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Il recepimento del codice dei visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen) implica un adattamento della procedura svizzera in materia di rilascio del visto. Sul piano esecutivo occorre modificare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Oemol-LStr).
Revisione totale della legge sulle attività giovanili (LAG): sulla base dei postulati Janiak (00.3469) e Wyss (00.3400 e 01.3350) e del rapporto del Consiglio federale ("Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù") del 27 agosto 2008, la revisione totale della LAG persegue in particolare gli obiettivi seguenti: rafforzare il potenziale di integrazione e prevenzione della promozione dell'infanzia e della gioventù attuata dalla Confederazione sostenendo forme di attività extrascolastiche con bambini e giovani aperte e innovative; iscrivere nella legge il sostegno fornito alla Sessione federale dei giovani da parte della Confederazione; finanziare misure che promuovono la partecipazione di giovani di tutti i ceti sociali alla sessione; sostenere i Cantoni nell'elaborazione della loro politica dell'infanzia e della gioventù e nello sviluppo di relativi progetti; rafforzare lo scambio di informazioni ed esperienze con attori operanti nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù.
Modifiche tecniche legate all'informatizzazione, che non hanno ripercussioni sul sistema vigente.
A partire dal 1° gennaio 2011 tutti gli equidi presenti sul territorio svizzero dovranno essere registrati in una banca dati centralizzata e a quelli che non sono macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita dovrà essere impiantato un microchip. L'identificazione e il riconoscimento inequivocabili di tutti gli equidi sono necessari al fine del controllo delle disposizioni in materia di sicurezza delle derrate alimentari nonché della tracciabilità e della sorveglianza dello stato di salute degli animali. Si mira inoltre all'equivalenza con il diritto dell'UE, nella quale il 1° luglio 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 504/2008 che disciplina la registrazione e l'identificazione degli equidi.
Mit Beschluss vom 24. März 2000 hat die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Art. 55a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) erlassen und damit den Bundesrat ermächtigt, die Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu beschränken. Diese Massnahme, welche ursprünglich auf höchstens drei Jahre befristet war, wurde im Jahr 2005 ein erstes Mal um drei Jahre und entsprechend der vom Parlament am 13. Juni 2008 angenommenen Änderung von Art. 55a KVG mit Beschluss des Bundesrates vom 25. Juni 2008 ein weiteres Mal bis Ende 2009 verlängert. Mangels einer definitiven Nachfolgeregelung zu Art. 55a KVG beschloss das Parlament am 12. Juni 2009, diese Bestimmung in revidierter Form erneut und bis am 31. Dezember 2011 zu verlängern.
Mit der vorliegenden Revision soll am grundsätzlichen Kurs der letzten Revision und damit an einer liberaleren Ausgestaltung des Zulassungsstopps festgehalten werden. Zudem sollen neu zwecks Förderung der Grundversorgung im Sinne des Managed Care Gedankens interdisziplinäre Versorgungsnetzwerke gemäss § 17 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die universitären Medizinalberufe vom 28. Mai 2008 (MedBV) vom Zulassungsstopp ausgenommen werden. Die Ausdehnung des Zulassungsstopps auf Spitalambulatorien ist deshalb kein taugliches Mittel zur Bekämpfung der Mengenausweitung im ambulanten Bereich und würde letztlich bloss zu enormem administrativem Mehraufwand führen.
Im Kanton Zürich sind vom Zulassungsstopp gemäss Art. 55 a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 und der Verordnung über die Einschränkung der Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vom 3. Juli 2002 (eidgenössische Verordnung)3 ausgenommen: a. Ärztinnen und Ärzte mit Facharzttitel Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie b. Zahnärztinnen und Zahnärzte c. Apothekerinnen und Apotheker d. interdisziplinäre Versorgungsnetzwerke gemäss § 17 Abs. 1 lit. a. MedBV und die darin tätigen Ärztinnen und Ärzte. Die Angehörigen der in Abs. 1 genannten Berufsgruppen benötigen zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung keiner persönlichen Bewilligung.
Im Januar 2009 verabschiedete der Kantonsrat ein Gesetz zur Entlastung von Unternehmen. Ziel ist es, den administrativen Aufwand von Unternehmen bei der Erfüllung von Vorschriften zu reduzieren oder gering zu halten. Heute startet das Vernehmlassungsverfahren zur dazugehörigen Vollzugsverordnung.
Das «Gesetz zur administrativen Entlastung der Unternehmen (EntlG)» geht zurück auf die kantonale Volksinitiative zum Abbau von Vorschriften und administrativer Belastung von kleinen und mittleren Unternehmen, die im August 2006 eingereicht wurde. Es wird zusammen mit der dazugehörigen Vollzugsverordnung voraussichtlich in der ersten Hälfte 2010 in Kraft treten. Die Bestimmungen sollen helfen, den administrativen Aufwand der Unternehmen bei der Erfüllung von Vorschriften möglichst zu reduzieren oder gering zu halten.
I depositi bancari devono essere meglio protetti attraverso un nuovo sistema di garanzia a due fasi finanziato dalle banche. Diversi elementi dell'attuale soluzione transitoria, applicabile fino a fine 2010, saranno inoltre trasposti nel diritto permanente.
Am 29. September 2009 hat der Regierungsrat beschlossen, ein externes Vernehmlassungsverfahren über den Entwurf für ein Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die Energienutzung durchzuführen.
La soppressione del contingentamento lattiero al 1° maggio 2009 e degli aiuti nel settore lattiero con effetto al 1° gennaio 2009 nonché l'accessibilità ai dati di diritto pubblico sulla produzione lattiera mediante la Piattaforma di valutazione latte appositamente sviluppata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno reso necessarie alcune modifiche nell'ordinanza sulle tasse UFAG.
Visti i vantaggi che l'allegato 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli comporta per l'economia agraria elvetica, è nell'interesse della Svizzera estenderlo, a medio termine, al materiale di moltiplicazione delle colture speciali come ortaggi, vite, frutta e piante ornamentali. Affinché una simile estensione possa essere prospettata nei colloqui bilaterali con l'UE, è necessario introdurre determinate autorizzazioni nell'ordinanza sulle sementi. La modifica consente inoltre di adeguare alcuni passi alle nuove norme UE, di colmare determinate lacune, di precisare talune formulazioni e di procedere a piccoli adattamenti di natura redazionale.
La soppressione del contingentamento lattiero al 1° maggio 2009 e degli aiuti nel settore lattiero con effetto al 1° gennaio 2009 nonché l'accessibilità ai dati di diritto pubblico sulla produzione lattiera mediante la Piattaforma di valutazione latte appositamente sviluppata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno reso necessarie alcune modifiche nell'ordinanza sui dati agricoli.
L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari attualmente in vigore è conforme alle disposizioni della Direttiva UE 91/414 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, il 24 settembre 2009 il Consiglio UE ha varato una versione totalmente modificata. L'obbiettivo della revisione consiste ad adattare l'ordinanza alle disposizioni del nuovo regolamento dell'UE.
Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere terrestri e marittime. Il Fondo si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali. Per il Fondo per le frontiere esterne è stato fissato un importo globale pari a 1'820 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Per la Svizzera tale contributo ammonta in media a 15 milioni di franchi all'anno. In compenso essa può finanziare, tramite il Fondo, progetti per 3-5 milioni di franchi all'anno.
L'articolo 239g dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) attribuisce all'Ufficio federale di veterinaria la facoltà di prescrivere vaccinazioni contro la malattia della lingua blu. Con il presente progetto di ordinanza, l'UFV si avvale di tale facoltà stabilendo quali animali debbano essere vaccinati su tutto il territorio svizzero e le modalità di somministrazione del vaccino. Inoltre, vengono definite le competenze spettanti alle diverse parti interessate. Chi espone consapevolmente i propri animali ad un rischio sanitario più elevato - rinunciando a misure di prevenzione prescritte, come la vaccinazione contro la malattia delle lingua blu - deve anche farsi carico degli oneri che da ciò derivano: in altri termini, non può essere indennizzato dal Cantone se nel suo effettivo di bestiame si manifesta la malattia e si verificano perdite di animali.
Nel giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso di eliminare le differenze tra la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) e la direttiva europea 2001/95/UE sulla sicurezza generale dei prodotti attraverso una revisione totale della LSIT. La legge federale sulla sicurezza dei prodotti LSPro è stata approvata dal Parlamento nella sessione estiva del 2009 insieme alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e il 23 giugno 2009 è stata pubblicata sul Foglio federale (cfr. FF 3857). La presente ordinanza sulla sicurezza dei prodotti costituisce l'ordinanza d'esecuzione della LSPro.
Le misure decise dalla POP COP4 su nove nuove sostanze vanno oltre le disposizioni dell'ORRPChim per quanto concerne i punti seguenti: attualmente l'ORRPChim non contiene nessuna norma concernente il pentaclorobenzene e i perfluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Nel caso del pentabromodifeniletere e dell'octabromodifeniletere (agenti ignifuganti), l'immissione sul mercato e l'impiego sono già proibiti dalle disposizioni giuridiche svizzere, manca però il divieto di produzione previsto dal diritto internazionale. Per quanto concerne i PFOS, nel quadro di una revisione in corso dell'ORRPChim era già stata avviata l'indagine conoscitiva su un progetto di regolamentazione. In seguito alle deliberazioni della POP COP4 il progetto necessita però di un adeguamento.
Il 12 giugno 2009, il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge sul CO2 e ha deciso di destinare una parte dei proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili al finanziamento di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 nel settore degli edifici. A partire dal 2010 sarà disponibile a tal fine un importo annuo massimo di 200 milioni di franchi. Con la modifica dell'ordinanza sul CO2 si vuole rendere concreta la decisione del Parlamento.
Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). L'elemento centrale della revisione della LOTC è il nuovo capitolo 3a “Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere•. Con la revisione della LOTC il capitolo 3a è completato dall'articolo 20 concernente la sorveglianza di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere. Queste disposizioni legali devono essere precisate a livello di ordinanza.
Definizione nel diritto privato degli obblighi degli intermediari finanziari che hanno perso il contatto con i loro clienti e della procedura che porta dopo trent'anni alla liquidazione degli averi non rivendicati e all'assegnazione del ricavato allo Stato
La presente modifica d'ordinanza è finalizzata all'attuazione della mozione Moser “Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria• (08.3356), trasmessa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia e delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia. Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico. Con la presente modifica si vuole ottener un adattamento alla prassi, una precisazione del diritto vigente, una concretizzazione dei compiti come anche un aumento delle tariffe massime.
Das Gesetz über die politischen Rechte vom 1. September 2003 wird gemäss den Anträgen des Regierungsrates und der Kommission für Staat und Gemeinden geändert. Bei kirchlichen Angelegenheiten ist zudem die Zugehörigkeit zum betreffenden Gemeinwesen erforderlich. Ämter und Anstellungen, die in einem unmittelbaren Anstellungs- oder Aufsichtsverhältnis zueinander stehen, sind unvereinbar.
Eine Initiative ist zustande gekommen, wenn die Unterschriftenlisten den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und rechtzeitig eingereicht worden sind. Verstösst nur ein Teil der Initiative gegen übergeordnetes Recht oder ist nur ein Teil der Initiative offensichtlich undurchführbar, wird nur dieser für ungültig erklärt, wenn der restliche Teil die wesentlichen Anliegen der Initiative enthält und noch ein sinnvolles Ganzes ergibt. Die Mehrheit der Mitglieder des Initiativkomitees kann die Volksinitiative mit schriftlicher Erklärung an die Direktion zurückziehen.
Stimmt der Kantonsrat der Initiative ohne Gegenvorschlag zu, gilt das Initiativbegehren als sein eigener Beschluss, der nach Massgabe der Kantonsverfassung dem Referendum untersteht. Die Direktion stellt innert drei Monaten nach Einreichung der Initiative fest, ob sie zustande gekommen ist, und veröffentlicht dieses Ergebnis. Diese Gesetzesänderungen unterstehen dem fakultativen Referendum.
Con la presente proposta di modifica si vuole accordare ai Cantoni un più ampio margine per il disciplinamento dell'estensione del diritto di dispensazione per i droghieri, fino a quando non sarà emanato un nuovo disciplinamento unitario, definitivo e applicabile su tutto il territorio nazionale mediante la revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa).