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L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni viene adattata alla modifica della LTC decisa dal Parlamento il 24 marzo 2006.
Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla soppressione e alla semplificazione di procedure di autorizzazione previste in sei diverse leggi. Le modifiche di queste leggi saranno integrate nel messaggio sullo sgravio amministrativo che verrà adottato dal Consiglio federale ancora nel 2006. La procedura di consultazione durerà fino al 24 agosto 2006.
Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale si è espresso a favore del mantenimento del portale e ha autorizzato la Cancelleria federale a sottoscrivere una convenzione analoga per una durata minima di quattro anni. La vigente Convenzione di diritto pubblico del 6 ottobre 2004 concernente la collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 scade infatti alla fine dell'anno.
La modifica proposta sancirà nella legge federale sui diritti politici l'obbligo del Consiglio federale di informare i cittadini in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. A questo scopo applicherà i principi della continuità, della trasparenza, dell'oggettività e della proporzionalità. Iscritti finora in semplici linee direttrici, i suddetti criteri vengono così elevati a livello di legge.
La consultazione concerne le opzioni per l'ulteriore modo di procedere.
Il 10 giugno 2005, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di una nuova concezione del censimento della popolazione. Esso ha egualmente incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una consultazione tra i Cantoni in merito al mandato d'informazione e al finanziamento del prossimo censimento. La consultazione tra i Cantoni si è conclusa alla fine di settembre 2005. Il DFI desidera ora invitare i partiti politici e le altre organizzazioni e istituzioni interessate a prendervi parte. I risultati di queste consultazioni faranno parte di un rapporto globale che il DFI prevede di trasmettere al Consiglio federale alla fine del 2006.
Il forte calo delle domande d'asilo presuppone adeguamenti strutturali e organizzativi da realizzare a breve termine nel contesto del diritto vigente, mediante modifica delle pertinenti ordinanze.
Con la legge sulla promozione della cultura la Confederazione intende principalmente rafforzare la collaborazione con i Cantoni, i Comuni, le Città e i privati, definire le priorità nell'ambito della promozione della cultura e snellire i compiti e le competenze dei diversi fautori federali. L'obiettivo principale della revisione della legge su Pro Helvetia consiste nel modernizzare le strutture organizzative della Fondazione Pro Helvetia.
Il prossimo censimento della popolazione sarà di nuova concezione. Al posto della rilevazione totale tramite questionari, è previsto un censimento basato esclusivamente sui registri, completato da rilevazioni periodiche campionarie tra il 2010 e il 2019. Un censimento basato sui registri presuppone l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) svolgerà una consultazione tra i Cantoni, interpellandoli in merito all'attuazione dell'armonizzazione dei registri e ai temi su cui dovranno vertere le rilevazioni per campione.
Per quanto concerne le decisioni sulle naturalizzazioni nei Comuni per il tramite di votazioni, la CIP-S presenta una soluzione che lascia ai Cantoni il compito di stabilire la procedura e che introduce l'obbligo della motivazione per le decisioni di rifiuto della naturalizzazione, senza tuttavia designare un organo decisionale. Nemmeno è prevista una speciale procedura per le modalità e i requisiti giuridici della motivazione richiesta. L'avamprogetto di legge prevede la creazione, a livello cantonale, di un diritto di ricorso contro le decisioni sulla naturalizzazione ordinaria.
La revisione dei diritti popolari introduce segnatamente il nuovo istituto dell'iniziativa popolare generica. Tale istituto consente di proporre anche modifiche della legislazione federale; spetta all'Assemblea federale stabilire a quale livello normativo concretizzare l'iniziativa ed elaborare quindi le necessarie modifiche costituzionali o legislative. La Costituzione federale impedisce che eventuali divergenze tra le Camere si ripercuotano negativamente sul diritto di iniziativa (art. 156 cpv. 3 Cost.). La realizzazione di tali propositi necessita di modifiche legislative (LDP, LParl, OG).
In considerazione di certi avvenimenti occorsi negli ultimi anni in taluni Cantoni occorre discutere, nell'ambito del secondo avamprogetto della presente revisione (revisione della legislazione federale sui diritti politici), alcune semplificazioni concernenti le elezioni del Consiglio nazionale. Alcune proposte di norme cercano di riprendere suggerimenti formulati dai Cantoni e ispirati dai recenti eventi avvenuti in occasione di votazioni popolari e di elezioni del Consiglio nazionale.
Il Consiglio federale ha posto in consultazione la legislazione d'esecuzione relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Il Governo tiene quindi fede alla promessa fatta in occasione dei dibattiti parlamentari di voler presentare i progetti delle leggi d'esecuzione concernenti la NPC ancora prima della votazione popolare sulla modifica costituzionale. La procedura di consultazione sulla legislazione d'esecuzione durerà fino al 15 febbraio 2005, ma il suo svolgimento dipende dall'approvazione di Popolo e Cantoni della modifi-ca costituzionale in votazione il 28 novembre prossimo.
La commissione della scienza, dell' educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC CN )manda in consultazione il progetto di revisione delle disposizioni costituzionali sulla formazione destinate a fungere da base ad un aumento del grado di competitività internazionale del nostro sistema formativo, ad una maggiore mobilità intercantonale ed internazionale e ad un'uniformazione di singoli punti dei sistemi di formazione cantonali.
Il disegno di legge mira ad un'utilizzazione uniforme degli identificatori personali nei registri della Confederazione, quale condizione essenziale per lo scambio automatizzato di dati personali fra i servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni. Gli obiettivi principali perseguiti sono la razionalizzazione dello scambio, disciplinato dalla legge, di dati fra registri ufficiali e la semplificazione per la statistica federale dell'utilizzazione dei dati provenienti dai registri.
Con la modifica della legge sul mercato interno del 6 ottobre 1995 si perseguono i seguenti obiettivi principali: La revisione deve consentire di migliorare il funzionamento del mercato sopprimendo le restrizioni cantonali e comunali di accesso al mercato. Dal punto di vista del diritto individuale si intende rafforzare la libertà dell'esercizio professionale e impedire la possibile discriminazione dei cittadini svizzeri rispetto a quelli dell'UE a causa dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel giugno 2002. Sul piano istituzionale la funzione di sorveglianza della Commissione della concorrenza dev'essere infine rafforzata.
La Convenzione regola la partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni alla fase d'esercizio del portale d'informazione www.ch.ch dal 2005 al 2008. Essa sostituisce la convenzione attualmente in vigore, concernente la fase di progettazione del sito Internet.
La procedura per l'approvazione del diritto cantonale da parte della Confederazione e per l'informazione della Confederazione sui trattati dei Cantoni con l'estero sarà riveduta.
Il 4 luglio 2003 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) aveva adottato il progetto di legge federale sul difensore civico, incaricando nel contempo il Consiglio federale di svolgere la relativa procedura di consultazione. L'istituzione di tale figura si propone in primo luogo di rafforzare la fiducia della popolazione nelle autorità federali. La tutela ottimale degli interessi e dei diritti dei privati presuppone spesso la conoscenza dei rimedi giuridici e delle procedure amministrative. In quest'ambito l'Ufficio del difensore civico può fornire una prima serie di informazioni chiarificatrici, senza tuttavia potersi sostituire a una consulenza giuridica vera e propria. Pur non disponendo di poteri decisionali, il difensore civico può avere colloqui consultivi, come pure formulare raccomandazioni e proposte di accordo in via amichevole.
Una maggiore integrazione delle persone straniere figura tra gli obiettivi del Consiglio federale per il piano di legislatura 1999-2003. L'OIntS definisce gli obiettivi dell'integrazione, disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (CFS) e il suo rapporto con l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES, ufficio federale) nonché l'attribuzione dei sussidi federali per i progetti relativi all'integrazione. Il ruolo più attivo della Confederazione, dei Cantoni e di numerosi Comuni come pure la creazione di nuove strutture di coordinamento rendono necessaria una revisione dell'OIntS per quel che concerne il coordinamento e la concessione di contributi finanziari nonché una formulazione esplicita del contributo delle persone straniere all'integrazione. Ordinanza che limita l'effetivo degli stranieri: La nuova legge federale sulla formazione professionale entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2004. Essa contiene una modifica della LDDS (art. 17 cpv. 2bis) mirante a migliorare l'integrazione professionale dei giovani stranieri.
La vigente legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) deve essere adeguata alla vigente Costituzione federale. Si tratta da un lato di adeguare nella legge le mutate forme degli atti legislativi, dall'altro, di trasporre a livello di legge determinate disposizioni disciplinate nell'ordinanza.
Il disciplinamento lagale della procedura di consultazione deve essere adeguato alla Constituzione federale vigente. In un primo tempo il nuovo disciplinamento é integrato nella revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Successivamente, l'ordinanza del 1991 sulla procedura di consultazione sarà oggetto di una revisione totale.
L'obiettivo di questa disposizione è di disciplinare in maniera vincolante l'armonizzazione dei registri degli abitanti nei Cantoni e nei Comuni in modo da poterli utilizzare interamente, unitamente ai grandi registri federali di persone, in occasione di future rilevazioni statistiche demografiche.
L'articolo costituzionale proposto mira alla guida partenariale dell'intero settore delle istituzioni universitarie. L'obiettivo di questo progetto è la creazione di una solida base costituzionale per una politica delle istituzioni universitarie concepita in maniera complessiva e concertata a livello nazionale.
In futuro, se un sito, contrariamente alle previsioni iniziali, dovesse risultare incontaminato, i costi delle analisi di tale sito saranno a carico del Cantone in cui è ubicato. Inoltre, i Cantoni devono potere esigere dalla Confederazione un indennizzo dei costi sopportati. Questa è una delle varie proposte concernenti i siti contaminati fatte da una commissione del Consiglio nazionale.
Le modifiche riguardano l'uso mirato di mezzi elettronici in grado di rendere più agevole l'esercizio dei diritti politici, la distribuzione anticipata del materiale elettorale e di voto e il corrispondente obbligo della Cancelleria federale di mettere a disposizione tale materiale su Internet. La facoltà dei partiti di farsi registrare e le corrispondenti agevolazioni sono suscettibili di sgravare non solo i partiti ma anche i governi cantonali.