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La legge sui disabili del 13.12.2002 è rafforzata con l’introduzione di una protezione materiale e procedurale per le persone con disabilità contro la discriminazione, sia nei rapporti di lavoro secondo il diritto privato che nell’accesso e nell’uso delle prestazioni di privati destinate al pubblico. L’avamprogetto regola anche il riconoscimento delle lingue dei segni e la promozione dell’uguaglianza per le persone sorde o audiolese.
La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è sottoposta a una revisione parziale. Pur mantenendo la struttura di base della LAP, alcune disposizioni della legge vengono modificate per rafforzare la resilienza dell’approvvigionamento economico del Paese, in particolare in caso di crisi di approvvigionamento.
La revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari mira a un’ulteriore armonizzazione con il diritto dell’UE. In futuro, i principi attivi approvati nell’UE saranno considerati approvati senza indugio in Svizzera e i principi attivi ritirati nell’UE saranno considerati ritirati senza indugio anche in Svizzera. Sono ancora possibili eccezioni. Inoltre, le omologazioni per i prodotti fitosanitari vengono ora limitate nel tempo e l’omologazione dei prodotti fitosanitari autorizzati in uno Stato membro dell’UE può essere semplificata a determinate condizioni. Infine, l’ordinanza viene completamente rivista e ristrutturata per renderla più comprensibile ed eliminare ridondanze. Con la revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV le tasse per le attività del Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari vengono aumentate, con l’obiettivo di migliorare il grado di copertura dei costi.
Con la revisione parziale dell’OPAG la Confederazione intende provvedere al rafforzamento dei diritti dell’infanzia. Le nuove disposizioni di ordinanza precisano che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è incaricato di approfondire le conoscenze specialistiche e sviluppare reti di contatto nell’ambito dei diritti dell’infanzia. Si crea inoltre una base giuridica affinché la Confederazione possa incaricare terzi di svolgere determinati compiti di sostegno e coordinamento nell’ambito dei diritti dell’infanzia.
Con la nuova legge federale sui sistemi d’informazione nelle assicurazioni sociali si creerà le basi giuridiche necessarie per consentire agli assicurati e a terzi quali autorità, medici e altri fornitori di prestazioni di comunicare per via elettronica con gli organi esecutivi del 1° pilastro, degli assegni familiari e l’indennità per perdita di guadagno. La nuova legge speciale permetterà di garantire una regolamentazione trasparente, flessibile ed efficiente in materia di utilizzo dei sistemi d’informazione per tutte le assicurazioni del 1° pilastro, gli assegni familiari e l’indennità per perdita di guadagno e di armonizzare le basi legali vigenti.
Il presente avamprogetto di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) tiene conto degli sviluppi nel settore della migrazione. Le modifiche interessano in particolare le disposizioni sull’attività lucrativa e sul rilascio e la decadenza dei permessi. Riguardano inoltre le imprese di trasporto aereo, gli obblighi dopo la notificazione di una decisione di allontanamento, le misure coercitive nonché diversi sistemi d’informazione.
La presente revisione del regime delle rendite per superstiti contiene misure che mirano a stabilire la parità di diritto tra vedove e vedovi e ad adeguare il sistema alle realtà sociali attuali. Le misure prevedono di limitare le prestazioni per i superstiti al periodo di educazione dei figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, e includono delle disposizioni transitorie destinate ad accompagnare l’introduzione del nuovo regime.
Con la terza revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (LATer) si prevede l’introduzione di disciplinamenti appropriati e più chiari nell’ambito dei medicamenti per terapie avanzate (Advanced Therapy Medicinal Products), recependo in larga misura il diritto UE. Ciò al fine di garantire alla popolazione l’accesso a terapie di alta qualità e a prodotti innovativi. In adempimento delle mozioni presentate al Consiglio federale, il progetto prevede inoltre nuovi disciplinamenti per un utilizzo maggiore e coerente di strumenti digitali nell’ambito della prescrizione, dispensazione e impiego di medicamenti. Infine, saranno adottate diverse misure nell’ambito dei medicamenti a uso veterinario, al fine di prevenire ulteriormente lo sviluppo di resistenze ai principi attivi antimicrobici, garantire l’accesso al mercato delle terapie avanzate nell’ambito della medicina veterinaria ed evitare gli ostacoli al commercio attraverso l’equivalenza con i regolamenti UE pertinenti. Le misure previste dalla presente modifica della LATer promuovono la digitalizzazione di importanti processi del settore sanitario, illustrano l’utilizzo delle nuove tecnologie e migliorano la qualità dell’assistenza, contribuendo all’attuazione della strategia Sanità2030 del Consiglio federale e del piano direttore della Confederazione per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina.
Benché rari, i terremoti di forte intensità rappresentano comunque uno dei rischi maggiori cui il nostro Paese è esposto. In Svizzera l’assicurazione contro i terremoti non è obbligatoria. Attualmente, la quota di edifici assicurati contro i danni sismici è circa del 15 per cento. Nel 2021 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di istituire le basi legali necessarie per il finanziamento dei danni provocati agli edifici in caso di terremoto con un sistema di impegni eventuali.
Il progetto di consultazione sull’introduzione di una competenza della Confederazione nell’ambito della protezione sismica e sulla copertura dei danni agli edifici in caso di sisma si basa sui parametri fissati dal Consiglio federale nel novembre 2022 e si fonda su un rapporto di un gruppo di lavoro composto da Confederazione, Cantoni e associazioni. In caso di terremoto grave i proprietari di immobili forniscano un contributo alla copertura dei danni pari al massimo allo 0,7 per cento del valore dell’assicurazione immobiliare.
L’Unione europea desidera rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri o associati a Schengen. La Direttiva (UE) 2023/977 mira a modernizzare il quadro giuridico esistente e a standardizzare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto all’interno dello spazio Schengen. Essa definisce i principi e le condizioni dello scambio di informazioni e le varie scadenze per rispondere alle richieste presentate da un altro Stato Schengen. Specifica inoltre i compiti dell’SPOC (Single Point Of Contact), le sue capacità, la sua organizzazione e la sua composizione. La questione della protezione dei dati è un elemento importante della Direttiva (UE) 2023/977. La Direttiva (UE) 2023/977 contiene disposizioni che devono essere incorporate nel diritto nazionale. Queste devono essere inserite nella Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).
Nell’estate del 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di procedere alla revisione della legge sulle epidemie (LEp). Le modifiche sono incentrate sugli insegnamenti tratti dall’epidemia di COVID-19, sulle grandi sfide sanitarie del futuro, compresa la problematica della resistenza agli antibiotici, nonché sulle migliorie suggerite dall’esecuzione della legge vigente. In sintesi, la nuova LEp dovrà consentire alla Confederazione e ai Cantoni di collaborare strettamente per proteggere ancora meglio la salute della popolazione in Svizzera dalle future minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili, adottando tempestivamente i provvedimenti di prevenzione necessari.
Il nuovo regolamento (UE) 2023/2667 notificato alla Svizzera quale sviluppo dell’acquis di Schengen modifica principalmente il codice dei visti e il VIS. Esso prevede la creazione di una piattaforma elettronica europea che sarà a disposizione di tutti i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata Schengen. La piattaforma per la domanda di visto dell’UE disporrà di criteri per determinare lo Stato competente per il trattamento della domanda di visto e procederà a un esame preliminare della ricevibilità della domanda. Anche se la digitalizzazione prevista dal presente regolamento non tange le procedure nazionali.
L’urgente revisione dell’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) è determinata, da un lato, dall’avvenuta modifica di tre basi giuridiche e, dall’altro, dai notevoli svantaggi che causerebbe la mancata attuazione della riforma. A questo proposito va citato innanzitutto l’avvenuto adeguamento della nuova competenza della ComFerr e del Servizio di assegnazione delle tracce sancita nella legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101). In secondo luogo è stata definita la capacità professionale nell’ambito della riconfigurazione del certificato di sicurezza nella Lferr e nell’ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2). In terzo luogo la revisione è resa necessaria dal recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/10, in mancanza del quale permarrebbe una pendenza della Svizzera nei confronti dell’UE. Inoltre, poiché i lavori di aggiornamento delle suddette disposizioni dell’OARF hanno evidenziato un legame contenutistico con la definizione dell’orario, si è proceduto anche a una revisione dell’ordinanza sugli orari (OOra; RS 745.13), sfociata in una revisione totale.
A partire dal 1° gennaio 2025, il limite di franchigia secondo il valore nel traffico turistico sarà ridotto da attuali 300 franchi a 150 franchi. Questa riduzione è legata a diverse interventi parlamentari che hanno l’obiettivo comune di contrastare il turismo degli acquisti.
La revisione mira in particolare ad apportare all’ordinanza sulla protezione degli animali gli adeguamenti che il Consiglio federale ha previsto in risposta a diversi interventi parlamentari. In sostanza, le modifiche riguardano l’accorciamento della coda degli agnelli, le prescrizioni relative al trattamento degli equidi e i requisiti per l’allevamento e la detenzione di animali da laboratorio. Viene inoltre modificata la disposizione sulla triturazione degli embrioni per i volatili domestici. La revisione introduce anche la regola delle 15 settimane per l’importazione di cani, in linea con il diritto dell’Unione europea. L’obiettivo è migliorare il benessere degli animali in modo mirato ed efficace. Infine, si intende migliorare le formazioni specialistiche non legate a una professione (FSNP) e apportare diversi chiarimenti e precisazioni.
La mutevole situazione di minaccia che presenta nuove forme, la trasformazione sociale, tecnica ed economica in generale e le ripercussioni della pandemia di COVID-19 nonché la crisi energetica obbligano l’esercito e l’amministrazione militare a intraprendere un percorso di adattamento e di evoluzione. A tal fine è necessario adeguare la legge militare, l’organizzazione dell’esercito, l’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e ulteriori atti normativi.
Lo scopo del nuovo articolo 25a OLT 2 è di creare la base legale a livello nazionale per il lavoro domenicale nei negozi ubicati nei quartieri delle grandi città che attraggono i turisti internazionali e propongono una certa gamma di prodotti.
È necessaria una base giuridica affinché l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) possa effettuare versamenti alla Fondazione EFA. Per questo motivo, l’articolo 67b della LAINF deve essere emanato.
Da un lato, questa revisione mira a introdurre l’assicurazione obbligatoria per le persone detenute che non risiedono in Svizzera. In secondo luogo, si prevede di dare ai Cantoni la possibilità di assicurare tutti i detenuti nell’ambito di un accordo quadro.
Per attuare la mozione 19.3702 della SR Ettlin «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a», è necessario modificare l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). Con le modifiche proposte, i lavoratori dipendenti e autonomi che percepiscono un reddito soggetto a contributi AVS in Svizzera potranno in futuro colmare le lacune contributive nel loro pilastro 3a attraverso di acquisti.
La Costituzione federale (Cost.) è modificata in modo da consentire ai Cantoni, in caso di rinuncia all’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso proprio, di derogare ai principi di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. per quanto attiene alle imposte immobiliari e di applicare un’imposta più elevata su queste abitazioni.
Con il progetto di legge, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT N) propone di potenziare in modo limitato nel tempo il sostegno indiretto alla stampa, allo scopo di preservare la pluralità dei media in Svizzera.
Il progetto è volto ad estendere, dal 1° luglio 2026 e quindi contemporaneamente all’UE, il campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti. La modifica interesserà i conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli per il trasporto di merci e di peso superiore a 2,5 t ma non oltre 3,5 t, per i quali la guida rappresenta l’attività professionale principale. In tal modo sarà adempiuta la mozione 20.4478 Dittli, che chiede il pari trattamento in materia di durata di lavoro e riposo.
In una situazione di grave penuria di elettricità, la Posta Svizzera non deve essere sanzionata se in seguito all’imposizione di misure di risparmio di energia elettrica non è più in grado di soddisfare pienamente le disposizioni sul servizio universale nel settore postale e del traffico dei pagamenti.
Ai sensi dell’art. 48a cpv. 2 LTC, si prevede di migliorare la fornitura di servizi di telefonia mobile in caso di interruzioni dell’approvvigionamento elettrico. A tal fine, da un lato si definisce quali servizi possono essere limitati dai concessionari di telefonia mobile in caso di tali interruzioni. Dall’altro, si deve stabilire a quali condizioni e in quale misura i servizi dovranno essere mantenuti in futuro in caso di mancanza di energia e di interruzioni di corrente.