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Con questo progetto, il Consiglio federale intende attuare l’inasprimento della Lex Koller, deciso in occasione del rifiuto dell'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», che riguarda l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa, di abitazioni principali da parte di cittadini di Stati terzi, di quote di società immobiliari quotate in una borsa valori svizzera, di partecipazioni a fondi immobiliari o azioni di SICAV immobiliari regolarmente negoziate sul mercato, e di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in apparthotel. Contemporaneamente deve essere attuata la mozione Schmid 22.4413, che chiede di consentire agli alberghi in mano estera, di acquistare e costruire alloggi per il personale.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
L’iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» è stata depositata il 27 maggio 2025. Il Consiglio federale ha deciso il 3 settembre 2025 di opporre all’iniziativa popolare un controprogetto. Il Consiglio federale riconosce l’importanza fondamentale di una condotta aziendale responsabile e la necessità di un intervento a livello internazionale, ma ritiene che il grado di regolamentazione richiesto dall’iniziativa sia eccessivo e incompatibile con la competitività della piazza economica svizzera. Il controprogetto indiretto si allinea invece strettamente alla direttiva di omnibus attualmente in fase di elaborazione nell’UE. Ciò mira a creare un quadro normativo coerente, praticabile e compatibile a livello internazionale, che non vada oltre gli standard europei e che riduca il carico delle aziende.
L'accordo contiene disposizioni importanti volte ad agevolare il commercio digitale tra gli Stati EFTA e Singapore.
Con la revisione parziale della LOTC vengono rafforzati gli strumenti esistenti per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. La LOTC è completata da nuovi strumenti per rispondere alle sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. È inoltre sostenuta l'attuazione degli elementi istituzionali contenuti nel pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE». Infine, viene garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), anch’essa attualmente in fase di revisione parziale.
Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati. Il progetto recepisce le novità introdotte dal regolamento Prüm II nella legislazione svizzera. Per partecipare alla cooperazione di Prüm, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea (entrato in vigore il 1° marzo 2023). In base a questo accordo, la Svizzera si è impegnata ad adottare le modifiche legate alla cooperazione di Prüm. L'attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà modifiche alla Legge sui profili del DNA, al Codice penale svizzero, alla Legge sull'asilo (LAsi) e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
La Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 stabilisce gli orientamenti, gli obiettivi e le misure della politica di sicurezza svizzera in un contesto internazionale più instabile e imprevedibile. Essa definisce tre direzioni di intervento con dieci obiettivi e oltre 40 misure per rafforzare la resilienza, le capacità di difesa e protezione e la cooperazione internazionale rispetto alle minacce alla sicurezza interna ed esterna.
L’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) vieta l’esportazione di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi e additivi per carburanti a destinazione della Russia e dell’Ucraina o per un uso in questi due Paesi.
Il divieto di esportazione è stato disposto nel 2022 per la durata di quattro anni sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. In data 19 novembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di estendere il divieto di esportazione e ha incaricato il DEFR di elaborare una base legale per il contenuto dell’ordinanza.
La Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari semplifica l'esazione internazionale di prestazioni alimentari, in particolare nei confronti di figli. Prevede autorità centrali che collaborano a livello transfrontaliero per aiutare le persone aventi diritto a prestazioni alimentari e le autorità che anticipano tali prestazioni a far valere i loro diritti. La Convenzione sull'obbligazione alimentare sostituirà le convenzioni di assistenza amministrativa e giudiziaria già in vigore in Svizzera in materia di obbligazioni alimentari. È completata da un protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Allo stesso tempo, l'organizzazione delle autorità in Svizzera dovrà essere adattata alle nuove esigenze e concretizzata in una legge di attuazione.
Revisione dell’accordo SAI CH-UE a seguito dell’adozione dello standard di scambio automatico di informazioni da parte dell’OCSE e negoziazione di disposizioni relative all’assistenza al recupero nel settore dell’IVA.
Le modifiche a livello esecutivo concretizzano le nuove norme della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in merito ai viaggi nello Stato di origine o di provenienza oppure in uno Stato che non sia lo Stato di origine o di provenienza per persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione e richiedenti l’asilo. A livello di ordinanza viene precisato, per esempio, quando sussistono motivi personali particolari che giustifichino l’autorizzazione di un viaggio in uno Stato che non sia lo Stato di origine o di provenienza a persone ammesse provvisoriamente o a persone bisognose di protezione.
Fino a nuovo avviso le possibilità di viaggiare concesse attualmente alle persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione provvisoria vanno mantenute in virtù della normativa corrispondente dell’UE e dell’esenzione dal visto nello spazio Schengen per le persone con passaporto biometrico dell’Ucraina. Con la modifica di legge proposta viene introdotta nella LStrI una pertinente regolamentazione speciale, applicabile fino all’abrogazione della protezione provvisoria per le persone provenienti dall’Ucraina.
L’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina vieta l’esportazione di diversi beni rilevanti per la guerra sia nella Federazione Russa che in Ucraina. Quest’ultimo provvedimento è necessario per rispettare il principio di parità di trattamento sancito dal diritto di neutralità. Poiché l’UE non prevede divieti di esportazione dei beni in questione verso l’Ucraina, queste misure non potevano essere adottate in base alla legge sugli embarghi. Sono state quindi emanate in base all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e hanno carattere temporaneo. La validità delle ordinanze emanate in base a questa disposizione costituzionale può essere prorogata una sola volta, in conformità con l’articolo 7c, capoverso 2, della legge sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione. Tuttavia, l'ordinanza decade automaticamente se il Consiglio federale non presenta all’Assemblea federale, entro sei mesi dalla proroga, un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. Il nuovo decreto mira quindi a creare una nuova base legale che consenta al Consiglio federale di estendere all’Ucraina le misure coercitive adottate nei confronti della Russia, qualora ciò sia necessario per salvaguardare gli obblighi di neutralità del Paese.
Il 21 marzo 2025 il Parlamento ha approvato la legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2025. Occorre ora emanare le disposizioni necessarie all’interno dell’ordinanza sui dati dei passeggeri aerei (ODPA). È inoltre necessario adeguare otto ordinanze al fine di attribuire all’unità incaricata presso fedpol del trattamento dei dati dei passeggeri aerei (UIP) i diritti d’accesso ai pertinenti dati come previsto dalla legge.
In futuro le partecipazioni estere della casa madre di banche di rilevanza sistemica dovranno essere dedotte integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria.
La Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha deciso di avviare una consultazione sul controprogetto diretto all’Iniziativa sulla neutralità deciso dal Consiglio degli Stati il 19 giugno 2025.
Il regolamento disciplina l’attuazione a livello nazionale nel caso in cui la Svizzera si trovasse in una situazione di grave carenza di gas e dovesse richiedere ai Paesi contraenti l’applicazione dell'accordo sulla solidarietà nel settore del gas e forniture di gas solidali.
Il Parlamento deve approvare gli altri Stati partner interessati e adeguati con cui la Svizzera deve introdurre lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari secondo lo standard internazionale a partire dal 2027 e scambiare i dati per la prima volta nel 2028.
Il nuovo accordo tra la Svizzera e l’Ucraina disciplina la cooperazione nella ricostruzione dell’Ucraina con il coinvolgimento del settore privato svizzero e deve essere approvato dal Parlamento.
Estensione della rete SAI della Svizzera con gli Stati partner interessati e che soddisfano alle condizioni della norma internazionale dal 2027.
Il presente pacchetto si inscrive nel solco delle comprovate relazioni tra la Svizzera e l’UE. Stabilizza la via bilaterale, che si è dimostrata valida, e garantisce che gli accordi bilaterali esistenti funzioneranno anche in futuro. Permette inoltre di sviluppare le relazioni nei settori che maggiormente interessano alla Svizzera. Ad esso si aggiungono misure nazionali che non sono obbligatorie per l’attuazione dei trattati internazionali in questione, ma sono state elaborate dal Consiglio federale per rispondere a esigenze di politica interna.
Come con gli altri Paesi confinanti, anche con la Germania dovrà essere stipulato un trattato internazionale moderno sul confine comune. Questo servirà soprattutto a migliorare la trasparenza e la chiarezza del tracciato di confine indiscusso sulla base di coordinate moderne sia per le cittadine e i cittadini che per le autorità interessate. Inoltre, le autorità competenti saranno sollevate da compiti ormai obsoleti. Sarà inoltre introdotta una regola chiara e trasparente in materia di competenze per la manutenzione dei tratti di confine concordati. Il trattato prevede inoltre l’istituzione di una commissione frontaliera.
Le basi legali del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono, tra le altre, il regolamento AMMR (UE) 2024/1351, il regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 e il regolamento sugli accertamenti (UE) 2024/1356. Oltre a quelle direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Per concretizzare le modifiche legislative è necessario adeguare varie ordinanze della legislazione svizzera.
La Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l’Iran prevede l’applicazione del diritto d’origine in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio. Ciò causa regolarmente problemi. È quindi previsto che in futuro ai cittadini iraniani domiciliati in Svizzera si applichi in linea di principio il diritto svizzero in questi ambiti giuridici
Il regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice dei visti Schengen va a completare la procedura esistente per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. Per la trasposizione di questo regolamento (UE) occorre adeguare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). È stata inoltre proposta una modifica della LStrI indipendente dallo sviluppo dell’acquis di Schengen, che consiste in alcuni adeguamenti redazionali relativi alla nozione di «frontiera». Alcune di queste disposizioni della LStrI devono ancora essere concretizzate a livello di ordinanza, motivo per cui occorre adeguare l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) nonché l’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).