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Consultazione del mandato relativo alla rinegoziazione dell'Accordo di cooperazione di polizia con l'Austria e il Principato del Liechtenstein in vigore dal 2001. La rinegoziazione dell'Accordo trilaterale di polizia verte sulle possibilità di sviluppo rilevate a livello di esperti. Il nuovo Accordo di polizia prevede l'integrazione di ulteriori settori di cooperazione, di cui alcuni concernono anche i Cantoni.
Ai sensi della modifica della legge sui documenti d'identità entrata in vigore il 1° marzo 2010, a partire dal 1° marzo 2012 le carte d'identità potranno essere richieste unicamente presso le autorità cantonali di rilascio. La legge attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza di decidere se consentire anche in futuro il rilascio di carte d'identità non biometriche. Il presente disegno della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale prevede di modificare la legge sui documenti d'identità in modo tale da consentire ai Cantoni di decidere sulla possibilità di presentare la domanda presso il Comune di domicilio e da garantire, su richiesta, il rilascio di carte d'identità senza chip.
L'interesse moratorio per le vendite commerciali verrà aumentato al 10 per cento per incentivare i debitore a saldare più tempestivamente le loro obbligazioni.
Da un lato - nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori - la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall'altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d'uso previste per un'opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d'una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo Strumento ONU per il rintracciamento fissano standard minimi per armonizzare gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati, consentendo in tal modo di combattere efficacemente la fabbricazione e il traffico illecito di armi. Nel 2008 il Consiglio federale ha deciso di trasporre nel diritto svizzero gli obblighi sanciti dai due atti normativi. La firma del Protocollo ONU sulle armi da fuoco da parte della Comunità europea ha comportato l'adeguamento della Direttiva CE sulle armi. La sua trasposizione e applicazione equivalgono quindi in gran parte a una trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Vi sono tuttavia delle differenze riguardanti il campo d'applicazione e il contenuto che rendono necessari ulteriori adeguamenti. La presente revisione contiene, nell'avamprogetto I l'approvazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, l'autorizzazione del Consiglio federale a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo e la sua trasposizione nel diritto nazionale. L'unica modifica di legge necessaria per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento è invece inserita nell'avamprogetto II. Nella legge sui sistemi d'informazione militari è sancita una proroga del periodo di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale. Infine, viene proposta una modifica della legge sulle armi la cui necessità è emersa nel contesto dell'applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ossia i Regolamenti FRONTEX e RABIT.
Il Rapporto sull'esercito, che costituisce la concretizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito delineato nel Rapporto sulla politica di sicurezza, tematizza i problemi dell'esercito e le misure volte alla loro eliminazione o attenuazione. I rischi e le conseguenze per l'esercito sono illustrati mediante «case studies». Le attività dell'esercito e le sue possibili prestazioni sono state definite in base alle potenziali vulnerabilità. Nel profilo prestazionale i compiti dell'esercito sono concretizzati a livello qualitativo e quantitativo. Su queste basi sono stati allestiti un modello di esercito e relative varianti. Infine sono stati formulati i principi fondamentali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito.
vigore da ormai sei anni, la LPPC sarà sottoposta ad una prima revisione per tenere conto delle esperienze acquisite negli ultimi anni, in particolare nei settori dell'istruzione, degli organi di condotta nella Protezione della popolazione, dei servizi d'istruzione nella protezione civile e delle costruzioni di protezione.
Il rapporto in questione costituirà il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Sotto il profilo dei contenuti, domina la continuità con la politica di sicurezza attuale. Vi sono singole correzioni di rotta, ma nessun cambiamento di rotta vero e proprio. La politica di sicurezza viene definita in maniera sensibilmente più ampia e integrale (considerando i contributi cantonali e comunali alla sicurezza), ma l'attuale strategia fondamentale viene mantenuta: si mira a un'interazione efficace dei mezzi della politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e anche a una collaborazione internazionale. Nel rapporto, i cambiamenti essenziali riguardano l'assetto della collaborazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e lo strumento «esercito».
Devono essere rivedute le disposizioni concernenti la compensazione previdenziale nel Codice civile (art. 122-124 CC), nella Legge sul libero passaggio (LFLP) e nella Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Lo scopo è quello di raggiungere una protezione migliore dei coniugi che divorziano solo dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza.
La nuova normativa intende disciplinare esaustivamente i diritti e i compiti di base della polizia a livello federale. Nella nuova legge sono state raggruppate, laddove esistono, le disposizioni vigenti per ovviare alla frammentazione dal punto di vista della sistematica del diritto in materia di polizia della Confederazione. Quando necessario, tali norme sono state completate, aggiornate e precisate. In determinati settori specifici sono state create nuove norme che rispettano tuttavia i limiti delle competenze federali. Per tale motivo le disposizioni delle leggi speciali concernenti la cooperazione di polizia e l'assistenza informativa di polizia, ora riunite, sono precedute da una parte generale che disciplina i principi di tale cooperazione.
La Convenzione sancisce disposizioni più vincolanti nell'ambito della protezione delle vittime e dei testimoni, rispetto a quanto statuito dal Protocollo dell'ONU per prevenire e reprimere la tratta di persone. Inoltre essa prevede anche un meccanismo di monitoraggio indipendente. L'ordinamento giuridico svizzero è ampiamente conforme al contenuto della Convenzione. Vi è necessità di legiferare unicamente per quanto riguarda la protezione extraprocedurale dei testimoni esposti a gravi minacce perché coinvolti in procedimenti. Con l'avamprogetto di legge s'intende colmare tale lacuna, creare le strutture e formulare le basi legali per realizzare programmi di protezione dei testimoni.
I depositi bancari devono essere meglio protetti attraverso un nuovo sistema di garanzia a due fasi finanziato dalle banche. Diversi elementi dell'attuale soluzione transitoria, applicabile fino a fine 2010, saranno inoltre trasposti nel diritto permanente.
L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari attualmente in vigore è conforme alle disposizioni della Direttiva UE 91/414 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, il 24 settembre 2009 il Consiglio UE ha varato una versione totalmente modificata. L'obbiettivo della revisione consiste ad adattare l'ordinanza alle disposizioni del nuovo regolamento dell'UE.
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
L'accordo prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Nel contempo, le nuove misure in materia di sicurezza verrano tuttativa applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i paesi non aderenti all' UE (predichiarazione e analisi dei rischi).
Il codice di diritto processuale civile svizzero (CPP), il codice di diritto processuale penale (CPP) è una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano comunicare atti scritti ai tribunali o alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato di tali comunicazioni. Inoltre, il Consiglio federale deve mettere a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e gli atti scritti delle parti (art. 400 cpv. 2 CPC). Può tuttavia delegare tale compito all'Ufficio federale di giustizia (art. 400 cpv. 3 CPC).
Adeguamento alla direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici e alla direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Entrambe le ordinanze non sono più attuali e vanno abrogate senza essere sostituite.
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.