaclorobenzene e i perfluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Nel caso del pentabromodifeniletere e dell'octabromodifeniletere (agenti ignifuganti), l'immissione sul mercato e l'impiego sono già proibiti dalle disposizioni giuridiche svizzere, manca però il divieto di produzione previsto dal diritto internazionale. Per quanto concerne i PFOS, nel quadro di una revisione in corso dell'ORRPChim era già stata avviata l'indagine conoscitiva su un progetto di regolamentazione. In seguito alle deliberazioni della POP COP4 il progetto necessita però di un adeguamento.
Il 12 giugno 2009, il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge sul CO2 e ha deciso di destinare una parte dei proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili al finanziamento di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 nel settore degli edifici. A partire dal 2010 sarà disponibile a tal fine un importo annuo massimo di 200 milioni di franchi. Con la modifica dell'ordinanza sul CO2 si vuole rendere concreta la decisione del Parlamento.