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La proposta modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) è volta ad attuare la mozione 17.3067 Dobler «Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese». Prevede di esentare dai contingenti annuali di permessi di dimora gli specialisti stranieri provenienti da Stati terzi formati alle università e nei politecnici svizzeri se la loro attività lavorativa riveste un alto interesse scientifico o economico.
Il 7 marzo 2021, il popolo e i cantoni hanno approvato un’iniziativa popolare. L’articolo 10a della Costituzione federale vieta ora la dissimulazione del proprio viso negli spazi pubblici. Questo divieto deve essere attuato entro due anni. Il Consiglio federale propone un’attuazione nel codice penale.
La modifica mira in particolare all’allineamento alla nuova normativa dell’UE in materia di sanità animale. In questo contesto, si includono nell’OFE diverse epizoozie, altre epizoo-zie esistenti vengono ricategorizzate e si inaspriscono in linea generale i provvedimenti da adottare in caso di focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa. Si emana una rego-lamentazione sull’identificazione dei camelidi del vecchio e nuovo mondo e si ampliano le regolamentazioni in materia di registrazione e controllo degli effettivi per le aziende di acquacoltura. Infine, si emana una disposizione per il versamento di un’indennità ai Can-toni con il ricavato della tassa di macellazione per il programma nazionale di sorveglianza.
La SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione Svizzera. Le disposizioni sull’organizzatione della SIFEM, attualmente regolate a livello di ordinanza, devono essere adeguate alle esigenze della costituzione federale per quanto riguarda il principio di legalità e i principi di del governo d’impresa della Confederazione e devono essere sancite in una legge in senso formale.
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione concernente le revisioni parziali previste per l’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), l’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne) e l’ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
IIl 19 marzo 2021, il Parlamento ha adottato diverse misure nell’ambito della revisione della legge sul riciclaggio di denaro. In particolare queste misure sono specificate nelle presenti disposizioni di attuazione.
Il 19 marzo 2021, il Parlamento ha approvato la revisione alla legge sul riciclaggio di denaro, in base alla quale l’Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) che è annesso a l’AFD, diverrà l’autorità di sorveglianza della LRD per i saggiatori del commercio e le società del gruppo che commerciano in metalli preziosi bancari. In questo contesto la competenza di concretizzare la verifica degli obblighi di diligenza ai sensi del capitolo 2 LRD è trasferita à l’AFD. Il presente progetto precisa gli obblighi di diligenza per i titolari di un’autorizzazione così come le disposizioni relative alla sorveglianza da parte dell’Ufficio centrale.
La revisione della OLiq mira ad assicurare che le banche di rilevanza sistemica dispongano della liquidità richiesta dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LBCR, la quale garantisce che esse possiedano una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile. Il fabbisogno di liquidità di una banca di rilevanza sistemica deve essere soddisfatto anche in caso di risanamento o liquidazione.
L’attuale legge sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 sarà adattata ai requisiti normativi attuali in materia di rumore, siti contaminati, tasse di incentivazione, finanziamento di corsi di istruzione e formazione sull’uso di prodotti fitosanitari, sistemi di informazione e documentazione e diritto penale.
In relazione all’attuazione del rivisto regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea occorre adeguare l’ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). L’attuazione del summenzionato regolamento esige poche nuove disposizioni nell’OCOFE in merito alle regole d’impiego per i membri dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) che partecipano a distacchi a lungo termine per l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, allo scambio di dati tra l’AFD e l’Agenzia nonché ai servizi di contatto per richiedere l’assistenza finanziaria delle autorità. L’OCOFE necessita tuttavia di una revisione completa: è stata dunque completamente adeguata, ristrutturata e rinominata (ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini).
In questo contesto occorre adeguare anche l’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). Le modifiche concernono in particolare il possibile impiego all’estero di personale svizzero della Confederazione o dei Cantoni nonché l’impiego in Svizzera di personale estero nell’ambito dei rimpatri. Indipendentemente da ciò, in base a una raccomandazione formulata dalla Commissione europea nel quadro dell’ultima valutazione Schengen della Svizzera, nell’OEAE occorre effettuare un adeguamento per quel che riguarda il contenuto della decisione di allontanamento.
Negli allegati 1 e 2 dell’ORTV sono definite le zone di copertura delle radio locali e delle televisioni regionali. In vista del rilascio delle nuove concessioni per il servizio pubblico regionale dal 2025, si procede a un aggiornamento del numero e dell’estensione delle zone di copertura. Le zone di copertura attualmente vigenti risalgono al 2007.
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di attuare mediante tre progetti di atto normativo separati le richieste di quattro iniziative parlamentari su determinate questioni inerenti al diritto di locazione («Impedire le sublocazioni abusive», «Aumenti delle pigioni scalari. Evitare i moduli inutili», «Diritto della locazione. Autorizzare la firma riprodotta meccanicamente», «Snellire la procedura in caso di disdetta della locazione per bisogno proprio del locatore o dei suoi familiari»). I tre progetti prevedono adeguamenti concernenti la sublocazione, le prescrizioni formali in caso di aumento di pigione e altre modifiche contrattuali unilaterali, nonché la disdetta per bisogno personale. Essi sono accompagnati da un rapporto unico.
Il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso una serie di misure per arginare le ripercussioni sulla salute e sull’economia della pandemia di COVID-19. Ciò comporta elevate uscite straordinarie che, conformemente alla norma complementare al freno all’indebitamento, devono essere ammortizzate. La modifica della legge sulle finanze della Confederazione disciplina il trattamento delle uscite straordinarie connesse alla pandemia di COVID-19.
Con la modifica della legge federale sugli stupefacenti viene abrogato il divieto di messa in commercio degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici e semplificato l’impiego di medicamenti a base di canapa esonerati dall’obbligo di omologazione. Di conseguenza saranno necessarie modifiche al diritto di esecuzione, in particolare: - lʼadeguamento delle misure necessarie allʼomologazione e al controllo di cui all’ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup) e dei dettagli concernenti il rilevamento da parte dell’UFSP dei dati relativi ai trattamenti medici con medicamenti a base di canapa - la riclassificazione della canapa a scopi medici dall’elenco d degli stupefacenti vietati all’elenco a dell'ordinanza del DFI sugli stupefacenti (OEStup-DFI)
Gli apparecchi di rilevazione TTPCP e l’infrastruttura stradale TTPCP devono essere sostituiti. La TTPCP sarà quindi tecnicamente modernizzata e allineata al servizio europeo di telepedaggio (SET). Gli adeguamenti richiedono una revisione della legge federale sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 19 dicembre 1997 e dell’ordinanza sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 6 marzo 2000.
La società nazionale di rete Swissgrid sarà incaricata della gestione di un sistema di monitoraggio per valutare la situazione di approvvigionamento nel settore elettrico per l’approvvigionamento economico del Paese (AEP). A tal fine è necessario modificare l’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE). Nel settore dell’approvvigionamento del gas è previsto il trasferimento di compiti pubblici all’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG). Ciò riguarda la preparazione di provvedimenti di approvvigionamento economico nel caso di una grave carenza di gas naturale a seguito di perturbazioni del mercato. A tal fine va creata una nuova ordinanza sull’organizzazione dell’industria del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese.
Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce il Fondo BMVI per il periodo 2021–2027 che succede al Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF Frontiere), a cui la Svizzera aveva aderito ufficialmente ad agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come il suo predecessore, anche il Fondo BMVI è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI intende contribuire allo sviluppo di una politica comune dei visti e ad una gestione europea integrata delle frontiere da parte degli Stati Schengen, al fine di combattere la migrazione irregolare e agevolare gli ingressi regolari. Le risorse di questo Fondo consolidano e migliorano le capacità degli Stati Schengen in questi settori e rafforzano la collaborazione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; inoltre, permettono all’UE di reagire in modo veloce ed efficace alle situazioni critiche in materia di sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento del sistema Schengen.
Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 si rinnova il sistema di informazione visti al fine di adeguarlo alle nuove sfide della politica in materia di visti, di frontiere e di sicurezza. Il Sistema d’informazione sui visti è una banca dati dell’UE che collega le guardie di frontiera in funzione presso le frontiere esterne di Schengen con i consolati degli Stati Schengen in tutto il mondo. Il sistema è stato introdotto a livello mondiale nel 2015. Fornisce alle autorità competenti per i visti informazioni essenziali sulle persone che richiedono visti Schengen per soggiorni brevi e permette alle guardie di frontiera di identificare i viaggiatori che possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Al fine di garantire che queste autorità dispongano in ogni momento delle informazioni necessarie, i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 estendono il sistema, in particolare includendo le persone che possiedono o hanno richiesto un visto e un permesso di soggiorno di lunga durata. L’UE sta modernizzando i propri sistemi d’informazione per la sicurezza e la gestione delle frontiere nell’intento di colmare le lacune in termini di informazione e di accrescere la sicurezza nello spazio Schengen. È inoltre proposta una modifica della LStrI (progetto 2) volta a concedere all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai sistemi di informazione dell’UE ad esso collegati (EES, ETIAS, VIS).
A complemento dell’avamprogetto della legge federale summenzionata, per il quale la procedura di consultazione è già stata svolta dal dicembre 2020 al marzo 2021, viene sottoposta una disposizione supplementare di legge sotto forma di disposizione transitoria che ha per oggetto il finanziamento dell’«agenda Infrastrutture e servizi di base nazionali dell’Amministrazione digitale Svizzera». Con tale disposizione la Confederazione si impegna, se le condizioni definite sono soddisfate, a garantire un finanziamento iniziale per i progetti dell’agenda per un periodo di quattro anni a partire dal 2024.
Il Consiglio federale desidera tutelare maggiormente le persone coniugatesi da minorenni. Da una valutazione è emersa la necessità di rivedere le disposizioni relative alla causa di nullità del matrimonio per minore età. Le disposizioni saranno ora modificate.
I nuovi regolamenti modificatori ETIAS contengono modifiche conseguenti all’approvazione dei tre regolamenti UE riveduti concernenti il Sistema d’informazione Schengen (SIS) e dei regolamenti sull’interoperabilità. Tra le altre cose, sono disciplinati i diritti di accesso delle unità nazionali ETIAS ai dati salvati negli altri sistemi d’informazione UE (EES, VIS, SIS) nonché ai sistemi d’informazione nazionali (ORBIS, VOSTRA, RIPOL, N-SIS, registro nazionale di polizia). Inoltre sono necessarie ulteriori modifiche: l’ampliamento del campo d’applicazione dell’ETIAS e la creazione di un sistema nazionale ETIAS (N-ETIAS). Infine la procedura di ricorso ETIAS deve essere semplificata sotto il profilo tecnico attraverso la creazione di una specifica piattaforma e accelerata grazie all’adeguamento di alcune disposizioni procedurali.
L’ordinanza OCIFM deve essere completamente rivista in seguito all’adozione, il 25 settembre 2020, della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF, FF 2020 6895).
Il 13 giugno 2021 il Popolo ha approvato la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Alcune disposizioni relative alla cooperazione di polizia e alle indagini in incognito entreranno in vigore già in autunno. L’attuazione delle misure preventive di polizia previste dalla MPT è concretizzata nell’afferente ordinanza. Nella seduta del 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha quindi posto in consultazione l’ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT).
Il progetto prevede l’introduzione di un sistema di finanziamento per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente basato sugli incentivi, che pone l’accento sulla formazione professionale dei giovani e dei giovani adulti ed è orientato quindi agli obiettivi di efficacia dell’Agenda Integrazione Svizzera. L’obiettivo del progetto è ottenere un’integrazione rapida e duratura degli interessati in Svizzera e ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. A tale riguardo è necessario adeguare l’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie. Nel quadro dell’attuazione del diritto in materia di cittadinanza e di quello in materia di stranieri e di integrazione è emerso che i requisiti posti ai test di lingua non soddisfano il criterio di integrazione delle competenze linguistiche. In particolare i certificati linguistici non contengono un riferimento esplicito all’attività professionale e alla vita sociale in Svizzera. Affinché la verifica delle conoscenze linguistiche sia conforme agli altri criteri di integrazione, occorre precisare i requisiti posti ai certificati linguistici. A tal fine è necessario adeguare l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa nonché l’ordinanza sulla cittadinanza.
In seguito alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati (LPD), l’ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD) deve essere adattata.