Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
La proposta ristrutturazione del settore dell'asilo si fonda sul rapporto finale del 29 ottobre 2012 del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni, incaricato di attuare il rapporto sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo del marzo 2011. In occasione della conferenza sull'asilo del 21 gennaio 2013, i Cantoni, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri hanno approvato all'unanimità sia il rapporto sia gli elementi cardinali dell'assetto «Ristrutturazione del settore dell'asilo». L'obiettivo principale della proposta ristrutturazione è una marcata velocizzazione delle procedure d'asilo. L'idea è di svolgere la maggior parte delle procedure interamente nei centri della Confederazione, fino al passaggio in giudicato delle decisioni. Quale misura accompagnatoria alla procedura accelerata è proposta una consulenza gratuita sulla procedura e il gratuito patrocinio dei richiedenti l'asilo.
In adempimento dell'iniziativa parlamentare 10.467 l'avamprogetto di revisione della legge federale sul credito al consumo introduce il divieto di pubblicità aggressiva per il credito al consumo. Secondo l'avamprogetto questo divieto dovrebbe però concretarsi grazie all'autoregolamentazione del settore creditizio. Inoltre prevede disposizioni concernenti un più preciso esame della capacità creditizia dei consumatori, oltre ad alcune modifiche formali di minore entità.
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
Sulla base del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, che sarà presentato dal Consiglio federale nel giugno 2013, le basi legali per il voto elettronico dovranno essere adeguate. Oltre all'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici che dovrà essere riveduta, entrerà in vigore un nuovo RT VE. Quest'ultimo rappresenta un'ordinanza della Cancelleria federale e disciplina le condizioni che un sistema o un Cantone dovrà adempiere per essere ammesso dalla Cancelleria federale a una prova di VE. Il Regolamento contiene requisiti in materia di sicurezza posti ai sistemi di VE e al loro esercizio (in particolare la verificabilità), nonché disposizioni inerenti ai controlli (audit). La quota dell'elettorato ammesso potrà essere aumentata in funzione delle misure messe in atto relative alla verificabilità. L'attuazione di dette misure avrà luogo, come previsto, a tappe.
Le disposizioni sul voto elettronico (VE) dell'ordinanza sui diritti politici vanno modificate alla luce del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, la cui pubblicazione è prevista nel giugno del 2013. La revisione mira a snellire le norme sul voto elettronico, relegando le disposizioni di dettaglio in un regolamento tecnico (ordinanza della Cancelleria federale). Si tratta inoltre di adeguare la procedura di approvazione e innalzare i limiti quantitativi previsti per l'elettorato verificando il rispetto dei nuovi requisiti in materia di sicurezza (verificabilità, audit).
Il progetto concerne alcune modifiche, divenute ormai improrogabili, del diritto in materia di elezioni del Consiglio nazionale. Un maggior ricorso ai mezzi informatici durante la fase preparatoria, piuttosto breve, del rinnovo integrale del Consiglio nazionale dovrà permettere che, anche in futuro, esso possa essere organizzato in modo conforme alle prescrizioni, nonostante il continuo e costante aumento del numero di candidature, liste, congiunzioni e sottocongiunzioni di liste.
L'ordinanza sulle rilevazioni statistiche deve essere sottoposta a una modifica per due motivi: da un lato un nuovo regolamento UE, diventato vincolante per la Svizzera nell'ambito degli accordi bilaterali, richiede alcuni adeguamenti del diritto nazionale nel settore della statistica federale e dall'altro il Consiglio federale è stato incaricato dal legislatore di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli dei collegamenti di dati statistici.
La vigente legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali viene adeguata, mediante una revisione parziale, all'evoluzione tecnica e sociale. La principale modifica consiste nel fatto che la versione determinante dei testi non è più la versione cartacea, ma quella elettronica. Contemporaneamente sono proposti alle cittadine ed ai cittadini anche miglioramenti concernenti l'accesso ai testi legali. È pure prevista la modifica di disposizioni puntuali alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni.
La sorveglianza delle imprese di revisione è assunta da due autorità, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e l' Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le imprese di revisione che queste sorvegliano, ognuna nel loro ambito di competenza, sono spesso le stesse imprese che però agiscono in diversi settori e con dei ruoli differenti. Il progetto vuole riunire sotto uno stesso tetto tutte le competenze in materia di sorveglianza. L'ASR eserciterà da sola questa funzione per tutte le imprese di revisione (terminologia ASR) o società di audit (terminologia FINMA).
Das Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (StWG; RB 161.1) ist seit dem 1. Juli 1995 in Kraft. Es löste damals das mehr als vierzig Jahre alte Gesetz über Wahlen und Abstimmungen ab. In den vergangenen 17 Jahren hat sich das Gesetz in diversen Abstimmungen und Wahlen im Kanton und in den Gemeinden bewährt. In dieser Zeit wurden aus den verschiedensten Gründen mehrere Teilrevisionen des Gesetzes durchgeführt. Inzwischen ist bereits wieder einiger Revisionsbedarf aufgelaufen. Insbesondere erklärte der Grosse Rat am 26. Oktober 2011 eine Motion (08/MO36/293) erheblich, welche verlangt, dass die Gemeinden nebst dem Abstimmungssonntag die Wahllokale lediglich noch an einem der beiden Vortage geöffnet haben müssen. Ausserdem präsentiert sich das Gesetz nach den vielen Teilrevisionen heute bezüglich Systematik und Regelungstiefe ziemlich uneinheitlich. Viele Bereiche sind etwas unpräzis oder knapp geregelt und geben immer wieder zu Fragen Anlass. Es gibt auch diverse Regelungen, die lediglich in der Verordnung zum Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (StWV; RB 161.11) enthalten sind, von ihrer Bedeutung her aber eigentlich ins Gesetz gehörten. Eine Gesamtbetrachtung des Gesetzes zeigt, dass es zweckmässig ist, eine Totalrevision vorzunehmen. Der Zeitpunkt ist günstig: Im ersten Halbjahr 2011 fanden die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden statt (Amtsdauer 2011-2015), im Herbst 2011 folgten die Ständerats- und die Nationalratswahlen und im Frühjahr 2012 wurden der Regierungsrat und der Grosse Rat neu gewählt (Amtsdauer 2012- 2016). Für eine Totalrevision des Gesetzes steht nun ein Zeitfenster bis zu den nächsten Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden zur Verfügung. Diese werden zwischen November 2014 und Mai 2015 stattfinden. Der Zeitplan sieht daher vor, dass nach durchgeführtem Vernehmlassungsverfahren im Frühjahr 2013 die Botschaft an den Grossen Rat erfolgt, so dass das Gesetz bis ca. Ende 2013 vom Grossen Rat beraten und anschliessend nach abgelaufener Referendumsfrist spätestens per 1. Juli 2014 in Kraft gesetzt werden kann.
Per l'attività comune di coordinamento e di garanzia della qualità nel settore universitario sono necessari, oltre alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011, un Concordato sulle scuole universitarie e una Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU). Quest'ultima, conformemente alla LPSU, definisce in modo vincolante gli obiettivi comuni, istituisce gli organi comuni e delega loro le loro competenze.
La semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale introdotta dalla modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero implica anche una modifica della relativa ordinanza. Tale modifica ha come obiettivo di raggruppare in un solo articolo le varie modalità di rinnovo dell'iscrizione di cui disporranno gli Svizzeri all'estero.
L'ordinanza in oggetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, unitamente alla legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (FF 2011 4357), in sostituzione di due ordinanze del 15 febbraio 2006: l'ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia (RS 941.292) e l'ordinanza sui laboratori di verificazione (RS 941.293). La nuova ordinanza sulle competenze in materia di metrologia introduce, oltre agli adeguamenti formali alla nuova legge, alcune lievi modifiche sostanziali.
Attualmente la legislazione svizzera non prevede alcuna prescrizione metrologica concernente i contatori d'acqua. Il volume commerciale annuo dell'acqua corrente per uso domestico, commerciale e nell'industria leggera corrisponde a circa un miliardo di franchi (600 milioni di metri cubi a 1,70 franchi ca.). Se si aggiungono i costi per le acque di scarico, di regola calcolati attraverso il consumo dell'acqua corrente, l'importo si raddoppia. Con la liberalizzazione del mercato dei contatori d'acqua, intervenuta negli ultimi due anni, vi è il rischio che anche in Svizzera si utilizzino sempre di più contatori di qualità peggiore. Vista questa evoluzione e l'incidenza economica dei costi idrici, il DFGP ha incaricato l'Ufficio federale di metrologia (METAS) di preparare l'emanazione di un'ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda.
Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Friedensrichterkreise werden diese von 50 auf 17 reduziert und damit wird auch die Anzahl der Friedensrichterinnen und Friedensrichter von 100 auf 70 gesenkt. Damit können diese die Aufgabe des Vorsitzes im Wahlbüro bei den Gemeinderatswahlen nicht mehr gesetzeskonform ausüben. Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter sollen deshalb von dieser Aufgabe entbunden werden. Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sollen dafür eines ihrer Mitglieder wählen, welches bei den Gemeinderatswahlen den Vorsitz im Wahlbüro übernimmt.
Dopo che le Camere federali hanno deciso, nell'ambito del progetto «too big to fail», l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale di terzi, con questo progetto preliminare deve essere abolita parimenti la tassa d'emissione sul capitale proprio. Il progetto preliminare concretizza il primo punto dell'iniziativa parlamentare sull'abolizione progressiva delle tasse di bollo.
Secondo l'avamprogetto di modifica della legge sulla pianificazione del territorio gli edifici e gli impianti necessari alla tenuta di cavalli in un'azienda agricola esistente dovrebbero essere ammessi in quanto conformi alla zona se tale azienda dispone di pascoli e di una base foraggera prevalentemente dell'azienda. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei cavalli, le aziende agricole saranno autorizzate ad allestire spiazzi consolidati destinati all'utilizzazione dei cavalli che ospitano.
Nell'ambito di un progetto globale, la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio degli Stati sta elaborando diverse modifiche per migliorare l'organizzazione e le procedure del Parlamento. La maggior parte delle proposte riguardano unicamente procedure interne al Parlamento. Due proposte di cambiamento interessano tuttavia anche i Cantoni: 1. Un'iniziativa cantonale dovrebbe in futuro poter essere presentata soltanto nella forma di un progetto elaborato di atto normativo dell'Assemblea federale; 2. E possibile rinunciare a una consultazione qualora il progetto concerna principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali oppure concerna la ripartizione delle competenze fra autorità federali.
Nel progetto preliminare di modifica della legge sul lavoro, elaborato in adempimento dell'iniziativa parlamentare 09.462 (Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale propone che i negozi delle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta autostradali e lungo i grandi assi stradali possano impiegare senza autorizzazione lavoratori per tutta la notte e tutta la domenica, sempre che detti negozi abbiano un assortimento di merci che soddisfi principalmente i bisogni dei viaggiatori.
La commissione propone di completare l'articolo 6 della legge federale sulla statistica federale. L'obbligo d'informazione a cui sono assoggettate le persone fisiche per quanto concerne le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica è mantenuto per il censimento federale. Diviene però facoltativo partecipare ad altre rilevazioni statistiche, segnatamente alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera. Le persone tenute a fornire determinate informazioni in virtù della loro professione rimangono assoggettate all'obbligo di rispondere.
L'Ufficio federale di metrologia (METAS) va dotato di maggiore autonomia per poter assolvere i suoi compiti in modo più efficiente. Il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione totale della legge necessaria a tal fine, trasponendo così nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) il rapporto sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa).
Dal 2011 in poi, un numero d'identificazione delle imprese (IDI) sarà assegnato ad ogni impresa svizzera. I numerosi numeri d'identificazione utilizzati attualmente nell'amministrazione per identificare le imprese, saranno progressivamente ridotti e sostituiti dall'IDI. Le relazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche diventeranno di conseguenza più semplici e più efficaci. L'IDI costituisce inoltre una condizione importante per lo sviluppo del Governo elettronico e per gli scambi elettronici di dati. L'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) regolamenta le modalità di attribuzione e utilizzo dell'IDI nonché le modalità di gestione e pubblicazione del registro IDI. Quest'ultimo sarà parzialmente accessibile al pubblico e servirà esclusivamente all'identificazione delle imprese.
L'ordinanza della legge sulla ricerca vigente deve essere adeguata alla revisione parziale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Tale legge contiene le nuove disposizioni sulla Commissione per la tecnologia e l'innovazione.