La pubblicazione di Demokratis non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.
La commissione propone di completare l'articolo 6 della legge federale sulla statistica federale. L'obbligo d'informazione a cui sono assoggettate le persone fisiche per quanto concerne le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica è mantenuto per il censimento federale. Diviene però facoltativo partecipare ad altre rilevazioni statistiche, segnatamente alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera. Le persone tenute a fornire determinate informazioni in virtù della loro professione rimangono assoggettate all'obbligo di rispondere.