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La presente modifica dell’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario mira in particolare a definire le misure amministrative da adottare nei confronti dei veterinari e dei detentori in caso di uso di antibiotici superiore alla media. Inoltre si intende adeguare in modo puntuale altre disposizioni sulla base di esigenze pratiche (agevolazioni per l’importazione di medicamenti veterinari, precisazione delle definizioni, cambiamento di destinazione, obbligo di registro per i medicamenti per le api ecc.). Le modifiche dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria includono precisazioni, correzioni di traduzione e integrazioni di natura tecnica.
L’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» intende rafforzare la protezione della varietà delle specie e assicurarne la conservazione a lungo termine, ma rafforzare al contempo la protezione del paesaggio e promuovere la cultura della costruzione. Il Consiglio federale condivide le richieste dell’iniziativa, ma le respinge giudicandole eccessive. Il Consiglio federale oppone pertanto all’iniziativa un controprogetto indiretto con cui intende garantire la creazione a livello nazionale di una superficie protetta sufficiente a favore della natura.
La legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite deve essere sottoposta a revisione al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza per la vecchiaia. Si tratta di iscrivere nella legge la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Alcuni Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono un test Covid-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test Covid-19 negativo per il trasporto. Succede così sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test Covid-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Alla luce di questa situazione e del suo aggravarsi si crea una nuova disposizione in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell’asilo a sottoporsi a un test Covid-19, se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione. Se le persone interessate non adempiono a tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono disporre che queste persone siano sottoposte a un test Covid-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con mezzi più lievi. Il test Covid-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se eseguendolo si può mettere in pericolo la salute della persona interessata.
In seguito alle esperienze vissute durante la pandemia di COVID-19, verrà introdotto l’obbligo di costituire scorte di etanolo sulla base della legge federale sull’approvvigionamento del Paese, per un totale di 10 000 tonnellate. Lo stoccaggio è limitato a due concentrazioni adatte a quasi tutti gli scopi. Sottostanno all’obbligo di costituire scorte tutte le aziende che importano, producono o trasformano etanolo denaturato o non denaturato o lo immettono per la prima volta in commercio sul territorio svizzero. L’obbligo non riguarda l’etanolo utilizzato come carburante (noto anche come bioetanolo) o per la fabbricazione di carburanti.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composi organici volatili (OCOV; RS 814.018), l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e l'ordinanza sul traffico di rifiutti (OTRif; RS 814.610).
L'imposta sul tonnellaggio gode di un largo consenso a livello internazionale ed è ampiamente diffusa, in particolare nell'Unione europea. L'introduzione di questa imposta anche in Svizzera creerebbe condizioni paritarie in un contesto di competitività tra le imprese di navigazione marittima, che si contraddistinguono per l'elevata mobilità, nel settore del trasporto di merci e persone.
Il sistema di ingressi e uscite (EES) serve a registrare gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno breve. Serve inoltre a registrare i rifiuti d'entrata disposti alla frontiera esterna Schengen. L'attuazione delle basi legali europee riguardanti l'EES e dei pertinenti adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) richiede adeguamenti anche a livello esecutivo. Da un lato sarà erogata una nuova ordinanza EES (OSIU) che definirà principalmente i diritti delle autorità svizzere in materia di registrazione, trattamento e consultazione dei dati nell'EES come anche la procedura di consultazione e di accesso a questi dati. Dall'altro lato, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) e, in misura minima, l'ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512), saranno modificate. Le modifiche della legge e delle ordinanze entreranno in vigore in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, prevista attualmente per il maggio 2022.
Il sistema radio di sicurezza Polycom consente la comunicazione tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera in qualsiasi situazione. Per garantire una comunicazione operativa capillare su scala nazionale tramite Polycom anche in caso di collasso della rete elettrica, sono necessarie misure per le circa 270 stazioni di trasmissione della Confederazione. L'autonomia della corrente elettrica deve essere aumentata a più giorni. Per questo il Consiglio federale chiede un credito d'impegno di 36,5 milioni di franchi.
Con la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio sarà attuata la modifica del Codice delle obbligazioni (16.077).
Con il presente progetto s'intende creare una base legale che consenta a Cantoni, città o Comuni di svolgere progetti pilota sul mobility pricing limitati nello spazio e nel tempo che prevedono l'applicazione di una tassa. Tali iniziative hanno lo scopo di acquisire conoscenze su nuove forme di tariffazione per influenzare in modo mirato la domanda di trasporto e la mobilità, sia nel traffico motorizzato privato sia nel trasporto pubblico. Grazie a questa legge si creeranno inoltre le premesse per poter erogare contributi federali ai progetti pilota.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 11 ordinanze agricole del Consiglio federale e di un'ordinanza del DEFR.
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati pone in consultazione il progetto preliminare di una legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, presentando varianti per alcune disposizioni. Si propongono fra l'altro diversi adeguamenti della cornice edittale prevista per il diritto penale in materia sessuale, la ridefinizione della fattispecie della violenza carnale (art. 190 CP) e l'introduzione di una nuova fattispecie di base relativa all'aggressione sessuale (art. 187a CP).
Accogliendo due mozioni identiche (CAPTE-N 20.4340 e CAPTE-S 21.3002), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una nuova revisione dell’OCP. Per garantire una coesistenza regolata tra l’uomo, i grandi predatori e gli animali da reddito, le disposizioni dell’ordinanza saranno adattate entro il margine consentito dalla vigente legge sulla caccia (RS 922.0). La durata della consultazione nettamente ridotta consente l’entrata in vigore della modifica nell’estate 2021.
L'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi disciplina la prestazione dei servizi a breve termine da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo è quello di mantenere il più ampio accesso possibile per i prestatori di servizi dopo la scadenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito. La conclusione di questo accordo fa parte della strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale in seguito al referendum del Regno Unito sull'uscita dall'Unione europea («Brexit»). L'accordo è stato firmato il 14 dicembre 2020. E' limitato a due anni. Le parti contraenti possono decidere di estenderla.
Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo). Alcune disposizioni dell’ordinanza derogano alla legge sull’asilo vigente. Sulla base della situazione epidemiologica, l’ordinanza è già stata prorogata a più riprese ed è tuttora valida fino al 30 giugno 2021. Per il momento non è ancora possibile prevedere per quanto tempo dovranno essere mantenute le misure adottate dal Consiglio federale e dall’UFSP per combattere il coronavirus. Idem per le misure riguardanti il settore dell’asilo. Occorre pertanto prorogare ulteriormente la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 asilo fino al 31 dicembre 2021.
La prevista revisione della legge (RS 411.3) riguarda gran parte delle disposizioni. Si tratta quindi di una revisione totale. Il disegno di legge adegua l'importo del contributo della Confederazione agli interessi della Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. L'obiettivo è quello di introdurre una riserva di credito, di definire il contributo della Confederazione come importo massimo e di chiarire la definizione dei costi di esercizio imputabili.
Il SIS si fonda ora su tre regolamenti che disciplinano la gestione e l'uso del sistema in diversi settori: il regolamento (UE) 2018/1862, SIS polizia, il regolamento (UE) 2018/186, SIS frontiere e il regolamento (UE) 2018/1860, SIS rimpatrio. Per attuare questi tre regolamenti, la cui entrata in vigore è prevista per la fine del 2021, nonché per concretizzare le modifiche legislative della LSISA è necessario adeguare diverse ordinanze della legislazione svizzera.
Con decisione del 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente il trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (qui di seguito «rapporto», non disponibile in italiano). Il DDPS è stato incaricato di preparare, in collaborazione con il DFGP, il necessario adeguamento delle pertinenti basi legali per attuare l'opzione 2 contemplata nel rapporto («trasferimento di singoli compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili» [trad.]). I documenti inviati in consultazione prevedono in linea di principio l'attuazione completa dell'opzione 2 descritta nel rapporto.
L'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (CEPA) dispone che soltanto l'olio di palma sostenibile possa beneficiare delle concessioni accordate al Paese asiatico. L'ordinanza attua la relativa disposizione del CEPA.
La legge federale si prefigge di creare le basi per un impiego efficace dei mezzi elettronici nell'Amministrazione federale in relazione all'offerta di prestazioni digitali delle autorità. Tali basi devono garantire che la Confederazione disponga sempre delle forme di collaborazione oggettivamente più opportune nell'ambito dell'amministrazione digitale, in particolare del Governo elettronico.
Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato il progetto di modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). In vista della sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2020, sono necessarie numerose modifiche a livello di ordinanza. Queste riguardano in particolare i seguenti ambiti tematici: ottimizzazione dell'integrazione, provvedimenti sanitari, centro di competenza per i medicamenti, tariffazione e controllo delle fatture, sistema delle rendite, gestione dei casi, procedure e perizie, ordini di priorità in riferimento all'articolo 74 LAI e in riferimento all'articolo 101bis LAVS, convenzioni di collaborazione, indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e locali. Sono inoltre previste alcune modifiche non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, ad esempio concernenti le spese di amministrazione e il contributo per l'assistenza.
Il nuovo regolamento (UE) 2020/493 istituisce una nuova base legale per il sistema FADO, che sostituisce la precedente e costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Per garantire la trasposizione nel diritto svizzero di questo sviluppo di Schengen occorre adeguare la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) e, all'occorrenza, in un secondo tempo anche le pertinenti ordinanze.
Il progetto di modifica sancisce nella LCSl il divieto di clausole che limitano la libertà tariffaria - in particolare le clausole di parità tariffaria - nelle condizioni generali dei contratti stipulati tra le piattaforme di prenotazione online e le strutture alberghiere.
Il Consiglio federale stabilisce i fondamenti della comunicazione elettronica, che in futuro permetterà alle parti nei procedimenti giudiziari di comunicare per via digitale mediante una piattaforma centrale particolarmente sicura. Nella seduta dell'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha posto in consultazione la nuova legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG).